Questo approfondimento è aggiornato al maggio 2010 e riprende il contenuto di due news della redazione di Nextville. Per gli aggiornamenti intervenuti successivamente, vedi la nostra sezione sui Certificati Verdi.
I commi 18 e 19 dell'art. 27 della Legge 23 luglio 2009 n. 99, oggetto di questa news , sono stati abrogati da un decreto emesso il 30 aprile dal Consiglio dei Ministri (ad oggi in attesa di pubblicazione). Il testo, all'art. 1, comma 3, recita:
"In attuazione del principio di invarianza degli oneri a carico dell'utenza elettrica, sono abrogati i commi 18 e 19 dell'articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99".
Ecco il testo della news originale:
La Legge 23 luglio 2009 n. 99 (Sviluppo, internazionalizzazione delle imprese e energia), è destinata a cambiare profondamente la natura stessa dei Certificati Verdi.
Il provvedimento stabilisce infatti, all’art. 27 comma 18, che non siano più i produttori e importatori di elettricità da fonti fossili a subire l’obbligo derivante dal meccanismo dei certificati, bensì i "soggetti che concludono con la società Terna Spa uno o più contratti di dispacciamento di energia elettrica in prelievo".
In pratica, l’onere dei certificati andrà a gravare su tutta l’energia prodotta e veicolata nelle reti di distribuzione, compresa quella verde, venendo conteggiata non nel punto di produzione o importazione, bensì nel punto di prelievo. E dunque il costo sarà direttamente e subito esposto agli utenti in bolletta.
Possiamo solo notare che gli osservatori favorevoli ritengono fosse comunque indispensabile aumentare “la base imponibile” dell’energia sottoposta all’onere. Infatti, attualmente si valuta che le fonti fossili sottoposte a vincoli ammontino a circa 190 TWh, mentre i prelievi complessivi dalla rete sono circa 300 TWh. Solo con un aumento dell’obbligo si ritiene sia possibile incentivare un numero di impianti rinnovabili sufficiente a raggiungere gli obiettivi previsti dalle direttive europee.
• l’appiattimento dei costi su tutta l’energia prelevata, compresa appunto quella verde, renderà molto meno trasparenti gli obiettivi richiesti ai produttori e importatori da fonti fossili. Non ci sarà più un riconoscimento per quelli virtuosi che trasformano una parte dei propri impianti. E non saranno costretti, quelli inadempienti, a comperare i Certificati Verdi, alimentando un mercato autonomo.
• e se proprio si scoprisse adesso che l’intero meccanismo dell’incentivo “regolato dal mercato” era solo un modo di dire (e lo hanno segnalato in tanti), perché continuare a fingere che i Certificati Verdi abbiano qualcosa di diverso da tutti gli altri incentivi pagati a pronta cassa dai consumatori attraverso le loro bollette?
I testi di legge misteriosi hanno comunque – e subito – tre effetti dirompenti. Il primo è che nessun operatore può avere la più pallida idea di cosa gli riserverà il futuro, dunque tendenzialmente cercherà di rimandare qualsiasi decisione. Il secondo è che l’oscurità del testo induce anche i più attenti osservatori, ad esempio le associazioni dei produttori da fonti rinnovabili, a libere interpretazioni, con il risultato di prendere posizioni inutilmente contrapposte. E il terzo (tipicamente italiano) è che - tutto essendo rimandato ad altri decreti attuativi – la fumosità e l’incertezza si prospettano di lunga durata.
• Il meccanismo tecnico dei Certificati Verdi
in Nextville (Incentivi e agevolazioni)
• Gli incentivi tra legge e mercato: CIP6, Certificati Verdi, Tariffe onnicomprensive
in Nextville (Temi utili)
• Mercato dell'energia e Certificati Verdi: gli strumenti di mercato nelle politiche ambientali
in Nextville (Temi utili)
• Legge 23 luglio 2009, n. 99
Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia - Stralcio
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18 agosto 2000 n. 248
