Nextville - logo
 

Incentivi DM FER1

Registri

L'accesso tramite registri e i criteri delle graduatorie

Vai ai paragrafi:
Quali impianti accedono tramite Registro: potenze di soglia
Tempi dei Registri
"Gruppi" e contingenti di potenza incentivabile
Requisiti specifici per l'iscrizione al Registro
Cauzioni (solo per impianti > 100 kW)
Graduatoria, criteri e priorità
Tempi per l'entrata in esercizio
Riallocazione della potenza
 

Le procedure di Registro sono disciplinate dal Titolo II del Dm 4 luglio 2019 e si svolgono in forma telematica nel rispetto dei principi fondamentali di trasparenza, pubblicità, tutela della concorrenza e secondo modalità non discriminatorie.

 

Quali impianti accedono tramite Registro: potenze di soglia

Il meccanismo dei Registri regola l'accesso agli incentivi per tutte le tipologie di impianti e le offerte inferiori a 1 MW, nei limiti dei contingenti di potenza. Per gli impianti di potenza superiore o uguale alla soglia di 1 MW, è previsto un accesso all'incentivo tramite Aste a ribasso.

Accedono dunque agli incentivi tramite Registro:

• gli impianti di nuova costruzione, integralmente ricostruiti e riattivati, di potenza inferiore a 1 MW;

• impianti oggetto di un intervento di potenziamento, qualora la differenza tra il valore della potenza dopo l'intervento e quello della potenza prima dell'intervento sia inferiore a 1 MW;

• impianti oggetto di rifacimento di potenza inferiore a 1 MW. 

I Registri per gli impianti oggetto di rifacimento sono soggetti a regole particolari. Per ogni approfondimento, rimandiamo alla voce "Ricostruzioni, potenziamenti, rifacimenti, riattivazioni" nel menu di sinistra.

Attenzione: Possono partecipare alle procedure di Registro anche gli aggregati costituiti da più impianti appartenenti al medesimo "gruppo" (vedi in questa pagina il paragrafo "Gruppi e contingenti di potenza incentivabile"), di potenza unitaria superiore a 20 kW, purché la potenza complessiva dell'aggregato sia inferiore a 1 MW.

^ Torna all'inizio

Tempi dei Registri

Il GSE pubblica i bandi relativi alle procedure di Registro (e anche di Asta) secondo le scadenze indicate nella seguente tabella:

N. Procedura Data di apertura del bando
1 30 settembre 2019
2 31 gennaio 2020
3 31 maggio 2020
4 30 settembre 2020
5 31 gennaio 2021
6 31 maggio 2021
7 30 settembre 2021

Il periodo di presentazione delle domande di partecipazione è di 30 giorni decorrenti dalla data di apertura del bando indicata in tabella 1.

La graduatoria, invece, è formata e pubblicata sul sito web del GSE entro 90 giorni dalla data di chiusura del bando.

^ Torna all'inizio


"Gruppi" e contingenti di potenza incentivabile

Il Dm 4 luglio 2019 attribuisce i contingenti massimi di potenza incentivabili tramite Registro, suddividendo gli impianti in 4 gruppi:

GRUPPO A
i. impianti eolici
ii. impianti fotovoltaici

GRUPPO A-2
i. impianti fotovoltaici i cui moduli fotovoltaici sono installati in sostituzione di coperture di edifici e fabbricati rurali su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto. La superficie dei moduli non può essere superiore a quella della copertura rimossa

GRUPPO B
i. impianti idroelettrici
ii. impianti a gas residuati dei processi di depurazione

GRUPPO C
- i. impianti oggetto di rifacimento totale o parziale e rientranti nelle tipologie di cui al gruppo A, lettera i) e gruppo B.

La potenza messa a disposizione in ogni bando è pari a quella indicata nella seguente tabella:

N. Procedura Gruppo A [MW] Gruppo A-2 [MW] Gruppo B [MW] Gruppo C [MW]
1 45 100 10 10
2 45 100 10 10
3 100 100 10 10
4 100 100 10 10
5 120 100 10 20
6 120 100 10 20
7 240 200 20 40
Totale 770 800 80 120

^ Torna all'inizio


Requisiti specifici per l'iscrizione al Registro


Per tutti i tipi di impianto


Sono richiesti i titoli abilitativi alla costruzione e all'esercizio dell'impianto, inclusi i titoli concessori ove previsti, il preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva e la registrazione dell'impianto sul sistema Gaudì validata dal gestore di rete.


