La Regione Lazio ha legiferato in materia di Piano casa con la legge regionale 11 agosto 2009, n. 21 (So n. 142 al Bur 21 agosto 2009 n. 31), "Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l'edilizia residenziale sociale". Le misure di interesse sono contenute nei Capi I e II della legge emanata in attuazione dell’intesa Stato-Regioni del 1° aprile 2009. Il Capo III si occupa dell’edilizia residenziale pubblica e sociale e non sarà preso in considerazione.
Attenzione: la legge è stata modificata in modo rilevante dalla Lr 13 agosto 2011, n. 10 (in vigore dal 28 agosto 2011) che ha anche cambiato i termini per la presentazione delle domande. Il testo che segue è quello vigente dopo le modifiche.
Per usufruire dei nuovi bonus del Piano casa occorre presentare la domanda attenendosi alla nuova tempistica.
Tempi (per tutti gli interventi)
Per gli interventi di demolizione/ricostruzione presentazione della Dia o del permesso di costruire dal 31 gennaio 2012.
Per gli interventi di ampliamento presentazione della Dia dal 15 settmbre 2011 al 31 gennaio 2015 (termini da ultimo modificati dalla Lr 13 agosto 2011, n. 12).
Ampliamento (edifici a destinazione residenziale)
• incremento del 20% per gli edifici uni-plurifamiliari, ivi comprese le case famiglia per un incremento complessivo massimo, per l’intero edificio, di 70 metri quadrati;
• incremento del 20% per gli edifici destinati a strutture che prestano servizi socio-assistenziali per un incremento complessivo massimo, per l’intero edificio, di 200 metri quadrati;
Nota bene: Le percentuali di cui sopra sono aumentate del 10% nel caso di utilizzo di tecnologie che prevedano l'uso di fonti di energia rinnovabile con una potenza non inferiore a 1 kW.
Gli ampliamenti sono consentiti anche con aumento delle unità immobiliari.
La destinazione d'uso va mantenuta per 10 anni.
• incremento del 35% fino a un massimo di 90 metri quadrati per edifici situati in zona sismica a patto di adeguamento alla normativa antisismica e che l’edificio si trovi in zona sismica 1 o sottozona sismica 2a.
• incremento del 25% fino a un massimo di 80 metri quadrati per edifici situati in zona sismica a patto di adeguamento alla normativa antisismica e che l’edificio si trovi in zona sismica 3a o sottozona sismica 3b.
Le zone sismiche e sottosismiche citate sono quelle individuate dalla Dgr 22 maggio 2009, n. 387.
Ampliamento (edifici a destinazione non residenziale)
• incremento del 20% con un incremento massimo di superficie di 200 metri quadrati per l'intero edificio;
• incremento del 25% con un incremento massimo di superficie di 500 metri quadrati per l'intero edificio e il mantenimento della destinazione d'uso per cinque anni in caso di edifici per attività produttive e artigianali;
Nota bene: Le percentuali di cui sopra sono aumentate del 10% nel caso di utilizzo di tecnologie che prevedano l'uso di fonti di energia rinnovabile con una potenza non inferiore a 1 kW.
Gli ampliamenti sono consentiti anche con aumento delle unità immobiliari.
La destinazione d'uso va mantenuta per 10 anni.
Condizioni (per tutti gli interventi di ampliamento)
• esecuzione degli interventi in adiacenza al fabbricato, con divieto di sopraelevazione e rispetto della normativa in materia di distanze e altezze;
• rispetto della normativa in materia di sostenibilità energetico-ambientale e di bioedilizia come fissate dalla normativa nazionale e regionale.
I riferimenti normativi nazionali sono al Dlgs 192/2005 (allegato C, requisiti minimi di prestazione energetica, distinti per tipologia, zona climatica e forma), Dm 26 giugno 2009 (linee guida in materia di certificazione energetica), Dpr 2 aprile 2009, n. 59 (che fissa i criteri generali e i requisiti minimi, nonché la metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici).
In base alla normativa nazionale (articolo 3, Dlgs 192/2005) il rispetto delle prescrizioni in materia energetica è limitato alla sola parte dell’ampliamento, quando l’incremento è contenuto entro il 20% della volumetria preesistente.
A livello regionale è richiamata la Lr 27 maggio 2008, n. 6 che detta le regole e le modalità da seguire per gli interventi in materia di edilizia sostenibile.
• l’esistenza (o adeguamento) delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e realizzazione di parcheggi pertinenziali o la loro "monetizzazione" in caso di impossibilità comprovata.
