Visione d'insieme
Approfondimenti
1 Agosto 2010
La ritenuta sui bonifici per le detrazioni 36% e 55%
(Anna Bruno)

AGGIORNAMENTO AL 18 LUGLIO 2011

A un anno dall'introduzione della ritenuta 10% sui bonifici per le detrazioni 36% e 55%, la manovra correttiva 2011 modifica la percentuale, abbassandola al 4%.
La novità è contenuta nell’articolo 23, comma 8 del Dl 6 luglio 2011, n. 68 (disposizioni urgenti per la stabilzzazione finanziaria) vigente da quello stesso giorno.
La Legge di conversione (L. 15 luglio 2011, n. 111) del Dl 6 luglio 2011, n. 68, ha confermato tale novità.
Il testo e gli esempi che seguono sono stati mofidificati riportando la nuova percentuale.


L’art. 25 della Manovra 2010 (Dl 78/2010 convertito con legge 122 del 30 luglio) imponeva la ritenuta d’acconto del 10%  (ridotta al 4% nella Manovra 2011) ai beneficiari dei bonifici effettuati dai contribuenti per ottenere le detrazioni d’imposta del 55% o del 36%.
L’articolo mira a combattere l’evasione e l’elusione fiscale da parte degli artigiani, lavoratori autonomi e aziende che effettuano i lavori di ristrutturazione negli edifici esistenti e che danno diritto alle detrazioni 55% e 36%.

La norma è entrata in vigore il 1° luglio 2010, in seguito alla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 65 del 30 giugno 2010.

Il “sostituto di imposta”, cioè il soggetto che opera la ritenuta e la versa all’erario non è però il committente dei lavori, ma le banche o le Poste alle quali arrivano i bonifici in accredito. Saranno dunque questi soggetti a dover rilasciare, a chiusura dell’anno fiscale, la certificazione della trattenuta effettuata.

Nota bene: nella motivazione del bonifico per i lavori in questione, va sempre indicato che esso si riferisce alla detrazione 36% o 55%, oltre al nominativo e codice fiscale del beneficiario. Sarà questo l'indicatore che consente alla banca creditrice o alle Poste di individuare  i bonifici soggetti alla ritenuta.

Nota bene:  è utile il contribuente comunichi sempre ai propri fornitori l'intenzione di avvalersi delle detrazioni 36 o 55%, in quanto in molti casi essi dovranno costruire e conteggiare diversamente le loro fatture.

Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

 
Con la Circolare 28 luglio 2010, n. 40/E, l'Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di chiarimenti che cambiano  le modalità di fatturazione e pagamento delle opere per le quali si intende chiedere la detrazione 36% o 55%.
 Nota bene: l'Agenzia delle Entrate dovrà probabilmente emettere una nuova Circolare che aggiorni la percentuale di riferimento dal 10 al 4%. Il senso delchiarmento comunque non cambia.

Ritenuta solo sull'imponibile

La ritenuta (che verrà effettuata dalla banca o dalle Poste) incide esclusivamente sull'imponibile della fattura e non sull'iva. Dunque, rispetto al totale di ogni bonifico, il soggetto incaricato della ritenuta – il cosiddetto sostituto d'imposta –  dovrà scorporare l'iva. Essendo diverse le aliquote a cui vanno assoggettati i diversi interventi, l'Agenzia delle Entrate indica che ci si debba sempre riferire all'aliquota più alta, e cioè al 20%.

Ogni bonifico verrà quindi sottoposto alla ritenuta del 4%  dopo lo scorporo di una iva presunta del 20%, mediante la formula: totale del bonifico /120*100.

Esempio: fattura di euro 2.000 + iva 10% = totale della fattura e del bonifico euro 2.200,00
La banca (sostituto d'imposta) scorpora il 20% dell'iva presunta per determinare l'imponibile: 2.200/120*100 = euro 1.833,33
e calcola la ritenuta del 4% su tale importo = euro 73,33.
Al fornitore verrà quindi accreditato l'importo di euro 1.760,00   (1.833,33 – 73,33).

Nessuna indicazione in fattura

Nelle fatture dei fornitori e consulenti  non dovrà comparire alcuna dicitura relativa alla ritenuta del 4%. Gli istituti di credito e le Poste attueranno automaticamente la ritenuta, mentre i soggetti che effettuano il bonifico non sono tenuti ad alcun adempimento.

Fornitori e consulenti già soggetti a ritenute da parte di aziende o condomini

La regola è che la nuova ritenuta sospende eventuali altre ritenute in essere. Infatti, in alcuni casi era già prevista una ritenuta da parte del soggetto ordinante: ad esempio il 20% sulle parcelle dei consulenti se pagate da società o il 4% sulle prestazioni relative a contratti d’appalto se pagate da condomini.

Recita la Circolare: " ...al fine di evitare che le imprese e i professionisti che effettuano prestazioni di servizi o cessioni di beni per interventi di ristrutturazione edilizia o di riqualificazione energetica subiscano sullo stesso corrispettivo più volte il prelievo alla fonte, dovrà essere applicata la sola ritenuta del 4% (ex 10%, ndr) prevista dal predetto decreto legge n. 78 del 2010."

Se la fattura o parcella è già stata emessa, con l'indicazione  della "vecchia" ritenuta, questa va ignorata: la banca provvederà autonomamente a trattenere la nuova ritenuta del 10%, come indicato.

In pratica:

Se il bonifico è effettuato da un privato, nella fatturazione e nel pagamento non cambia nulla rispetto alla situazione precedente. Infatti la ritenuta del 4% non deve comparire in fattura, viene calcolata automaticamente dalla banca.

Si consiglia caldamente di comunicare con chiarezza con chi deve emettere le fatture: infatti l'importo del bonifico e l'importo accreditato sono diversi e è facile cadere in equivoci.

Se il pagamento del bonifico è effettuato da una impresa o da un condominio in precedenza obbligati a effettuare ritenute, è possibile che nelle fatture compaia ancora la relativa dicitura. Essa va ignorata, e naturalmente la ritenuta non va operata. Quella giusta viene calcolata automaticamente dalla banca e non è necessario che compaia in fattura.

Anche in questo caso si consiglia di prendere contatto con chi ha emesso la fattura e possibilmente farsela rifare.

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