Per gli impianti fotovoltaici


Devono ricorrere entrambe le seguenti condizioni:

• sono solo di nuova costruzione e realizzati con componenti di nuova costruzione;

• rispettano le disposizioni di cui all'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27, circa il divieto di accesso agli incentivi statali per impianti con moduli collocati a terra in aree agricole.


Per gli impianti idroelettrici


Fatti salvi i casi di rifacimento che non comportano un aumento della potenza media di concessione, deve ricorrere una delle seguenti condizioni:

• è rispettata una delle caratteristiche costruttive di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b), punti i., ii., iii. e iv. del Dm 23 giugno 2016, da dimostrare mediante specifica attestazione rilasciata dall'ente preposto al rilascio della concessione di derivazione, ove non già esplicitata nel titolo concessorio o nel relativo disciplinare;

Si tratta degli impianti idroelettrici:
i. realizzati su canali artificiali o condotte esistenti, senza incremento nè di portata derivata dal corpo idrico naturale, nè del periodo in cui ha luogo il prelievo;
ii. che utilizzano acque di restituzioni o di scarico di utenze esistenti senza modificare il punto di restituzione o di scarico;
iii. che utilizzano salti su briglie o traverse esistenti senza sottensione di alveo naturale o sottrazione di risorsa;
iv. che utilizzano parte del rilascio del deflusso minimo vitale al netto della quota destinata alla scala di risalita, senza sottensione di alveo naturale.

• la concessione di derivazione è conforme alle Linee guida per le valutazioni ambientali ex ante delle derivazioni idriche, approvate con d.d. n. 29/STA del 13 febbraio 2017, in particolare alle tabelle 11 e 13 dell'allegato 1 del medesimo d.d. ed alle Linee guida per l'aggiornamento dei metodi di determinazione del deflusso minimo vitale, approvate con il d.d. n. 30/STA del 13 febbraio 2017 nonché, come prescritto dal suddetto d.d. n. 29/STA del 13 febbraio 2017 in considerazione delle modifiche fisiche del corpo idrico conseguenti la concessione medesima, alle condizioni di cui all'articolo 4, comma 7 della direttiva 2000/60/Ce, come recepite dall'articolo 77, comma 10-bis del decreto legislativo n. 152/2006.

La conformità è verificata e dichiarata dal Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente (Snpa) su richiesta del concessionario e ai soli fini dell'accesso alle tariffe di cui al Dm 4 luglio 2019, a supporto dell'autorità concedente, sulla base di una apposita istruttoria. L'Autorità concedente è tenuta a fornire a Snpa ogni dato utile per l'espletamento della verifica sopra richiamata. Il concessionario è tenuto ad allegare la medesima verifica alla documentazione da trasmettere al GSE ai fini della partecipazione alle procedure di Asta e Registro.
Sulla base delle richieste pervenute entro il 9 settembre 2019, Snpa pubblica il calendario dell'avvio delle istruttorie e aggiorna semestralmente tale calendario sulla base delle domande eventualmente pervenute successivamente. L'istruttoria su ciascuna richiesta si completa entro 90 giorni dalla data in cui tutti i sopra richiamati dati utili risultano regolarmente pervenuti. I costi dell'istruttoria sostenuti da Snpa per la verifica della conformità sono a carico del richiedente, secondo le regole già previste per l'autorizzazione allo scarico ai sensi dell'articolo 124, comma 11, del Dlgs n. 152/2006, precisate da Snpa sul proprio sito internet.

>> Per approfondire tutti gli step procedurali previsti, consigliamo di consultare la pagina dedicata nel sito del Snpa.

^ Torna all'inizio

 

Cauzioni (solo per impianti > 100 kW)

Gli impianti a Registro di potenza superiore a 100 kW sono tenuti al versamento di una cauzione provvisoria e definitiva, secondo le medesime modalità previste per gli impianti soggetti ad Asta al ribasso (seppur a fronte di una marcata riduzione - il 2% anzichè il 10% del costo di investimento previsto - della misura della cauzione definitiva).

