Toscana

Certificazione energetica
La legge regionale sulla certificazione energetica

Con la Delibera giunta regionale 28 febbraio 2005, n. 322 la Regione Toscana ha approvato le Linee guida per la valutazione della qualità energetica e ambientale degli edifici. Con la Legge regionale 39/2005 - come modificata dalla Legge regionale 23 novembre 2009, n. 71 - ha adottato le norme per la certificazione energetica degli edifici definendo le prestazioni minime, la metodologia di calcolo e i criteri e le modalità per il rilascio dell'Attestato di Certificazione Energetica. Il Decreto del Presidende della Regione 25 febbraio 2010, n. 17/R contiene, invece, le norme attuative.

L'obbligo della certificazione

L’obbligo della certificazione è prevista in caso di:

• nuova costruzione (certificazione edificio intero):
gli edifici di nuova costruzione devono essere dotati di Attestato di Certificazione Energetica, secondo queste modalità:
- una volta ottenuto il permesso di costruire o dopo aver presentato la denuncia di inizio attività il proprietario, il costruttore, il detentore dell'immobile o chiunque ne abbia titolo, al momento dell'inizio dei lavori, deve incaricare un soggetto certificatore. Questi deve  predisporre l'attestato di certificazione energetica. I dati identificativi del soggetto certificatore incaricato devono essere indicati nella comunicazione di inizio lavori;
- una volta incaricato, il soggetto certificatore deve acquisire il progetto dell'opera ed i relativi allegati, completi in ogni loro parte;
- il direttore dei lavori deve segnalare al soggetto certificatore le fasi di costruzione dell'edificio o degli impianti, rilevanti ai fini dell'efficienza energetica dell'edificio, in modo che il certificatore possa effettuare le attività di diagnosi, di verifica o di controllo in corso d'opera sulla certificazione energetica;
- nel corso della sua attività di diagnosi, di verifica o di controllo, il soggetto certificatore può procedere alle ispezioni e al collaudo energetico delle opere, avvalendosi dei supporti tecnici adeguati;
- il soggetto certificatore redige l'attestato di certificazione energetica e ne trasmette copia al committente.
Attenzione: nel certificato di abitabilità o agibilità dell'edificio deve essere dichiarata l'esistenza dell'attestato di certificazione energetica. Inoltre, il certificato di abitabilità o agibilità non è valido se l'attestato di certificazione energetica non viene trasmesso al comune di pertinenza.
 
 
• ristrutturazione (certificazione edificio intero):
devono essere dotati di Attestato di Certificazione Energetica:
- gli edifici oggetto di demolizione totale e ricostruzione;
- gli edifici oggetto di interventi di ristrutturazione integrale con superficie utile superiore a 1.000 metri quadrati;
 
• compravendita (anche singole unità immobiliari)
in caso di compravendita di un intero immobile o di singole unità immobiliari, l’Attestato di Certificazione Energetica deve essere prodotto a cura del venditore. Prima della vendita dell'immobile, il proprietario deve incaricare un soggetto certificatore abilitato (vedi voce corrispondente nel menu di sinistra) di redarre l'Attestato di Certificazione Energetica e trasmetterlo agli enti competenti attraverso il sistema informativo regionale sull'efficienza energetica. Negli atti di trasfermimento dell'immobile deve essere fatta menzione del numero di identificazione dell'ACE attribuito dal sistema informativo regionale.
 
• locazione (anche singole unità immobiliari):
in caso di locazione di un intero immobile o di singole unità immobiliari, l’Attestato di Certificazione Energetica deve essere prodotto a cura del proprietario. Prima della stipula del contratto di locazione, il proprietario deve incaricare un soggetto certificatore abilitato (vedi voce corrispondente nel menu di sinistra) di redarre l'Attestato di Certificazione Energetica e trasmetterlo agli enti competenti attraverso il sistema informativo regionale sull'efficienza energetica. Nel contratto di locazione deve essere fatta menzione del numero di identificazione dell'ACE attribuito dal sistema informativo regionale.
 
Validità
 
L'Attestato di Certificazione Energetica, per essere valido, deve essere rilasciato da un soggetto accreditato (vedi voce corrispondente nel menu di sinistra).
Una volta emesso, l'Attestato di Certificazione Energetica ha una validità massima di 10 anni e deve essere aggiornato ad ogni intervento che modifichi la prestazione energetica dell'edificio.
 
Controlli e sanzioni
 
I controlli sulla completezza e la veridicità degli attestati di certificazione energetica devono essere effettuati dai Comuni attraverso il metodo a campione. Il campione su cui effettuare le verifiche è scelto, mediante sorteggio, nella misura complessiva del 4 per cento degli attestati di certificazione energetica presentati nell'anno solare precedente. Questo campione è scelto nella misura del 2 per cento tra gli attestati relativi ad edifici di classe energetica globale non inferiore alla classe A; nella misura del restante 2 per cento tra gli attestati relativi ad edifici di classe energetica globale inferiore alla classe A.
Le verifiche comprendono:
• l'accertamento documentale;
• le valutazioni di congruità e coerenza dei dati di progetto o di diagnosi con la metodologia di calcolo individuata dalla normativa vigente e i risultati espressi;
• eventuali richieste di chiarimenti ai soggetti certificatori o ai direttori dei lavori interessati.
 
Dove presentare e chi deve presentare l'ACE
 
Per essere valido, l'Attestato di Certificazione energetica deve essere redatto e firmato da un soggetto abilitato (vedi voce corrispondente nel menu di sinistra). Una volta redatto l'ACE, il soggetto certificatore deve trasmetterlo al Comune di competenza attraverso il sistema informativo regionale sull'efficienza energetica degli edifici.
 
Il sistema informativo regionale sull'efficienza energetica degli edifici, coordinato e integrato sul territorio regionale, comprende l'archivio informatico degli attestati di certificazione e il catasto regionale degli impianti di climatizzazione, con modalità che ne consentano la conservazione e la fruibilità nel tempo.
 
Al momento (marzo 2010), il sistema informativo regionale non è operativo. Il Decreto del Presidente della Regione 25 febbraio 2010, n. 17/R ha disposto che, entro un anno dalla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (3 marzo 2010), la Giunta regionale emanerà gli atti che disciplineranno le forme organizzative ed il funzionamento del sistema informativo regionale sull'efficienza energetica. Fino ad allora, gli Attestati di Certificazione Energetica devono essere presentati ai Comuni di compentenza in formato cartaceo. Una copia va inviata anche alla Regione.

Il modello dell'ACE

La Regione non ha ancora predisposto un modello predefinito di Attestato di Certificazione Energetica. Verrà definito con un decreto di prossima emanazione. Nel frattempo è possibile utilizzare il modello contenuto nelle Linee guida nazionali emanate con il Dm Sviluppo economico 26 giugno 2009.

Riportiamo di seguito il modello per gli edifici residenziali. Per gli edifici non residenziali vedi l'Allegato 7 al Dm Sviluppo economico 26 giugno 2009 nel menu di destra.

 

Segnala questa pagina su:
             
© Copyright riservato - riproduzione vietata Edizioni Ambiente Srl, Milano
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18 agosto 2000 n. 248