I principali contenuti della legge per il rilancio del settore edilizio in Lombardia
La Regione Lombardia ha legiferato in materia di Piano casa con la Legge regionale 16 luglio 2009, n. 13 (2° So del 17 luglio 2009 al Bur 13 luglio 2009 n. 28), “Azioni straordinarie per lo sviluppo e la qualificazione del patrimonio edilizio ed urbanistico della Lombardia”.
Finalità della legge, anche in attuazione dell’Intesa Stato-Regioni espressa dalla Conferenza unificata in data 1º aprile 2009, è quella di promuovere un’azione straordinaria dei soggetti pubblici e privati per conseguire la massima valorizzazione e utilizzazione del patrimonio edilizio ed urbanistico presente nel territorio lombardo e rispondere anche ai bisogni abitativi delle persone e delle famiglie, attraverso la tempestiva ed urgente riqualificazione dello stesso, nel rispetto dei suoi caratteri identitari, contestualmente contribuendo al rilancio del comparto economico interessato.
Vediamo la disciplina segnalando che in materia di efficienza energetica si applica la normativa regionale, in particolare la Dgr 8/5018 del 2007 e successive modificazioni.
Vediamo la disciplina segnalando che in materia di efficienza energetica si applica la normativa regionale, in particolare la Dgr 8/5018 del 2007 e successive modificazioni.
Tempi (per tutti gli interventi)
Presentazione delle domande a partire dal 16 ottobre 2009 ed entro il 15 aprile 2011.
Presentazione delle domande a partire dal 16 ottobre 2009 ed entro il 15 aprile 2011.
Nel caso in cui l’edificio sia situato nei centri storici, ricada in zona sismica o nel caso di edilizia residenziale pubblica è necessario il permesso di costruire.
Negli altri, laddove ci sarebbero le caratteristiche per richiedere il permesso (interventi assentiti in forza di permesso di costruire), per gli interventi Piano casa l'interessato può invece optare per la semplice Dia.
Chi già possiede un permesso di costruire (ad esempio, chi ha già un cantiere aperto e vuole approfittare anche del piano casa), può presentare una Dia di variante, se la variante non incide sui parametri urbanistici sulla destinazione d’uso, sulla categoria edilizia, sulla sagoma dell’edificio e non viola le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire.
Negli altri, laddove ci sarebbero le caratteristiche per richiedere il permesso (interventi assentiti in forza di permesso di costruire), per gli interventi Piano casa l'interessato può invece optare per la semplice Dia.
Chi già possiede un permesso di costruire (ad esempio, chi ha già un cantiere aperto e vuole approfittare anche del piano casa), può presentare una Dia di variante, se la variante non incide sui parametri urbanistici sulla destinazione d’uso, sulla categoria edilizia, sulla sagoma dell’edificio e non viola le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire.
Identificazione delle tipologie di destinazione d’uso
E’ consentito il recupero edilizio e funzionale di edifici o porzioni di edifici ultimati alla data del 31 marzo 2005 e che non ricadano in zone destinate all’agricoltura o ad attività produttive.
In particolare è consentita:
• l’utilizzazione delle volumetrie e delle superfici edilizie per destinazioni residenziali ovvero per altre funzioni ammesse dagli strumenti urbanistici;
• l’utilizzazione delle volumetrie edilizie in seminterrato, per destinazioni accessorie alla residenza, per attività economiche ammesse dagli strumenti urbanistici, nonché per attività professionali.
E’ consentito il recupero edilizio e funzionale di edifici o porzioni di edifici ultimati alla data del 31 marzo 2005 e che non ricadano in zone destinate all’agricoltura o ad attività produttive.
In particolare è consentita:
• l’utilizzazione delle volumetrie e delle superfici edilizie per destinazioni residenziali ovvero per altre funzioni ammesse dagli strumenti urbanistici;
• l’utilizzazione delle volumetrie edilizie in seminterrato, per destinazioni accessorie alla residenza, per attività economiche ammesse dagli strumenti urbanistici, nonché per attività professionali.
E’ però escluso il cambio di destinazione d’uso in caso di edifici con attività economiche in essere alla data del 18 luglio 2009.
Gli interventi edilizi non possono comportare la totale demolizione e ricostruzione dell’edificio e devono rispettare i caratteri dell’architettura, del paesaggio e degli insediamenti urbanistici del territorio.
Devono inoltre rispettare i requisiti previsti dai provvedimenti regionali in materia di efficienza energetica in edilizia.
I provvedimenti sono:
- Dgr 26 giugno 2007, n. 8/5018 modificata e integrata dalla Dgr 22 dicembre 2008, n. 8/8745 e successive modificazioni;
- Dgr 18 luglio 2007, n. 8/5117 in materia di impianti termici.
- Dgr 26 giugno 2007, n. 8/5018 modificata e integrata dalla Dgr 22 dicembre 2008, n. 8/8745 e successive modificazioni;
- Dgr 18 luglio 2007, n. 8/5117 in materia di impianti termici.
Gli interventi sul patrimonio edilizio rientrano dunque nei casi in cui è richiesto, a fine lavori, l’Attestato di certificazione energetica (vedi voce nel menu di destra).
Ampliamento di edifici residenziali all’esterno dei centri storici
• incremento del 20% della volumetria di immobili uni-bifamiliari esistenti al 31-3-2005, in ogni caso non superiore a 300 metri cubi per ogni unità immobiliare residenziale preesistente;
• incremento del 20% della volumetria esistente al 31-3-2005 in casi diversi dal precedente e per immobili non superiori a 1.200 metri cubi.