I soggetti responsabili, dunque, a garanzia della reale qualità del progetto, sono tenuti a presentare una cauzione provvisoria in fase di iscrizione al Registro e una cauzione definitiva in seguito alla comunicazione di esito positivo della procedura.

Più nello specifico, in fase di richiesta di iscrizione al Registro i soggetti richiedenti devono trasmettere:

• una cauzione provvisoria, con durata non inferiore al centoventesimo giorno successivo alla data di comunicazione di esito della procedura, a garanzia della qualità del progetto, nella misura del 50% della cauzione definitiva;

• l'impegno a prestare la cauzione definitiva a garanzia della realizzazione degli impianti e a trasmettere la medesima cauzione entro 90 giorni dalla pubblicazione con esito positivo della graduatoria.

La cauzione definitiva deve essere prestata sotto forma di fideiussione rilasciata da istituti bancari, in misura pari al 2% del costo di investimento previsto per la realizzazione dell'impianto, convenzionalmente fissato pari al 90% dei costi di cui alla tabella I dell'Allegato 2 del Dm 23 giugno 2016.

Nota bene: nel solo caso degli impianti fotovoltaici, il costo di investimento previsto per la realizzazione dell'impianto si ricava moltiplicando la potenza dell’impianto per 1.000 €/kW.

 

La cauzione, che deve essere di durata annuale automaticamente rinnovabile, è costituita a favore del GSE a titolo di penale in caso di mancato rispetto dei termini per l'entrata in esercizio dell'impianto. La cauzione così prestata deve essere incondizionata ed a prima richiesta e deve espressamente contenere la rinuncia del beneficio alla preventiva escussione del debitore principale e il pagamento entro 30 giorni a semplice richiesta del GSE.

^ Torna all'inizio

 

Graduatoria, criteri e priorità

Nella richiesta di partecipazione al Registro, il soggetto responsabile indica l'eventuale riduzione percentuale offerta sulla tariffa di riferimento. Tale riduzione non può essere superiore al 30%.

Il GSE forma e pubblica la graduatoria sul suo sito, secondo i seguenti criteri di priorità, da applicare in ordine gerarchico a ciascuno dei gruppi, fino a saturazione del contingente di potenza. Ciò significa che vengono accettati prima tutti gli impianti che presentano la caratteristica a), poi tutti quelli che presentano la caratteristica b) e così via:

a) per il gruppo A: impianti realizzati su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo per le quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti, nonché su aree, anche comprese nei siti di interesse nazionale, per le quali sia stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica ai sensi dell'articolo 242, comma 13, del Dlgs n. 152/2006 ovvero per le quali risulti chiuso il procedimento di cui all'articolo 242, comma 2, del medesimo Dlgs;

b) per il gruppo A2: impianti realizzati, nell'ordine, su scuole, ospedali, edifici pubblici;

c) per il gruppo B:

i. impianti idroelettrici: impianti che rispettano, nell'ordine, le caratteristiche costruttive di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b), punti i., ii., iii, e iv. del Dm 23 giugno 2016; 

Si tratta degli impianti idroelettrici:
i. realizzati su canali artificiali o condotte esistenti, senza incremento nè di portata derivata dal corpo idrico naturale, nè del periodo in cui ha luogo il prelievo;
ii. che utilizzano acque di restituzioni o di scarico di utenze esistenti senza modificare il punto di restituzione o di scarico;
iii. che utilizzano salti su briglie o traverse esistenti senza sottensione di alveo naturale o sottrazione di risorsa;
iv. che utilizzano parte del rilascio del deflusso minimo vitale al netto della quota destinata alla scala di risalita, senza sottensione di alveo naturale.

ii. impianti alimentati da gas residuati dai processi di depurazione: impianti che prevedono la copertura delle vasche del digestato;

d) per tutti i gruppi: impianti connessi in parallelo con la rete elettrica e con colonnine di ricarica di auto elettriche, a condizione che la potenza complessiva di ricarica sia non inferiore al 15% della potenza dell'impianto e che ciascuna colonnina abbia una potenza non inferiore a 15 kW;

e) per tutti i gruppi: aggregati di impianti (articolo 3, comma 10, del decreto);

f) per tutti i gruppi: maggiore riduzione percentuale offerta sulla tariffa di riferimento;

g) minor valore della tariffa offerta, calcolata tenendo conto dalla riduzione percentuale offerta;

h) anteriorità della data ultima di completamento della domanda di partecipazione alla procedura. 

