Puglia

Certificazione energetica
La legge regionale sulla certificazione energetica
Con il Regolamento regionale 10 febbraio 2010, n. 10 la Regione ha adottato le norme per la certificazione energetica degli edifici definendo i criteri e le modalità per il rilascio dell'Attestato di Certificazione Energetica.
 
L'obbligo della certificazione
L’obbligo della certificazione è prevista in caso di:

• nuova costruzione:
 gli edifici di nuova costruzione devono essere dotati di Attestato di Certificazione Energetica a cura del costruttore.
 
• ristrutturazione:
devono essere dotati di Attestato di Certificazione Energetica a cura del proprietario o del detentore dell'immobile:
- gli edifici oggetto di ristrutturazione;
- gli edifici oggetto di ampliamenti volumetrici;
- gli edifici i cui sottotetti sono oggetto di recupero a fini abitativi;
- gli edifici in cui vengono installati nuovi impianti termici.
 
• edilizia pubblica
negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, la certificazione energetica si applica anche in caso di stipula o rinnovo di tutti i contratti relativi alla gestione degli edifici e degli impianti termici.
L'Attestato di Certificazione Energetica deve essere affisso nell'edificio in un luogo facilmente visibile al pubblico.
 
Attenzione: il Regolamento 10/2010 non prevede alcun obbligo di produrre l'ACE in caso di compravendita o locazione, come previsto dall'articolo 6 del Dlgs 192/2005.
 
Sono esclusi dall'obbligo di certificazione:
• i box;
• le cantine;
• le autorimesse;
• i depositi;
• le strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi;
• i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati;
• gli immobili tutelati dal codice dei beni culturali e del paesaggio;
• gli edifici di pregio storico-culturale e testimoniale individuati dalla pianificazione urbanistica, nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe una alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici;
• i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
• gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell'edificio, anche se utilizzati, in parte non preponderante, per usi energetici tipici del settore civile, fermo restando l'osservanza delle norme urbanistiche ed edilizie.
 
Validità
 
Una volta emesso, l'Attestato di Certificazione Energetica ha una validità massima di 10 anni e deve essere aggiornato:
• ad ogni intervento migliorativo della prestazione energetica a seguito di interventi di riqualificazione che riguardino almeno il 25% della superficie esterna dell'immobile;
• ad ogni intervento migliorativo della prestazione energetica a seguito di interventi di riqualificazione degli impianti di climatizzazione e di produzione di acqua calda sanitaria che prevedono l'istallazione di sistemi di produzione con rendimenti più alti di almeno 5 punti percentuali rispetto ai sistemi preesistenti;
• ad ogni intervento di ristrutturazione impiantistica o di sostituzione di componenti o apparecchi che, fermo restando il rispetto delle norme vigenti, possa ridurre la prestazione energetica dell'edificio.
 
Attenzione: l'ACE rimane valido nel corso dei dieci anni solo se sono rispettate le prescrizioni connesse agli esiti delle operazioni di controllo di efficienza energetica degli impianti di climatizzazione. Se non vengono rispettate, l'attestato decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza non rispettata delle prescrizioni. A tal fine, i libretti di impianto o di centrale devono essere allegati all'ACE. 
 
Controlli e sanzioni

La Regione può effettuare delle verifiche per controllare la correttezza e competenza degli attestati di certificazione energetica. A tale scopo, la Regione richiede al Comune competente i documenti progettuali ritenuti necessari ed eventuale supporto tecnico.
I controlli possono essere effettuati anche su richiesta del Comune, del proprietario, dell'acquirente o del conduttore dell'immobile; in tal caso, il costo degli accertamenti è a carico dei richiedenti.
 
Le sanzioni per la mancata applicazione degli obblighi sono quelle previste dall'articolo 15 del Dlgs 192/2005, e cioè:
• il  professionista qualificato un attestato di certificazione energetica senza il rispetto dei criteri e delle metodologie previste dalla normativa in vigore è punito con la sanzione amministrativa pari al 30 per cento della parcella calcolata secondo la vigente tariffa professionale;
• il progettista professionista qualificato che rilascia un attestato di certificazione energetica non veritieri, è punito con la sanzione amministrativa pari al 70 per cento della parcella calcolata secondo la vigente tariffa professionale; in questo caso l'autorità che applica la sanzione deve darne comunicazione all'ordine o al collegio professionale competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti. Attenzione: il fatto costituisce reato;
• il costruttore che non consegna al proprietario, contestualmente all'immobile, l'originale della certificazione energetica è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 5000 euro e non superiore a 30000 euro.
 
Catasto regionale
Gli attestati di certificazione energetica degli edifici saranno registrati nel Catasto regionale per le certificazioni energetiche, tenuto presso la Regione Puglia, Area politiche per lo sviluppo, il lavoro e l'innovazione, Servizio energia, reti e infrastrutture materiali per lo sviluppo. Il Catasto al momento (febbraio 2010) non è ancora operativo. La Giunta regionale emanerà un'apposita norma che disciplinerà il suo funzionamento.
 
Modello ACE
 
Il modello dell'Attestato di Certificazione Energetica deve essere conforme al modello riportato negli allegati delle Linee guida nazionali emanate con il Dm Sviluppo economico 26 giugno 2009.
Riportiamo di seguito il modello per gli edifici residenziali. Per gli edifici non residenziali vedi l'Allegato 7 al Dm Sviluppo economico 26 giugno 2009 nel menu di destra.
 
  
 
 
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