Visione d'insieme
Approfondimenti
10 Ottobre 2011
ICI su impianti fotovoltaici
(Anna Bruno)

Da anni è in corso un confronto tra le associazioni dei produttori da fonti rinnovabili e l’Agenzia per il Territorio. La quale, dettando le regole catastali, indirettamente determina come va applicata l'ICI sugli impianti eolici e fotovoltaici. Sul tema è poi intervenuta l'Agenzia delle Entrate, con posizioni divergenti dall'Agenzia del Territorio. Questa disparità di vedute non si è mai conciliata, e talvolta è stata arbitrata (forse arbitrariamente) dagli Enti locali.

Nell'estate 2011 è giunta una interpretazione del Consiglio nazionale del Notariato, che affronta un ricostruzione di tutti gli elementi in gioco, tentando una mediazione tra le posizioni delle due Agenzie. E che contiene una proposta interessante: invece di disquisire sul collegamento più o meno permanente che intercorre tra terreno e impianto, si dovrebbe forse analizzare la funzione di pubblica utilità degli impianti, e procedere alla esenzione.

Ecco la storia  dell'ICI sugli impianti fotovoltaici.

Antefatto 2007: l'ICI sull'eolico

La circolare dell'Agenzia per il Territorio 14/2007 stabilisce che gli impianti eolici destinati alla produzione di energia sono da equiparare ad opifici e devono quindi essere iscritti al catasto (categoria D/1).

Per motivare l’assimilazione dell’impianto eolico all’opificio, la circolare cita l’art. 10 della legge 11 luglio 1942, n. 843: “Gli immobili...sono descritti nel vigente catasto mediante l’elencazione degli elementi costitutivi, quali gli edifici, le aree, i generatori della forza motrice, le dighe, i canali adduttori o di scarico, la rete di trasmissione e di distribuzione di merci, prodotti o servizi, i binari anche se posti su aree pubbliche ovvero nel relativo soprassuolo o sottosuolo, le gallerie, i ponti e simili”.
Per completare il parallelismo, viene inoltre citata la circolare n. 123 del 14 novembre 1944 della Direzione Generale del Catasto, nella quale è stabilito che nella valutazione catastale deve farsi riferimento anche ai “...meccanismi ed apparecchi che servono a trasmettere la forza motrice quando connessi ed incorporati al fabbricato”.
L’agenzia del territorio precisa inoltre che ai fini catastali sono irrilevanti le finalità a cui sono destinati questi immobili e il fatto che Stato, Regioni e Unione europea ne incentivino la costruzione. 

Una volta iscritti in catasto, gli impianti sono assoggettati a Ici, con aliquote a discrezione del Comune che li ospita.

Le regole base per la valutazione del tributo sono così riassunte nel sito www.tasse-fisco.com:  
La base imponibile su cui applicare il tributo dell’imposta è il valore degli immobili, determinato in base alle caratteristiche di ciascuno di essi.
Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore dell’immobile è costituito dall’intera rendita catastale (rivalutata del 5%), vigente all’1 gennaio dell’anno di imposizione, moltiplicata per 50, se si tratta di fabbricati classificati nel gruppo catastale D (...)
L’imposta è determinata moltiplicando l’aliquota vigente nel Comune in cui è ubicato l’immobile per il valore dell’immobile medesimo; l’aliquota è deliberata da ciascun Comune, entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l’anno successivo; l’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille.
La determinazione della rendita catastale delle unità accertate nelle categorie del gruppo D, si effettua con metodo diretto, ricercando cioè per ogni singola unità, la rendita media ordinaria ritraibile (= rendita catastale). Al riguardo, sussistono fondamentalmente due possibili modi di procedere nella stima della rendita catastale di tali unità.
La prima metodologia si fonda direttamente sulla ricerca del reddito medio ordinario ritraibile al netto delle spese e al lordo dei tributi e presuppone la conoscenza dei canoni di locazione, riscontrabili sul mercato. In tali casi si determina il canone lordo medio annuo, riferito all’epoca censuaria e si considerano le eventuali aggiunte e/o detrazioni; in tal modo si ricava la rendita sottraendo ad esso tutte le spese gravanti sulla proprietà, eccetto le imposte, sovraimposte e contributi di ogni specie.
La seconda metodologia invece stima la rendita catastale attraverso la ricerca del valore medio ordinario che ha l’immobile, riferito all’epoca censuaria e in condizioni di permanenza della destinazione per la quale è costruito.

2008: l'allargamento agli impianti fotovoltaici

Stabilita l’equazione “produzione di energia = opificio”, l’allargamento al fotovoltaico è stato solo questione di mesi.