ATTENZIONE: Il trasferimento a terzi di un impianto iscritto nei Registri prima della sua entrata in esercizio e della stipula della convenzione con il GSE, comporta la riduzione del 50% della tariffa offerta.

Nel caso di aggregati di impianti, ciascuno dei criteri di priorità sopra elencati si applica qualora ricorra per tutti gli impianti dell'aggregato, con le seguenti ulteriori precisazioni:
• con riferimento alla lettera f): gli aggregati partecipano con la stessa riduzione percentuale, riferita a tutti gli impianti che lo compongono;
• con riferimento alla lettera g): si utilizza il valore massimo risultante dall'applicazione della riduzione percentuale a ciascun impianto.

^ Torna all'inizio


Tempi per l'entrata in esercizio

Gli impianti inclusi nelle graduatorie devono entrare in esercizio entro i seguenti termini, decorrenti dalla data di pubblicazione della graduatoria:


mesi
Eolico onshore 19
Idroelettrico* 31
Solare fotovoltaico**
51
Tutte le altre fonti e tipologie di impianto
31

* Per impianti idroelettrici con lavori geologici in galleria finalizzati a migliorare l'impatto ambientale il termine è elevato a 39 mesi.
** Per il gruppo A-2 il termine è elevato a 24 mesi. Per impianti nella titolarità della PA i termini sono incrementati di 6 mesi.

Il mancato rispetto dei termini comporta l'applicazione di una decurtazione della tariffa offerta dello 0,5% per ogni mese di ritardo, nel limite massimo di 6 mesi di ritardo. I termini sono da considerarsi al netto dei tempi di fermo nella realizzazione dell'impianto e delle opere connesse, derivanti da eventi calamitosi che risultino attestati dall'autorità competente, e da altre cause di forza maggiore riscontrate dal GSE.

Decorso il termine massimo, l'impianto decade dal diritto all'accesso ai benefici. Per gli impianti decaduti e successivamente riammessi con altra procedura ai meccanismi di incentivazione, la tariffa offerta è ridotta del 5% rispetto alla tariffa spettante applicabile alla data di entrata in esercizio dell'impianto.

I soggetti inclusi nelle graduatorie possono, entro 6 mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria, comunicare al GSE la rinuncia alla realizzazione dell'intervento. In questi casi, non si applica la riduzione tariffaria del 5% sopra descritta.

^ Torna all'inizio


Riallocazione della potenza

Nell'ambito dello svolgimento delle procedure di Registro, il GSE applica alcuni meccanismi di riallocazione della potenza, con l'obiettivo di massimizzare il tasso realizzazione degli impianti e perseguire al contempo una differenziazione delle fonti di approvvigionamento:

• qualora le richieste valide di uno dei gruppi A e B siano inferiori al contingente e, contestualmente, le richieste valide di iscrizione dell'altro gruppo siano superiori al contingente, la potenza non utilizzata del primo gruppo è trasferita al contingente del secondo gruppo in modo da scorrerne la graduatoria. La quantità di potenza trasferita è determinata dal GSE a parità di costo indicativo medio annuo degli incentivi, calcolato con le modalità utilizzate per il contatore;

• a decorrere dalla seconda procedura di Registro, la potenza messa a disposizione in ogni gruppo è quella indicata nella tabella dell'articolo 8, sommata a quella eventualmente non aggiudicata nella precedente procedura, tenendo conto della previa applicazione del meccanismo di cui al al punto precedente.

^ Torna all'inizio

Condividi:
© Copyright riservato - riproduzione vietata ReteAmbiente Srl, Milano
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18 agosto 2000 n. 248
Annunci Google