Friuli-Venezia Giulia

Certificazione energetica
La legge regionale sulla certificazione energetica

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La Certificazione VEA
L'obbligo della Certificazione VEA
Compravendita e locazione
Obbligo di registrazione

Con la Legge regionale n. 23 del 18 agosto 2005 e successive modifiche, la Regione Friuli Venezia Giulia ha stabilito che, dal 1° gennaio 2011, la certificazione energetica e la qualificazione energetica degli edifici sono sostituite dalla certificazione di Valutazione energetica e ambientale (Vea) degli edifici.
Visto l'obbligo nazionale già in vigore dal 25 luglio 2009 e che prevede di dotare di attestato di certificazione energetica le singole unità immobiliari, la Regione ha stabilito che, fino al 1° gennaio 2011, una copia degli attestati di certificazione energetica o delle autodichiarazioni deve essere consegnata alla Direzione centrale Ambiente e Lavori pubblici della Regione Autonoma FVG, via Giulia 75/1, 34126 Trieste.

La certificazione VEA

La certificazione Vea di sostenibilità energetico ambientale è un sistema di procedure che utilizza le modalità e gli strumenti di valutazione del "Protocollo regionale per la valutazione della qualità energetica e ambientale di un edificio" (articolo 6 della Lr 23/2005), denominato Protocollo VEA. Esso è lo strumento di cui si è dotato la Regione "per disciplinare la valutazione del livello di biosostenibilità dei singoli interventi in bioedilizia".
La certificazione Vea di sostenibilità energetico ambientale comprende sia la certificazione energetica degli edifici di cui al Dlgs 192/2005, sia la valutazione della sostenibilità ambientale degli edifici.

Tale certificazione avrà durata massima di 10 anni e sostituirà gli attestati di qualificazione e di certificazione energetica previsti dal Dlgs 192/2005. Il certificato VEA è obbligatorio dal 1° gennaio 2011.

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L'obbligo della certificazione VEA

L’obbligo della certificazione VEA è prevista in caso di:

• nuova costruzione (certificazione edificio intero):

gli edifici di nuova costruzione devono essere dotati della Certificazione VEA, nel caso in cui la superficie netta totale sia superiore a 50 metri quadrati

• ampliamento

gli edifici soggetti a ampliamento devono essere dotati della Certificazione VEA nel caso in cui il volume a temperatura controllata della nuova porzione di costruzione risulti superiore al 20 per cento rispetto a quello esistente e, comunque, nei casi in cui la superficie netta dell'ampliamento sia superiore a 50 metri quadrati

• ristrutturazione edilizia

• restauro e risanamento conservativo

• manutenzione straordinaria

gli edifici soggetti a manutenzione straordinaria devono essere dotati di Certificazione VEA "nel caso in cui si eseguano lavori che modificano le prestazioni energetiche o ambientali o entrambe, dell'unità immobiliare o dell'edificio o degli impianti"

• attività di edilizia libera

gli edifici oggetto di attività di edilizia libera devono essere dotati di Certificazione VEA "nel caso in cui siano eseguiti lavori che modificano le prestazioni energetiche o ambientali o entrambe, dell'unità immobiliare o dell'edificio o degli impianti e nel caso in cui, per l'esecuzione di tali lavori, siano stati richiesti incentivi o agevolazioni o contribuzioni di qualsiasi natura"

• contratti di gestione termica nuovi o rinnovati

nel caso in cui si vengano rinnovati o si stipulino nuovi contratti relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici o nei quali il committente è un soggetto pubblico, la certificazione Vea deve essere redatta dal contraente o dall'aggiudicatario entro i primi sei mesi di vigenza contrattuale o entro i primi sei mesi dal rinnovo ed è esposta al pubblico nell'atrio di ingresso dell'edificio interessato.

Sono escluse dall'obbligo di Certificazione VEA:

• gli immobili tutelati dal codice dei beni culturali e del paesaggio;

• gli edifici di pregio storico-culturale e testimoniale individuati dalla pianificazione urbanistica, nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe una alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici;

• i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;

• gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell'edificio, anche se utilizzati, in parte non preponderante, per usi energetici tipici del settore civile, fermo restando l'osservanza delle norme urbanistiche ed edilizie;

• i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore o uguale a 50 metri quadrati;

gli ampliamenti, nel caso in cui il volume a temperatura controllata della nuova porzione di costruzione risulti inferiore o uguale al 20 per cento rispetto a quello esistente e, comunque, nei casi in cui la superficie netta dell'ampliamento sia inferiore o uguale a 50 metri quadrati;

• i box, le cantine, le autorimesse, i parcheggi multipiano, i depositi, le strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, limitatamente alle porzioni di edificio non adibite a uffici o a usi assimilabili e, comunque, scorporabili agli effetti dell'isolamento termico;

• le unità immobiliari e gli edifici per i quali sia stata dichiarata l'inabitabilità o l'inagibilità;

• i ruderi;

• gli edifici oggetto di trasferimento a titolo oneroso, destinati alla demolizione.

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Compravendita e locazione

In caso di compravendita e locazione si applica la normativa nazionale.

Quindi, in caso di compravendita e locazione non occorrerà produrre la certificazione VEA ma il semplice attestato di certificazione energetica, così come disposto dalla normativa nazionale.

La clausola nei contratti di compravendita e locazione

Ricordiamo che la normativa nazionale in materia di certificazione energetica prevede che nel contratto di compravendita come anche in quello di locazione di edifici o di singole unità immobiliari, deve essere inserita una clausola con la quale l'acquirente o il locatario danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione relativa alla certificazione energetica dell'edificio. Per la locazione, la clausola va inserita solo nel caso di unità immobiliari già dotate di Attestato di Certificazione Energetica (Dlgs 28/2011). Per maggiori informazioni vedi voce menu di destra.

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Obbligo di registrazione

Le schede di valutazione del Protocollo VEA e la scheda tecnica dovranno essere compilate da un soggetto abilitato e presentate al Comune contestualmente alla richiesta di permesso di costruzione o alla denuncia di inizio attività. I dati della certificazione VEA verranno inseriti nel catasto energetico-ambientale appositamente previsto dalla Regione e consultabile sul suo sito web.

A partire dal 2 gennaio 2012 :

• gli attestati di certificazione energetica;

• gli attestati di certificazione VEA

• le autodichiarazioni del proprietario

dovranno essere inviati non più in Regione, ma presso ARES al seguente indirizzo:

ARES Agenzia Regionale per l'Edilizia Sostenibile
Viale della Vittoria, 9
33085 Maniago (PN)

oppure inviati via posta elettronica certificata al seguente indirizzo:
aresfvg@legalmail.it

Per maggiori informazioni è possibile contattare l'Agenzia Regionale per l'Edilizia sostenibile (ARES), che risponde ai seguenti recapiti:

• e-mail: aresfvg@aresfvg.it
• Tel.+39 0427 709 326
• Fax.+39 0427 700 969
• sito internet: http://www.aresfvg.it/

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