La Regione, dichiara la Corte nella sentenza 11 novembre 2010, n. 313, superando i limiti previsti dalla tabella allegata al Dlgs 387/2003, norma fondamentale in materia di energia, ha violato l'articolo 117, comma 3, della Costituzione che ripartisce tra Stato e Regioni i poteri in ambito energetico.
È ancora vivo il "caso Puglia" (Dia per impianti fino a 1 MW), che ha "costretto" il Governo a emanare una apposita norma (contenuta nella legge 129/2010, di conversione del Dl 105/2010, "sblocca-reti") per sanare gli impianti "fuori soglia" già autorizzati con Dia, ed ecco che al giudizio della Corte arriva la normativa della Toscana, emanata prima che arrivasse la bocciatura delle norme pugliesi del 2008 (sentenza 119/2010) ma comunque in evidente "odore" di illegittimità.
Con una modifica alla Lr 39/2005 (norma fondamentale sull'energia della Regione Toscana) veniva previsto che fosse sufficiente la Dia al posto della più complessa autorizzazione unica, per impianti fotovoltaici fino a 200 kW (limite nazionale: 20 kW) e per impianti eolici fino a 100 kW (soglia nazionale: 60 kW).
Non solo: in caso di impianto realizzato dalla Regione o da altro Ente locale – e in armonia con il Piano energetico regionale – veniva considerata sufficiente la Dia per impianti fotovoltaici ed eolici fino a 1 MW, e idraulici fino a 200 kW (limite nazionale: 100 kW)
Tutte queste norme sono state bocciate e appena la sentenza della Corte verrà pubblicata sulla Gazzetta ufficiale, non saranno più valide.
La sentenza non dice nulla di particolarmente nuovo (vedi già sentenze 119/2010, 124/2010, 194/2010), però è di stretta attualità per il caso "salva Dia", puntualmente richiamato dalla Regione Toscana a sua difesa davanti alla Corte. Infatti, gli avvocati della Regione hanno chiamato in causa la legge 129/2010 (di conversione del Dl 105/2010, cosiddetta "sblocca-reti") che ha previsto, come ricordavamo, una "sanatoria" per gli impianti a fonti rinnovabili fino a 1 MW di potenza autorizzati con DIA da leggi regionali dichiarate illegittime. Il "caso Puglia" è il più noto.
Ma la Corte Costituzionale ha ricordato alla Toscana che la norma "salva Dia" è nata per sanare una situazione straordinaria e temporanea. Infatti gli impianti "sanati" devono entrare in esercizio entro il 16 gennaio 2011. Secondo la Corte, "Il proposito è chiaro, nel senso di non pregiudicare i limiti di principio contenuti nella tabella allegata al Dlgs n. 387 del 2003".
La norma "salva Dia" insomma non è assolutamente pertinente e non è applicabile anche alla normativa Toscana, che rimane illegittima. Riferimento più pertinente avrebbe potuto essere, lo ricordano i Giudici, quello alla legge comunitaria 2009 (legge 4 giugno 2010, n. 96) che punta a una più ampia liberalizzazione del regime autorizzatorio per la realizzazione degli impianti a fonti rinnovabili.
La comunitaria (articolo 17) delega il Governo ad attuare la direttiva 2009/28/Ce (direttiva rinnovabili), estendendo il regime della Dia alla realizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica con capacità di generazione non superiore ad 1 MW elettrico.
Ma la Corte ricorda che il recepimento della direttiva spetta allo Stato, non alle Regioni, e finché lo Stato non l‘ha recepita, la tabella del Dlgs 387/2003 rimane pienamente valida.
Ancora una volta il comportamento illegittimo delle Regioni alimenta incertezze nel settore delle rinnovabili, pregiudica gli investimenti e rende più difficile operare nel territorio nazionale. Ci si augura che, con il recepimento prossimo della direttiva 2009/28/Ce (il termine scade il 5 dicembre 2010) si arrivi a una maggiore chiarezza.
• Lr Toscana 23 novembre 2009, n. 71
in Nextville (Norme e interpretazioni)
• Sentenza Corte Costituzionale 11 novembre 2010, n. 313
in Nextville (Norme e interpretazioni)
• Dlgs 29 dicembre 2003, n. 387
in Nextville (Norme e interpretazioni)
• Direttiva Ue 2009/28/Ce
in Nextville (Norme e interpretazioni)
• Il recepimento delle direttive sull'energia nella Comunitaria 2009
in Nextville (Norme e interpretazioni)
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