La risoluzione 3/2008 dell’Agenzia del Territorio ha infatti dedotto, con un ragionamento lievemente diverso dal precedente, che “... i pannelli fotovoltaici posizionati permanentemente al suolo possono essere assimilati – per evidente analogia funzionale – alle turbine delle centrali idroelettriche, utilizzate per trasformare l’energia meccanica dell’acqua iin energia elettrica per il tramite dell’alternatore. E’ da rilevare per altro che gll impianti in argomento sono collocati in aree sottratte alla produzione agricola, dando luogo ai cosiddetti parchi fotovoltaici, la cui produzione di energia è immessa nel mercato per il tramite della rete elettrica nazionale. Pertanto gli immobili ospitanti gli impianti fotovoltaici del tipo in esame si qualificano senza dubbio come unità immobiliari. Di contro, non hanno autonoma rilevanza catastale e costituiscono semplici pertinenze delle unità immobiliari le porzioni di fabbricato ospitanti gli impianti di produzione di energia aventi modesta potenza e destinati prevalentemente agli usi domestici”.

2009: discrezionalità dell’Ente locale

Alcuni enti locali, invece, hanno esentato gli impianti dal pagamento dell’ICI. E’ il caso di Bologna, dove una sentenza del gennaio 2009 della Commissione tributaria provinciale esclude dal pagamento dell'ICI gli impianti eolici, inquadrabili nella categoria catastale E, cioè immobili con destinazioni speciali e di pubblico servizio (e pertanto esenti da Ici).
Dunque è il criterio di accatastamento che può essere variato, facendo rientrare gli impianti nel “pubblico servizio”.

2009: la posizione dei produttori

La posizione di Aper (associazione produttori energie rinnovabili) e di Assosolare (fotovoltaico) è di “totale opposizione” all’impostazione dettata dall’Agenzia per il territorio.
Già nel febbraio 2009, Assosolare aveva chiesto un tavolo di discussione con la Direzione del Catasto. Nella memoria presentata in quell’occasione, l’associazione ribadiva che vi sono circostanziate ragioni per escludere l’applicazione dell’ICI ai pannelli fotovoltaici, “in primo luogo perchè i parchi non costituiscono un opificio in senso tecnico (categoria catastale D1), in assenza di una connessione strutturale tra i pannelli e il terreno. Il che dovrebbe avere un effetto di riduzione sostanziale della base imponibile ICI. Un altro argomento oggetto di discussione riguarda la natura pubblica delle finalità del fotovoltaico, sancita per legge dal decreto legislativo n. 387/2003, unitamente alla peculiarità strutturale dei parchi (che insistono su terreni che mantengono la propria destinazione ed uso agricolo).
Inoltre, ribadisce Assosolare, “sul piano economico l’ICI rappresenterebbe un onere insostenibile per il settore, certamente di serio ostacolo per il suo sviluppo.”


2010: la posizione dell'Agenzia delle Entrate

Con la Circolare 38/E del 23 giugno 2010, l'Agenzia delle Entrate riprende alcune sue precedenti posizioni e le chiarisce ulteriormente nella forma di risposte ad alcuni quesiti emersi nel corso degli incontri con gli iscritti agli ordini dei commercialisti ed esperti contabili. Ecco il punto che si riferisce agli impianti fotovoltaici:
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Domanda: L’Agenzia del Territorio ha considerato gli impianti fotovoltaici posizionati sul suolo quali unità immobiliari, nello specifico opifici, con riferimento alla categoria catastale D1. Dalle varie risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate risulta invece che gli impianti fotovoltaici rientrano nel concetto di “impianti”, quindi di beni mobili, che “possono essere rimossi e utilizzati per le medesime finalità senza antieconomici interventi di adattamento”. Come si conciliano le due interpretazioni?
Risposta: L’impianto fotovoltaico situato su un terreno non costituisce impianto infisso al suolo in quanto normalmente i moduli che lo compongono (i pannelli solari) possono essere agevolmente rimossi e posizionati in altro luogo, mantenendo inalterata la loro originaria funzionalità (cfr. circolare 19 luglio 2007, n. 46/E). Coerentemente a tale impostazione anche nella circolare n. 38 dell’11 aprile 2008, per qualificare la tipologia di impianti (mobiliari o immobiliari) che hanno diritto al beneficio del credito d’imposta per investimenti in aree svantaggiate (articolo 1, commi 271-279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296) è stato precisato che sono agevolabili gli impianti diversi da quelli infissi al suolo, nonché i beni “stabilmente” e “definitivamente” incorporati al suolo, purché possano essere rimossi e utilizzati per le medesime finalità senza antieconomici interventi di adattamento”.

A parere della scrivente, pertanto, si è in presenza di beni immobili quando non è possibile separare il bene mobile dall’immobile (terreno o fabbricato) senza alterare la funzionalità dello stesso o quando per riutilizzare il bene in un altro contesto con le medesime finalità debbono essere effettuati antieconomici interventi di adattamento.


