Basilicata

Piano casa
I principali contenuti della legge per il rilancio del settore edilizio in Basilicata
La Regione Basilicata ha legiferato in materia di Piano casa con la legge regionale 7 agosto 2009, n. 25 (Bur 7 agosto 2009 n. 34), diretta a promuovere "misure per il sostegno al settore edilizio attraverso interventi straordinari finalizzati a migliorare la qualità abitativa, ad aumentare la sicurezza del patrimonio edilizio esistente, a favorire il risparmio energetico e l’utilizzo di fonti di energia rinnovabile, a ridurre il consumo dei suoli attraverso il riuso del patrimonio edilizio esistente".
 
Tempi (per tutti gli interventi)

Presentazione della Dia dal 6 novembre 2009 fino al 31 dicembre 2011 (termine prorogato dalla Lr 4 agosto 2011, n. 17), salvo che l’interessato non opti per il permesso di costruire. In fase di ultimazione dei lavori è obbligatorio allegare l’attestato di qualificazione (meglio: certificazione) energetica e di istituire un fascicolo di fabbricato. Si ricorda però che il Governo ha impugnato questa ultima disposizione davanti alla Corte Costituzionale per violazione della ripartizione di competenze ex articolo 117, comma 3, Costituzione.

Ampliamento (solo edifici residenziali)

incremento del 20% della superficie utile di edifici esistenti (compresi quelli condonati) o edifici in fase di realizzazione in forza di titolo abilitativo valido:


- monofamiliari isolati di superficie complessiva (Sc) fino a 200 m ²;
- bifamiliari isolati ed a tipologia plurifamiliare di superficie complessiva fino a 400 m
².

Gli interventi di ampliamento su edifici esistenti sono subordinati al rispetto delle norme vigenti per le costruzioni in zone sismiche e al miglioramento della prestazione energetica attuale dell'edificio. Si ha miglioramento della prestazione energetica attuale dell'edificio quando è assicurata una riduzione, non inferiore al 20%, del fabbisogno di energia dell'intero edificio o dell'intera unità immobiliare oggetto di ampliamento.

incremento del 25% della superficie utile di edifici esistenti come sopra definiti qualora si realizzi uno dei seguenti interventi di “miglioramento energetico”:

- utilizzo per la produzione di acqua calda sanitario e per il riscaldamento delle unità immobiliari, di moduli solari termici posti sull’involucro esterno dell’edificio e/o impianti geotermici a bassa entalpia che assicurino non meno del 50% del fabbisogno di energia termica necessaria, e/o impianti a biomassa e biogas derivanti da prodotti agricoli, forestali o di allevamento;
- utilizzo di impianti fotovoltaici integrati la cui potenza nominale complessiva soddisfi almeno il 70% del proprio fabbisogno di energia elettrica (autoproduzione), e/o impianti a biomassa e biogas derivanti da prodotti agricoli, forestali o di allevamento;
- predisposizione di sistemi di cattura, filtro e accumulo di acque meteoriche, con distribuzione idrica all’interno e all’esterno degli edifici;
- predisposizione di aree pertinenziali esterne sistemate a giardino e/o pavimentate con elementi filtranti per almeno il 60% delle stesse superfici.


Il miglioramento della prestazione energetica dell'edificio deve essere provato documentalmente dal professionista abilitato attraverso il progetto redatto, con riferimento allo stato di fatto dell'edificio. In fase di ultimazione dei lavori è fatto obbligo di allegare l'attestazione di qualificazione energetica ai sensi della normativa vigente, che per la Basilicata è quella nazionale, visto che una disciplina regionale ancora non è stata approvata.

Gli edifici residenziali esistenti, a seguito degli interventi di ampliamento possono essere suddivisi in ulteriori e nuove unità immobiliari di superficie complessiva non inferiore a 45 m ².
Le nuove unità immobiliari non possono mutare la destinazione residenziale per un periodo di 10 anni.

Demolizione e ricostruzione (solo edifici residenziali)

ampliamento del 30% per demolizione e ricostruzione di edifici esistenti realizzati dopo il 1942 e che presentano un livello inadeguato di protezione sismica o di prestazione energetica rispetto alle norme vigenti.

Per beneficiare del bonus occorre rispettare la normativa antisismica e ridurre del 30% il fabbisogno di energia dell’intero edificio o dell’intera unità immobiliare.

ampliamento del 35% per demolizione e ricostruzione di edifici esistenti realizzati dopo il 1942 e che presentano un livello inadeguato di protezione sismica o di prestazione energetica rispetto alle norme vigenti se si realizza uno dei seguenti interventi:

- utilizzo per la produzione di acqua calda sanitario e per il riscaldamento delle unità immobiliari, di moduli solari termici posti sull’involucro esterno dell’edificio e/o impianti geotermici a bassa entalpia che assicurino non meno del 50% del fabbisogno di energia termica necessaria, e/o impianti a biomassa e biogas derivanti da prodotti agricoli, forestali o di allevamento;
- utilizzo di impianti fotovoltaici integrati la cui potenza nominale complessiva soddisfi almeno il 70% del proprio fabbisogno di energia elettrica (autoproduzione), e/o impianti alimentati a biomassa e biogas derivanti da prodotti agricoli, forestali o di allevamento;
- predisposizione di sistemi di cattura, filtro e accumulo di acque meteoriche, con distribuzione idrica all’interno e all’esterno degli edifici;
- predisposizione di aree pertinenziali esterne sistemate a giardino e/o pavimentate con elementi filtranti per almeno il 60% delle stesse superfici.


ampliamento fino al 40% se si utilizzano le tecniche costruttive dalla bioedilizia, se si ricorre all'utilizzo di impianti fotovoltaici, se si incrementa del 60% la dotazione di verde privato esistente sul lotto di pertinenza.

Necessario il rispetto delle distanze tra edifici previste dai regolamenti edilizi, mentre in altezza si possono superare di 3 metri le altezze massime previste.

Il miglioramento della prestazione energetica dell'edificio deve essere provato documentalmente dal professionista abilitato attraverso il progetto redatto, con riferimento allo stato di fatto dell'edificio. In fase di ultimazione dei lavori è fatto obbligo di allegare l'attestazione di qualificazione energetica ai sensi della normativa vigente, che per la Basilicata è quella nazionale, visto che una disciplina regionale ancora non è stata approvata.
Esclusioni (per tutti gli interventi)

Non accedono ai benefici del Piano casa lucano gli edifici ubicati nei centri storici, quelli situati nei tessuti di antica formazione e riconducibili alle zone di completamento “sature” purché definite di valore storico, artistico e architettonico, benché non vincolate ai sensi del Codice dei beni culturali (Dlgs 42/2004).
Sono esclusi anche gli edifici abusivi o ricadenti in aree soggette a vincolo di inedificabilità assoluta.

 
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