Provincia autonoma di Trento

Certificazione energetica
La legge provinciale sulla Certificazione Energetica degli edifici

Con la Legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 la Provincia autonoma di Trento ha legiferato in materia di certificazione energetica degli edifici. In attuazione della legge, sono stati emanati:

• il Decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg, che disciplina:
- requisiti minimi di prestazione energetica
- modalità di certificazione energetica
- soggetti certificatori
- attestato di certificazione energetica.

• la Delibera della Giunta provinciale 16 ottobre 2009, n. 2446, con la quale sono stati approvati i criteri per il riconoscimento, l'abilitazione, le tariffe e la gestione degli elenchi dei certificatori energetici.

• la Delibera della Giunta provinciale 22 dicembre 2009, n. 3110,  che ha approvato i modelli provinciali di attestato di certificazione energetica, le modalità ed i criteri per il loro rilascio e le relative procedure di trasmissione.

• la Delibera della Giunta provinciale 17 giugno 2010, n. 1429, con la quale viene definita la data di decorrenza dell'obbligo: 14 luglio 2010.

L'obbigo della certificazione

La certificazione energetica è obbligatoria a partire dal 14 luglio 2010 per le domande di concessione edilizia, per le denunce di inizio attività e per le richieste di accertamento della conformità urbanistica relative a:

• nuova costruzione (certificazione edificio intero)
gli edifici di nuova costruzione devono essere dotati di Attestato di Certificazione Energetica. Sull'edificio può essere affissa una targa che riporta la classe energetica dell'edificio e gli estremi della certificazione. La richiesta (volontaria) deve essere fatta alla provincia e i relativi oneri del rilascio sono a carico del richiedente. La targa deve riguardare l'intero edificio.
Attenzione: dal 1° novembre 2009 il requisito minimo di prestazione energetica obbligatorio per i nuovi edifici è la classe B.

• ristrutturazione (certificazione edificio intero)
l'Attestato di Certificazione Energetica è obbligatorio in caso di ristrutturazione integrale degli elementi dell'involucro edilizio, quando la superficie utile è maggiore di 500 mq. Sull'edificio può essere affissa una targa che riporta la classe energetica dell'edificio e gli estremi della certificazione. La richiesta (volontaria) deve essere fatta alla provincia e i relativi oneri del rilascio sono a carico del richiedente. La targa deve riguardare l'intero edificio.

• sostituzione edilizia (certificazione edificio intero)
gli edifici oggetto di sostituzione edilizia devono essere dotati di Attestato di Certificazione Energetica. L'articolo 99 della Legge provinciale 1/2008 definisce gli interventi di sostituzione edilizia quelli la cui demolizione e conseguente ricostruzione dell'edificio mantengono invariati:
- l'area del sedime su cui sorge l'edificio esistente
- la volumetria dell'edificio esistente.
Sull'edificio può essere affissa una targa che riporta la classe energetica dell'edificio e gli estremi della certificazione. La richiesta (volontaria) deve essere fatta alla provincia e i relativi oneri del rilascio sono a carico del richiedente. La targa deve riguardare l'intero edificio.

• demolizione e ricostruzione (certificazione edificio intero)
gli edifici oggetto di demolizione e ricostruzione devono essere dotati di Attestato di Certificazione Energetica. L'articolo 99 della Legge provinciale 1/2008 definisce gli interventi di demolizione e ricostruzione quelli quelli rivolti alla demolizione degli edifici esistenti e alla loro ricostruzione su sedime o con volumetria diversi dai precedenti.

• ampliamenti (anche singole parti di edificio)
gli edifici oggetto di ampliamenti dei volumi superiori del 20% del volume esistente devono essere dotati di Attestato di Certificazione Energetica, limitatamente al volume nuovo.

 • edilizia pubblica
tutti gli edifici pubblici devono essere dotati dell'attestato di certificazione energetica entro il 31 dicembre 2013. Inoltre, in tutti gli edifici pubblici o ad uso pubblico, la classe energetica dell'edificio e gli estremi della certificazione devono riportati su un'apposita targa. La targa deve essere esposta nel luogo più visibile aperto al pubblico e deve essere aggiornata in relazione alla certificazione energetica.

Invece in caso di:

• compravendita e locazione
la Provincia non ha dato nessuna disposizione in merito alla produzione dell'Attestato di Certificazione Energetica. Si applica quindi la normativa nazionale che prevede di allegare l'ACE al solo atto di compravendita. Per un approfondimento sull’impostazione della certificazione energetica nazionale, si veda la voce "La certificazione energetica degli edifici" nel menu di destra.