Contestualmente ai lavori di ampliamento devono essere realizzati interventi che consentano di ridurre il fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale dell’edificio esistente di almeno il 10% rispetto al fabbisogno determinato prima dell’inizio dei lavori. I valori da prendere a riferimento sono quelli fissati dalla Dgr 8/5018 del 2007 e successive modifiche.
Se gli interventi sull’edificio esistente, necessari o meno per ottenere la riduzione di cui sopra, rientrano tra le ipotesi di ristrutturazione contemplate dalla Dgr 8/5018 e s.m.i., dovranno essere rispettate le prestazioni energetiche previste da quest’ultima. Stessa cosa nel caso di sostituzione del generatore di calore o di ristrutturazione dell’impianto termico.
La riduzione non è richiesta per gli edifici che rispettano i valori limite del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale (EPH) fissati per gli edifici nuovi dalla Dgr 8/5018 del 2007 e successive modifiche. Anche in questo caso però occorre certificare che l’edificio è già “efficiente”.
Se gli interventi sull’edificio esistente, necessari o meno per ottenere la riduzione di cui sopra, rientrano tra le ipotesi di ristrutturazione contemplate dalla Dgr 8/5018 e s.m.i., dovranno essere rispettate le prestazioni energetiche previste da quest’ultima. Stessa cosa nel caso di sostituzione del generatore di calore o di ristrutturazione dell’impianto termico.
La riduzione non è richiesta per gli edifici che rispettano i valori limite del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale (EPH) fissati per gli edifici nuovi dalla Dgr 8/5018 del 2007 e successive modifiche. Anche in questo caso però occorre certificare che l’edificio è già “efficiente”.
Al termine dei lavori di ampliamento il proprietario dovrà dotarsi dell’Attestato di certificazione energetica riferito all’intero edificio (non solo all’ampliamento).
Demolizione e ricostruzione di edifici residenziali all’esterno dei centri storici
• incremento volumetrico del 30% solo in caso il nuovo edificio abbia un fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale (EPH) inferiore del 30% rispetto ai valori limite fissati dalla Dgr 8/5018 e s.m.i. A fine lavori il proprietario consegna in Comune l’Attestato di certificazione energetica del nuovo edificio;
• incremento volumetrico del 35% (sempre rispettando i citati requisiti energetici) in caso di dotazione di “verde” che copra almeno il 25% del lotto. Come deve essere questa “dotazione di piante” lo ha stabilito la Giunta regionale con Dgr 8/10134 del 7 agosto 2009.
• incremento volumetrico del 30% solo in caso il nuovo edificio abbia un fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale (EPH) inferiore del 30% rispetto ai valori limite fissati dalla Dgr 8/5018 e s.m.i. A fine lavori il proprietario consegna in Comune l’Attestato di certificazione energetica del nuovo edificio;
• incremento volumetrico del 35% (sempre rispettando i citati requisiti energetici) in caso di dotazione di “verde” che copra almeno il 25% del lotto. Come deve essere questa “dotazione di piante” lo ha stabilito la Giunta regionale con Dgr 8/10134 del 7 agosto 2009.
Casi particolari:
La demolizione e ricostruzione sopra vista e alle stesse condizioni, si applica anche agli edifici parzialmente residenziali e a quelli non residenziali che si trovino in zone a prevalente destinazione residenziale. Ma solo a queste condizioni:
- ricostruzione senza bonus ampliamento;
- destinazione del nuovo edificio a residenza.
La demolizione e ricostruzione sopra vista e alle stesse condizioni, si applica anche agli edifici parzialmente residenziali e a quelli non residenziali che si trovino in zone a prevalente destinazione residenziale. Ma solo a queste condizioni:
- ricostruzione senza bonus ampliamento;
- destinazione del nuovo edificio a residenza.
Demolizione e ricostruzione di singoli edifici residenziali all’interno dei centri storici
È ammessa solo per edifici esistenti che non siano coerenti con le caratteristiche storiche, architettoniche, paesaggistiche e ambientali dei centri storici e dei nuclei di antica formazione. La sostituzione è subordinata al parere (vincolante se negativo) delle Commissioni regionali per la tutela del paesaggio.
Date queste premesse, è consentito:
• incremento volumetrico del 30% solo in caso il nuovo edificio abbia un fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale (EPH) inferiore del 30% rispetto ai valori limite fissati dalla Dgr 8/5018 e s.m.i.
Demolizione e ricostruzione di edifici industriali e artigianali all’esterno dei centri storici
Ammessa alle stesse condizioni viste per gli edifici residenziali, qualora gli edifici industriali e artigianali siano situati nelle aree classificate nello strumento urbanistico comunale a specifica “destinazione produttiva secondaria”, ma solo se siano state individuate dai Comuni entro il 15 ottobre 2009.
Esclusioni (valide per tutte le tipologie):
• interventi in aree soggette a vincolo di inedificabilità in base a disposizioni di legge o di pianificazione territoriale ed urbanistica;
• interventi su edifici e relativi ambiti di particolare rilievo storico, architettonico e paesaggistico, specificamente vincolati;
• interventi su edifici abusivi anche qualora condonati.
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18 agosto 2000 n. 248
