La Regione Sardegna ha legiferato in materia di Piano Casa con la Legge regionale 23 ottobre 2009, n. 4 (Bur 31 ottobre 2009 n. 35), "Disposizioni straordinarie per il sostegno dell'economia mediante il rilancio del settore edilizio e per la promozione di interventi e programmi di valenza strategica per lo sviluppo".
Finalità della legge regionale è quella di promuovere il sostegno dell'economia mediante il rilancio del settore edilizio favorendo interventi diretti alla riqualificazione e al miglioramento della qualità architettonica e abitativa, della sicurezza strutturale, della compatibilità paesaggistica e dell'efficienza energetica del patrimonio edilizio esistente nel territorio regionale, anche attraverso la semplificazione delle procedure.
Vediamo come, ricordando prima di tutto i criteri del Dlgs 192/2005 che il legislatore regionale richiama di frequente come criterio per i bonus premiali.
Il Dlgs 192/2005 impone l’obbligo di certificazione energetica per gli edifici di nuova costruzione e soggetti a ristrutturazione, stabilendone nell’Allegato C i requisiti minimi, attraverso gli indici di prestazione energetica (distinti per tipologia, per zona climatica e per forma) e i valori di trasmittanza.
I decreti attuativi del Dlgs192/2005 sono costituiti dalle Linee guida nazionali per la certificazione energetica (Dm Sviluppo economico 26 giugno 2009) e dal Regolamento con i criteri e i metodi di calcolo (Dpr 2 aprile 2009, n. 59 "Rendimento energetico in edilizia", G.U. 10 giugno 2009).
Le regole specifiche della Certificazione energetica sono di competenza regionale (nel rispetto della norma-guida nazionale), dunque i requisiti sono stabiliti dalla singola Regione. Rientrano invece direttamente nella disciplina nazionale le Regioni che non hanno normato in merito alla efficienza energetica degli edifici e alla certificazione energetica. E la Sardegna è una di queste.
Tutti i riferimenti del Piano casa sono quindi relativi:
• agli indici di prestazione stabiliti dall’Allegato C del Dlgs 192/2005;
• ai criteri tecnici e metodi di calcolo dettati dal Dpr 2 aprile 2009, n. 59;
• alle Linee guida nazionali per la certificazione pubblicate nel Dm Sviluppo economico 26 giugno 2009.
Attenzione: le norme del Piano casa della Sardegna sono state da ultimo modificate dalla Lr 21 novembre 2011, n. 21. Il testo che segue è quello risultante dalle modifiche alla legge successivamente intervenute.
Tempi (per tutti gli interventi)
La denuncia di inizio attività (DIA) o la comunicazione inizio lavori nel caso di Concessione edilizia (vedi il paragrafo Titoli abilitativi) vanno presentate entro dal 29 novembre 2012 (termine prorogato da ultimo dalla Lr 21/2011).
La comunicazione di fine lavori va presentata entro 36 mesi decorrenti dalla data di ottenimento del relativo titolo edilizio.
Condizioni degli edifici su cui si applicano gli interventi del Piano casa (tutti gli interventi)
Alla data del 31 marzo 2009 le unità immobiliari interessate dagli interventi devono risultare completate nell'ingombro volumetrico con la realizzazione delle murature perimetrali e della copertura. Il rispetto della presente disposizione è attestato mediante asseverazione da parte di un professionista abilitato.
Ampliamento di immobili residenziali: edifici uni-bifamiliari, edifici pluripiano, villette a schiera
• incremento del 20% della volumetria esistente al 31-3-2009;
• incremento del 30% della volumetria esistente al 31-3-2009 se vengono previsti interventi di riqualificazione dell'intera unità immobiliare oggetto dell'intervento tali da determinare una riduzione almeno del 15% del fabbisogno di energia primaria oppure si dimostri che l'unità immobiliare rientra nei parametri di cui al Dlgs 192/2005, e successive modifiche ed integrazioni.
Occorre inoltre conseguire il miglioramento della qualità architettonica dell'intero edificio, della sicurezza strutturale e dell'accessibilità degli immobili.
Casi particolari
Negli interventi su tipologie edilizie composte da più unità immobiliari l’intervento di ampliamento deve rispettare alcune condizioni:
• mediante sopraelevazione di un solo piano;
• nei sottotetti, a condizione che venga rispettata la sagoma massima delle murature perimetrali dell’edificio e che l’altezza media non superi i 3 metri;
• nei singoli piani a condizione che l’intervento si armonizzi con il disegno architettonico complessivo dell’edificio e non vengano modificati i fili più esterni delle facciate prospicienti spazi pubblici.