Con il comma 4 dell'art. 84 della Legge provinciale 1/2008, la Provincia aveva previsto che l'ACE venisse allegato all'atto di compravendita e messo a disposizione dell'inquilino in caso di locazione. Siccome però legiferare in tal senso non rientra tra le competenze regionali, la norma ha dovuto essere stralciata. La Provincia però dichiara: "per evidenti motivi di omogeneità, sarà opportuno che le procedure tecniche e le classi di certificazione dell'immobile oggetto di trasferimento siano uguali a quelle relative agli altri interventi soggetti alla certificazione provinciale. In attesa di una apposita modifica del regolamento, si ritiene utile specificare che, nel transitorio, la certificazione nei trasferimenti di immobili si continua ad eseguire secondo le vigenti normative nazionali".

Quindi è probabile che presto venga emanato un regolamento che unifica le procedure. Nextville ne darà conto non appena la Provincia legifererà in merito.

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Attenzione: la certificazione di sostenibilità - riconosciuta nell'ambito delle convenzioni o degli accordi previsti dall'articolo 7, comma 8  del Dpp 13 n. 11-13/Leg - è valida anche ai fini dell'attestazione di certificazione energetica. Inoltre, l'attestato di qualificazione energetica, redatto ai sensi delle norme nazionali e provinciali vigenti, vale anche come Attestato di Certificazione Energetica, purché sia integrato dal certificatore abilitato con l'indicazione della classe di certificazione energetica.

Sono esclusi dall'obbligo di certificazione:

• gli immobili tutelati dal codice dei beni culturali e del paesaggio
• i beni ambientali di cui all'articolo 69 della legge provinciale n. 1 del 2008, limitatamente agli edifici soggetti a restauro e risanamento conservativo;
• i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali, quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
• gli edifici isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 mq;
• gli edifici costituenti il patrimonio edilizio tradizionale ai sensi dell'articolo 61 della legge provinciale n. 1 del 2008, nei quali non sia consentito l'utilizzo abitativo a carattere permanente;
• edifici o costruzioni di carattere non residenziale o in cui non sia prevista la permanenza di persone per più di quattro ore o che, per la natura della loro destinazione, non richiedono impianti di riscaldamento o raffrescamento e non siano comunque già dotati di tali impianti.

Validità

L'attestato di certificazione energetica ha una validità di dieci anni a partire dal suo rilascio e deve essere aggiornato ad ogni intervento che modifica la prestazione energetica dell'edificio e dell'impianto.

Controlli e sanzioni

I controlli sull'attivita di certificazione energetica verranno effettuati dall'Agenzia provinciale per l'energia, anche avvalendosi del supporto di soggetti certificatori abilitati. L'attività di vigilanza può essere eseguita anche su segnalazione degli organismi di abilitazione dei soggetti preposti al rilascio delle certificazioni energetiche. L'Agenzia farà dei controlli a campione sulle certificazioni rilasciate . Nel caso di inadempienze, potrà applicare le sanzioni stabilite dall'articolo 15 del Dlgs n. 192/2005. I controlli possono essere fatti mediante accertamenti e ispezioni in corso d'opera, o entro cinque anni dalla data di fine lavori.
Gli esiti degli accertamenti verranno comunicati:
• ai Comuni territorialmente interessati per gli eventuali effetti sul libretto di fabbricato
• all'organismo di abilitazione dei soggetti preposti al rilascio delle certificazioni energetiche, per le eventuali misure connesse alla gestione dell'elenco dei soggetti abilitati.

Dove presentare e chi deve presentare l'ACE

Per essere valido, l'Attestato di certificazione energetica deve essere redatto da soggetti abilitati. Il certificato deve essere  presentato  in copia al Comune, contestualmente alla dichiarazione di fine lavori. L'ACE costituisce parte integrante del libretto di fabbricato di cui al Capo III del Titolo IV della legge provinciale n. 1 del 2008.
Attenzione: in caso di mancata trasmissione dell'ACE, la dichiarazione di fine lavori è inefficace.

Il modello dell'ACE

La Provincia ha predisposto due modelli:

• uno per gli edifici di categoria E 1.1: edifici adibiti a residenza con carattere continuativo

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• un altro per tutte le altre tipologie di edifici

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