I principali contenuti della legge per il rilancio del settore edilizio in Piemonte
La Regione Piemonte ha legiferato in materia di Piano casa con la legge regionale 14 luglio 2009, n. 20 (Bur 16 luglio 2009 n. 28), “Snellimento delle procedure in materia di edilizia e urbanistica” La legge è stata emanata in attuazione dell'intesa tra Stato, Regioni ed Enti locali del 1° aprile 2009, per sostenere il rilancio dell'economia attraverso gli interventi edilizi, favorendo la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente dal punto di vista della qualità architettonica e dell'efficienza energetica, migliorando la sicurezza delle strutture e l'accessibilità degli edifici.
Tempi (per tutti gli interventi)
Presentazione, a seconda dei casi (articolo 8 della legge 20/2009) del permesso di costruire o della Dia dal 29 settembre 2009 al 31 dicembre 2011.
Presentazione, a seconda dei casi (articolo 8 della legge 20/2009) del permesso di costruire o della Dia dal 29 settembre 2009 al 31 dicembre 2011.
Ampliamento (edilizia residenziale)
Sono state previste tre tipologie di ampliamento:
● incremento della superficie di edifici residenziali uni e bifamiliari esistenti alla data del 31 luglio 2009 (compresi quelli condonati a tale data), a condizione che la volumetria complessiva, a intervento ultimato non superi i 1.200 metri cubi. Il limite è riferito all’edificio nel suo complesso, non alle singole unità immobiliari. Gli ampliamenti non possono costituire una nuova unità abitativa e devono essere realizzati quindi in soluzione unitaria con l’unità abitativa principale.
Per la realizzazione degli interventi è necessario utilizzare tecnologie volte al risparmio energetico e al miglioramento della qualità architettonica, della sicurezza delle strutture e dell'accessibilità degli edifici.
Sono state previste tre tipologie di ampliamento:
● incremento della superficie di edifici residenziali uni e bifamiliari esistenti alla data del 31 luglio 2009 (compresi quelli condonati a tale data), a condizione che la volumetria complessiva, a intervento ultimato non superi i 1.200 metri cubi. Il limite è riferito all’edificio nel suo complesso, non alle singole unità immobiliari. Gli ampliamenti non possono costituire una nuova unità abitativa e devono essere realizzati quindi in soluzione unitaria con l’unità abitativa principale.
Per la realizzazione degli interventi è necessario utilizzare tecnologie volte al risparmio energetico e al miglioramento della qualità architettonica, della sicurezza delle strutture e dell'accessibilità degli edifici.
Fermo restando il rispetto delle prescrizioni regionali in materia di rendimento energetico nell'edilizia (Lr 13/2007, Dgr 4 agosto 2009, n. 43-11695), gli ampliamenti sono consentiti solo se accompagnati da interventi tali da ridurre il fabbisogno di energia primaria dell'unità edilizia complessiva fino al raggiungimento dei requisiti minimi di prestazione energetica fissati dalle disposizioni regionali in materia di rendimento energetico nell'edilizia o comunque tali da ridurre almeno del 40% il fabbisogno di energia primaria dell’unità edilizia complessiva, da dimostrare nel progetto allegato alla richiesta del permesso di costruire o della Dia.
La percentuale di riduzione non è richiesta se l’edificio già rispetta i requisiti minimi di prestazione energetica fissati dalla normativa regionale.
La percentuale di riduzione non è richiesta se l’edificio già rispetta i requisiti minimi di prestazione energetica fissati dalla normativa regionale.
La riduzione del fabbisogno di energia primaria è dimostrata attraverso la redazione dell’Attestato di certificazione energetica.
● incremento del 20% della volumetria esistente (fino a un massimo di 200 m³) se gli strumenti urbanistici vigenti già prevedono la possibilità di ampliamento del 20% per motivi igienico funzionali e l'ampliamento è già stato realizzato. Anche in questo caso occorre utilizzare tecnologie volte al risparmio energetico, al miglioramento della qualità architettonica e della sicurezza e rispettare i requisiti in materia di prestazioni energetiche sopra indicati.
● incremento del 20% della volumetria esistente (fino a un massimo di 200 m³) se gli strumenti urbanistici vigenti già prevedono la possibilità di ampliamento del 20% per motivi igienico funzionali e l'ampliamento non è stato realizzato. Al 20% stabilito dagli strumenti urbanistici si aggiunge il 20% del “piano casa”, a condizione che siano rispettati, per l'ampliamento previsto dallo strumento urbanistico, le prescrizioni specifiche dettate dalle disposizioni regionali in materia di rendimento energetico nell'edilizia, e, per l'ulteriore 20%, i requisiti in materia di prestazioni energetiche visti sopra.