Gli interventi possono essere realizzati anche dai singoli proprietari, purché venga dimostrato, mediante un progetto complessivo, il coerente inserimento dell’ampliamento nel contesto architettonico dell’edificio e rispettate le distanze tra le pareti prospicienti.
Nelle zone urbanistiche “B” o “C” in caso di prima casa di abitazione di superficie non superiore a 95 mq, l’ampliamento è del 26%, maggiorato al 39% in caso di “bonus energia”.
In caso di immobili residenziali situati in zona turistica “F” tra i 300 m e i 2 km (ridotti a 1 km nelle isole minori) dalla linea di battigia l’incremento è pari al 14% che sale al 21% in caso di “bonus energia”.
In caso di immobili residenziali situati in zona turistica “F” entro i 300 dalla linea di battigia, ma solo per tipologie uni-bifamiliari, l’incremento è pari al 10% a condizione di interventi finalizzati al miglioramento della qualità architettonica dell'intero organismo edilizio e dei valori paesaggistici del contesto in cui è inserito. Occorre anche la valutazione positiva della Commissione regionale per la qualità architettonica e paesaggistica.
Sono esclusi:
• gli immobili situati nei centri storici (zona urbanistica “A”) con più di 50 anni.
Gli interventi sono realizzati in deroga alle previsioni dei regolamenti edilizi e degli strumenti urbanistici comunali vigenti ed in deroga alle vigenti disposizioni normative regionali; possono essere superati gli indici massimi di fabbricabilità. È in ogni caso fatto salvo il rispetto delle disposizioni del Codice civile e i diritti dei terzi.
Ampliamento di immobili a destinazione produttiva
Valgono le stesse regole generali dettate per gli immobili a destinazione residenziale, tenendo però conto sia che sono esclusi gli immobili situati in zona turistico-ricettiva entro i 300 m dalla linea della battigia, sia delle disposizioni particolari che valgono solo per gli immobili residenziali (vedi sopra).
Gli interventi sono realizzati in deroga alle previsioni dei regolamenti edilizi e degli strumenti urbanistici comunali vigenti ed in deroga alle vigenti disposizioni normative regionali; possono essere superati gli indici massimi di fabbricabilità. È in ogni caso fatto salvo il rispetto delle disposizioni del Codice civile e i diritti dei terzi.
Ampliamento di immobili a destinazione turistico-ricettiva
Interventi di ampliamento per immobili situati oltre i 300 m dalla linea di battigia:
• aumento del 20% della volumetria esistente al 31-3-2009. Gli interventi devono essere destinati per almeno il 50% a servizi turistici dell'attività aziendale;
• aumento del 30% della volumetria esistente al 31-3-2009 se l’edificio viene riqualificato permettendo un contenimento del consumo energetico con una riduzione del 25% del fabbisogno di energia primaria oppure si dimostri che l’immobile rispetta i parametri di cui al Dlgs 192/2005 e si consegua il miglioramento della qualità architettonica, della sicurezza strutturale e della accessibilità degli immobili. Gli interventi devono essere destinati per almeno il 50% a servizi turistici dell'attività aziendale.
Gli interventi sono realizzati in deroga alle previsioni dei regolamenti edilizi e degli strumenti urbanistici comunali vigenti ed in deroga alle vigenti disposizioni normative regionali; possono essere superati gli indici massimi di fabbricabilità. È in ogni caso fatto salvo il rispetto delle disposizioni del Codice civile e i diritti dei terzi.
Immobili situati entro i 300 m dalla linea di battigia:
• incremento del 10% della volumetria esistente qualora gli interventi siano tali da determinare il contenimento del consumo energetico con una riduzione maggiore del 10% del fabbisogno di energia dell'intero edificio, oppure si dimostri che l'immobile rispetti i parametri di cui al al Dlgs 192/2005, e successive modifiche ed integrazioni e si consegua il miglioramento della qualità architettonica.
L'incremento volumetrico deve essere prioritariamente destinato a servizi turistici dell'attività aziendale senza aumento del numero di posti letto e non va realizzato verso il mare ma in arretramento rispetto all'edificio preesistente. Occorre il parere favorevole della Commissione regionale per il paesaggio e l’attività architettonica.
