20 Giugno 2008
Ripartizione di spesa tra pił soggetti aventi diritto alla detrazione 55%
(Redazione Nextville)
Stralcio da Circolare n. 34/E, Agenzia delle Entrate del 4 aprile 2008, punto 11: detrazione d’imposta del 55% per spese di riqualificazione energetica di edifici
Domanda: Nel caso in cui nella realizzazione dell’intervento siano coinvolti più soggetti aventi diritto alla detrazione, ad esempio due coniugi, e non vi sia coincidenza tra i nominativi indicati nella scheda informativa inviata all’ENEA e l’intestazione dei documenti di spesa (fattura e bonifico) chi può fruire del beneficio?
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Risposta: in merito alle modalità di ripartizione della spesa tra più soggetti aventi diritto alla detrazione, nel caso in cui non vi sia coincidenza tra i nominativi riportati sulla scheda informative e quelli riportati sulla fattura o sul bonifico, si ritiene che possano tornare utili le indicazioni già fornite in relazione tali aspetti per quanto concerne la detrazione del 36 per cento, posto che, ai fini in esame, si può equiparare la scheda informativa da trasmettere all’Enea alla comunicazione di inizio lavori da trasmettere al centro operativo di Pescara.
Può tornare utile, ad esempio quanto chiarito con circolare n. 15 del 2005, la quale, riprendendo precedenti pronunce, ha precisato che nel caso in cui la comunicazione di inizio lavori sia stata inviata da un contribuente mentre le fatture e il bonifico riportano anche il nominativo del coniuge a carico, la detrazione può essere fruita sull'intero importo dal coniuge che ha effettuato la comunicazione e che ha sostenuto effettivamente la spesa, purché venga annotato sulla fattura il nominativo del contribuente che ha sostenuto la spesa medesima.
La medesima circolare ha altresì chiarito che, nell'ipotesi in cui un coniuge abbia sostenuto la spesa per la ristrutturazione di un fabbricato in comproprietà ed abbia effettuato la comunicazione di inizio lavori e il pagamento mediante bonifico mentre la fattura è intestata all'altro coniuge, il coniuge che ha sostenuto le spese può fruire della detrazione a condizione che detta circostanza venga annotata sulla fattura.
Con riferimento alla detrazione del 55 per cento, si può, pertanto, ritenere che qualora non vi sia coincidenza tra il nominativo riportato nella scheda informativa e l’intestazione del bonifico o della fattura, la detrazione spetta al soggetto avente diritto nella misura in cui ha sostenuto effettivamente la spesa a condizione che detta circostanza venga annotata in fattura.
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