Ampliamento (edilizia ricettiva)
La norma che prevedeva che ai fini della legge sul piano casa, gli edifici ricettivi (alberghi e simili) sono equiparati a quelli residenziali è stata abrogata dall’articolo 42, comma 5, Lr 4 dicembre 2009, n. 30 a decorrere dal 7 dicembre 2009.
Ampliamento (edilizia produttiva o artigianale)
● ampliamento a soppalco per un massimo del 30% della superficie utile lorda (Sul) dei fabbricati esistenti a destinazione artigianale o produttiva, effettivamente utilizzati e legittimamente realizzati al 31 luglio 2009, per i quali sia esaurita la Sul consentita. Gli standard derivanti dall’aumento della Sul, se non reperibili, devono essere monetizzati.
● incremento del 20% della Sul (per un massimo di 200 m²) per edifici produttivi o artigianali, legittimamente realizzati al 31 luglio 2009.
La norma che prevedeva che ai fini della legge sul piano casa, gli edifici ricettivi (alberghi e simili) sono equiparati a quelli residenziali è stata abrogata dall’articolo 42, comma 5, Lr 4 dicembre 2009, n. 30 a decorrere dal 7 dicembre 2009.
Ampliamento (edilizia produttiva o artigianale)
● ampliamento a soppalco per un massimo del 30% della superficie utile lorda (Sul) dei fabbricati esistenti a destinazione artigianale o produttiva, effettivamente utilizzati e legittimamente realizzati al 31 luglio 2009, per i quali sia esaurita la Sul consentita. Gli standard derivanti dall’aumento della Sul, se non reperibili, devono essere monetizzati.
● incremento del 20% della Sul (per un massimo di 200 m²) per edifici produttivi o artigianali, legittimamente realizzati al 31 luglio 2009.
La legge non sembra fare nessun accenno al rispetto di regole di risparmio energetico per l’ottenimento del bonus.
Demolizione e ricostruzione
● incremento del 25% della volumetria esistente per gli edifici residenziali legittimamente realizzati al 31 luglio 2009, che siano stati individuati dai Comuni con delibera, anche dietro richiesta degli aventi diritto.
● incremento del 25% della volumetria esistente per gli edifici residenziali legittimamente realizzati al 31 luglio 2009, che siano stati individuati dai Comuni con delibera, anche dietro richiesta degli aventi diritto.
Per beneficiare del bonus occorre che, fermo restando il rispetto delle disposizioni regionali in materia di rendimento energetico nell'edilizia, per la realizzazione si utilizzino tecnologie per il raggiungimento di una qualità ambientale ed energetica degli edifici tali da conseguire il valore 1,5 del sistema di valutazione denominato "Protocollo Itaca sintetico 2009 Regione Piemonte".
● incremento del 35% della volumetria esistente per gli edifici residenziali legittimamente realizzati al 31 luglio 2009, individuati dai Comuni con delibera, anche dietro richiesta degli aventi diritto.
Per beneficiare del bonus occorre che fermo restando il rispetto delle disposizioni regionali in materia di rendimento energetico nell'edilizia, per la realizzazione si utilizzino tecnologie per il raggiungimento di una qualità ambientale ed energetica degli edifici tali da conseguire il valore 2,5 del sistema di valutazione denominato "Protocollo Itaca sintetico 2009 Regione Piemonte".
In entrambi i casi gli edifici possono avere al loro interno porzioni con destinazioni d’uso diverse e compatibili con la destinazione d’uso abitativa nella misura non superiore al 25% del volume complessivo dell’edificio medesimo.
Esclusioni (per tutti gli interventi)
Sono esclusi dal Piano casa:
● gli edifici realizzati in assenza di titolo abilitativo;
● gli edifici realizzati in assenza di titolo abilitativo;
● gli edifici o ambiti individuati dai piani regolatori come centri storici, aree esterne d’interesse storico e paesaggistico, nuclei minori, monumenti isolati, singoli edifici, civili o di architettura rurale, di valore storico-artistico, o ambientale, nei parchi di interesse e nelle aree protette;
● gli edifici situati nelle aree individuate dai piani regolatori in classe di pericolosità geomorfologica IIIa e negli abitati da trasferire o da consolidare secondo la normativa recante norme per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche (legge 2 febbraio 1974, n. 64).
● gli edifici situati nelle aree individuate dai piani regolatori in classe di pericolosità geomorfologica IIIa e negli abitati da trasferire o da consolidare secondo la normativa recante norme per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche (legge 2 febbraio 1974, n. 64).