2011: la posizione del Notariato

Con lo studio 221-2011/C del 15 luglio 2011, il Consiglio Nazionale del Notariato propone la propria interpretazione. Si fa notare che la posizione dell'Agenzia delle entrate è contraddittoria in quanto farebbe emergere "una sorta di tertium genus, sconosciuto al codice civile, di beni che in quanto stabilmente incorporati al suolo dovrebbero ritenersi 'immobili', ma che per il fatto di poter essere separati dallo stesso senza alterarne la funzionalità o di poter essere riutilizzati in altro contesto con le medesime finalità ... sarebbero equiparati ai beni mobili".
 
Osserva poi il Consiglio che la stessa Agenzia, con la circolare 11 marzo 2011 n.12 in tema di applicazione dell'imposta sostitutiva delle imposte ipotecaria e catastale, ha ritenuto che essa si applichi anche ai contratti di leasing  per la realizzazione di impianti fotovoltaici. Con ciò considerandoli leasing immobiliari e, pertanto, riconoscendo implicitamente la natura immobiliare dell’impianto.

Da ciò deduce il Consiglio Nazionale del Notariato rispetto all'accatastamento:

"Tale ultimo orientamento di prassi amministrativa sembra dunque indicare (quanto meno) un avvicinamento tra la posizione delle due Agenzie in ordine alla qualificazione degli impianti in questione, nel senso di una ormai concorde qualificazione immobiliare delle vere e proprie “centrali fotovoltaiche”, da accatastarsi ... in categoria D/1.
La tendenza sembra dunque quella di distinguere:
a) i piccoli impianti fotovoltaici, destinati in prevalenza alla copertura dei consumi domestici, i quali, anche fiscalmente, non hanno una propria autonomia reddituale e non devono quindi essere autonomamente accatastati, potendo al limite solo incidere sulla rendita attribuibile al fabbricato di cui costituiscono pertinenza;
b) le centrali o parchi fotovoltaici, impianti questi che tendono alla produzione di energia elettrica di fonte fotovoltaica destinata alla vendita, suscettibili, come tali, di un'autonoma redditività e, pertanto, soggetti ad accatastamento alla stregua di beni immobili (ove, come normalmente avviene, si realizzi il presupposto di unione al suolo di cui all'art. 812 c.c.).
...Il criterio maggiormente utilizzato dagli interpreti per operare la distinzione tra le due fattispecie di cui sopra è quello relativo alla potenza dell'impianto stesso ed il limite tra piccoli impianti e centrali fotovoltaiche è spesso individuato nei 20 Kw, limite entro il quale è possibile usufruire del servizio di scambio sul posto, mediante il quale il soggetto utilizza per il proprio fabbisogno l'energia prodotta, ma non può vendere l'energia prodotta in eccesso ed immessa in rete".
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Nota bene: non è corretto asserire che lo Scambio sul posto abbia il limite dei 20 kW:  a partire dal 1° gennaio 2009, è infatti consentito - agli impianti IAFR - accedere a questa formula fino alla potenza di 200 kW.  Ma l'Agenzia delle Entrate, nello stabilire le regole di imposizione fiscale degli impianti fotovoltaici, ha mantenuto le agevolazioni ai privati (persone fisiche) e agli enti non commerciali (cioè enti diversi dalle società, non aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali) solo fino alla potenza di 20 kW (per approfondimenti si veda: Il regime fiscale del fotovoltaico nei Riferimenti).
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Chiarita l'interpretazione rispetto alla natura mobiliare o immobiliare degli impianti, il Consiglio del Notariato effettua ulteriori precisazioni rispetto all'ICI. Infatti, se si può escludere che i piccoli impianti siano immobili da accatastare separatamente, e non debbano quindi essere soggetti ad ICI, per gli  impianti di grandi dimensioni "si pone il problema della corretta qualificazione come beni mobili o immobili". La posizione al proposito è interlocutoria:

"Alla luce del contrasto tra l’orientamento dell’Agenzia delle entrate e quella del territorio in merito alla corretta qualificazione degli impianti fotovoltaici, ed in attesa di ulteriori chiarimenti ministeriali si ritiene che non sempre e necessariamente per tali beni si verifica quell’integrazione al suolo come nel caso di centrali termoelettriche, realizzando così un bene complesso e che sarà quindi probabilmente necessario verificare la grandezza e la portata degli impianti ai fini di un corretto accatastamento e tassazione degli stessi".

L'ultimo commento è però il più interessante, perché introduce un elemento di novità (e di ragionevolezza). Conclude infatti il documento sul tema dell'ICI:

In ultima analisi è necessario evidenziare che la più recente giurisprudenza di merito ha esaminato casi in cui è stata avanzata la tesi (sebbene controversa) della funzione di pubblica utilità degli impianti fotovoltaici, sostenendo un possibile accatastamento di detti beni come fabbricati utilizzati per particolari esigenze pubbliche (E/3). Detta interpretazione è basata su una generale ratio legislativa orientata verso norme agevolative. In tal caso gli impianti fotovoltaici godrebbero ai fini ICI dell’esenzione prevista dall’art. 7 del Dlgs. 504/1992 (43).

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