Demolizione e ricostruzione (edifici a destinazione residenziale)
• incremento del 35% della volumetria esistente se l'immobile è a destinazione residenziale per almeno il 50%;
• incremento del 60% della volumetria esistente per edifici residenziali plurifamiliari superiori a 500 metri quadrati in stato di degrado a condizione che in mano ai proprietari dopo l'intervento rimanga almeno lo stesso numero di unità immobiliari;
• incremento del 20% della cubatura esistente per edifici residenziali nelle zone territoriali omogenee E (esclusi quelli realizzati prima del 1950).
La percentuali sono incrementate del 10% in caso l’intervento di ricostruzione sia realizzato tramite progetto vincitore di concorso.
Gli interventi di demolizione e ricostruzione devono essere realizzati nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale e regionale in materia di sostenibilità energetico-ambientale e di bioedilizia in modo che la prestazione energetica risulti inferiore del 10% rispetto ai valori limite per il fabbisogno annuo di energia fissati dal Dlgs 192/2005 oppure rispetto agli eventuali limiti più restrittivi definiti dal protocollo regionale sulla bioedilizia di cui all’articolo 7 della Lr 6/2008 (il protocollo al momento non è stato ancora emanato).
Ulteriori condizioni per accedere agli interventi sono:
• costruzione nel rispetto della normativa antisismica;
• l’esistenza (o adeguamento) delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e la realizzazione di parcheggi;
• interventi di piantumazione pari ad 1 albero di alto fusto ogni 100 metri quadrati di superficie libera da costruzioni ed un indice minimo di densità arbustiva, compresi gli arbusti esistenti, pari ad 1 arbusto ogni 100 metri quadrati di superficie libera.
• incremento del 35% della volumetria esistente non superiore a 350 metri quadrati, fermo restando il rispetto delle destinazioni d'uso previste dagli strumenti urbanistici.
Demolizione e ricostruzione (edifici a destinazione prevalente non residenziale)
La percentuale sale al 45% in caso l’intervento di ricostruzione sia realizzato tramite progetto vincitore di concorso.
Gli interventi di demolizione e ricostruzione devono essere realizzati nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale e regionale in materia di sostenibilità energetico-ambientale e di bioedilizia in modo che laprestazione energetica risulti inferiore del 10% rispetto ai valori limite per il fabbisogno annuo di energia fissati dal Dlgs 192/2005 oppure rispetto agli eventuali limiti più restrittivi definiti dal protocollo regionale sulla bioedilizia di cui all’articolo 7 della Lr 6/2008 (il protocollo al momento non è stato ancora emanato).
Ulteriori condizioni per accedere agli interventi sono:
• costruzione nel rispetto della normativa antisismica;
• l’esistenza (o adeguamento) delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e la realizzazione di parcheggi;
• interventi di piantumazione pari ad 1 albero di alto fusto ogni 100 metri quadrati di superficie libera da costruzioni ed un indice minimo di densità arbustiva, compresi gli arbusti esistenti, pari ad 1 arbusto ogni 100 metri quadrati di superficie libera.
Esclusioni (per tutti gli interventi)
• edifici abusivi (ad eccezione di quelli condonati);
• edifici situati nelle zone individuate come insediamenti urbani storici dal piano territoriale paesaggistico regionale (Ptpr);
• edifici situati nelle aree sottoposte a vincolo di inedificabilità assoluta;
• edifici situati nelle aree naturali protette (ad eccezione delle zone di promozione economica e sociale individuate nei piani di assetto delle aree naturali protette);
• edifici situati nelle aree del demanio marittimo;
• su edifici situati nelle zone di rischio molto elevato individuate dai piani di bacino o dai piani stralcio, fatta eccezione per i territori ricadenti nei comprensori di bonifica in cui la sicurezza del regime idraulico è garantita da sistemi di idrovore;
• edifici situati nelle aree con destinazioni urbanistiche relative ad aspetti strategici ovvero al sistema della mobilità, delle infrastrutture e dei servizi pubblici generali;
• edifici situati nelle fasce di rispetto, delle strade pubbliche, fatte salve le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, nonché nelle fasce di rispetto ferroviarie, igienico-sanitarie e tecnologiche;
• casali e complessi rurali, ancorché non vincolati dal Ptpr, che siano stati realizzati in epoca anteriore al 1930.
Per gli edifici situati in aree sottoposte a vincolo paesaggistico e per gli immobili con vincolo culturale ex Dlgs 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, interventi del Piano casa sono consentiti previa autorizzazione dell'amministrazione preposta alla tutela del vincolo.
I Comuni, entro il 31 gennaio 2012 possono individuare ambiti del proprio strumento urbanistico ovvero immobili nei quali, in ragione di particolari qualità di carattere storico, artistico, urbanistico ed architettonico, limitare o escludere gli interventi.
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18 agosto 2000 n. 248