Un caso particolare, che non prevede ampliamento ma un altro tipo di beneficio: gli immobili a finalità turistico-ricettiva con numero di camere non superiori a 7, se a prevalente destinazione turistico-ricettiva, è sempre consentito il cambio di destinazione d’uso delle parti a destinazione residenziale o commerciale (verso la destinazione turistica), in misura non superiore al 30%. La misura non è più in vigore dal 29 novembre 2011.
Gli interventi sono realizzati in deroga alle previsioni dei regolamenti edilizi e degli strumenti urbanistici comunali vigenti ed in deroga alle vigenti disposizioni normative regionali; possono essere superati gli indici massimi di fabbricabilità. È in ogni caso fatto salvo il rispetto delle disposizioni del Codice civile e i diritti dei terzi.
Demolizione e ricostruzione: immobili a destinazione residenziale, turistico-ricettiva e produttiva
Si tratta di interventi di demolizione e ricostruzione (senza obbligo del rispetto della forma, dell'orientamento e dell'aspetto dell'edificio originario, delle costruzioni ultimate entro il 31 dicembre 1989, che necessitino di essere adeguate in relazione ai requisiti qualitativi, architettonici, energetici, tecnologici, di sicurezza strutturale ed a quelli necessari a garantire l'accessibilità dell'edificio alle persone disabili. Vengono concessi:
• incremento del 30% della volumetria a condizione che nella ricostruzione venga migliorata la qualità architettonica e tecnologica complessiva e l'efficienza energetica dell'edificio nel rispetto del Dlgs 192/2005;
• incremento del 35% della volumetria nel caso gli interventi determinino il contenimento del consumo energetico con una riduzione pari almeno al 10% rispetto agli indici previsti dal Dlgs 192/2005.
Gli interventi di ricostruzione non possono iniziare prima che sia stata completata la demolizione dell'edificio preesistente.
Gli interventi sono realizzati in deroga alle previsioni dei regolamenti edilizi e degli strumenti urbanistici comunali vigenti ed in deroga alle vigenti disposizioni normative regionali; possono essere superati gli indici massimi di fabbricabilità. È in ogni caso fatto salvo il rispetto delle disposizioni del Codice civile e i diritti dei terzi.
Demolizione e ricostruzione: immobili inseriti nei 300 m dalla linea di battigia e in aree di particolare valore
La demolizione e ricostruzione di immobili inseriti in prossimità del mare (300 m) o siti in aree di "particolare valore paesaggistico o in prossimità di emergenze ambientali, architettoniche, archeologiche o storico-artistiche" è ammissibile solo se alla demolizione segue la ricostruzione in un'altra area oltre i 300 m dalla battigia, in zona a destinazione urbanistica compatibile. E' necessaria l’autorizzazione del Consiglio comunale e la stipula di apposita convenzione.
In questo caso viene consentito:
• incremento del 40% in caso di riduzione di almeno il 15% dell'indice di prestazione energetica di cui al Dlgs 192/2005.
• incremento del 45% in caso di riduzione di almeno il 20% dell'indice di prestazione energetica di cui al Dlgs 192/2005.
Sono esclusi gli edifici con più di 50 anni situati nei centri storici (zona urbanistica “A”).
Gli interventi sono realizzati in deroga alle previsioni dei regolamenti edilizi e degli strumenti urbanistici comunali vigenti ed in deroga alle vigenti disposizioni normative regionali; possono essere superati gli indici massimi di fabbricabilità. È in ogni caso fatto salvo il rispetto delle disposizioni del Codice civile e i diritti dei terzi.
Titoli abilitativi
Denuncia di inizio attività (Dia) da presentare entro il 29 novembre 2012 per:
• interventi di ampliamento di immobili residenziali, produttivi e turistico ricettivi (salvi i casi per cui serve la concessione edilizia);
Concessione edilizia (comunicazione inizio lavori da presentare entro il 29 novembre 2012) per:
• interventi di ampliamento su immobili dei centri storici (laddove ammissibili) e di immobili nelle zone a destinazione turistico-ricettiva situati entro i 300 m dalla battigia;
• interventi di demolizione e ricostruzione.
Si ricorda che comunicazione di fine lavori va presentata entro 36 mesi decorrenti dal momento in cui si ottiene il relativo titolo edilizio.
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18 agosto 2000 n. 248
