La Regione Marche ha legiferato in materia di Piano casa con la legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22 (Bur 15 ottobre 2009 n. 96), con il fine di riavviare le attività edilizie per fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile.
Attenzione: con legge 21 dicembre 2010, n. 19 la Regione ha prorogato i tempi del Piano casa, cambiando anche alcune disposizioni. Il commento che segue è aggiornato con le modifiche della nuova legge, in vigore dal 31 dicembre 2010.
Tempi (per tutti gli interventi)
Ampliamento (edifici residenziali)
• incremento del 20% della superficie esistente per edificio o singola unità immobiliare per gli edifici di qualunque tipologia in corso di ritrutturazione o ultimati al 31 dicembre 2008; l'ampliamento non può comportare l'aumento di più di una unità immobiliare rispetto a quelle esistenti; se l'edificio residenziale è in area agricola l'ampliamento non potrà superare i 200 m3;
• incremento fino a raggiungere i 95 m2 di superficie utile per edifici in corso di ristrutturazione o ultimati al 31 dicembre 2008 di superficie inferiore a 80 m2 (in questo caso superando anche il 20% di limite);
Non è previsto nessun bonus energetico. La legge dice solo che l'ampliamento è finalizzato a realizzare il miglioramento del comportamento energetico ex Dlgs 192/2005. In sostanza richiama pleonasticamente il rispetto dei minimi di legge in materia di rendimento energetico degli edifici. Il miglioramento riguarda solo l’ampliamento, non tutto l'edificio.
Devono essere garantite le dotazioni minime di spazi per attività collettive, verde pubblico, parcheggi secondo quanto previsto dal Dm 1444/1968. Se non è possibile farlo, gli obblighi si possono monetizzare.
L'ampliamento può essere realizzato anche senza modifica della sagoma dell'edificio esistente.
Per gli edifici costituiti da più unità immobiliari appartenenti a diversi proprietari, gli interventi sono consentiti nel rispetto delle norme che disciplinano, a seconda delle situazioni giuridiche coinvolte, la comproprietà o il condominio negli edifici.
Ampliamento (edifici non residenziali)
• incremento del 20% della superficie utile lorda fino a 100 m2 per gli edifici di qualunque tipologia in corso di ritrutturazione o ultimati al 31 dicembre 2008;
• incremento in altezza del 20% delle superficie utile lorda nel limite di 100 m2 per gli edifici di qualunque tipologia in corso di ristrutturazione o ultimati al 31 dicembre 2008.
Non è previsto nessun bonus energetico. La legge dice solo che l'ampliamento è finalizzato a realizzare il miglioramento del comportamento energetico ex Dlgs 192/2005. In sostanza richiama pleonasticamente il rispetto dei minimi di legge in materia di rendimento energetico degli edifici. Il miglioramento riguarda solo l'ampliamento, non tutto l'edificio.
Gli interventi di ampliamento "non residenziale" riguardano edifici ubicati nelle zone omogenee a destinazione industriale, artigianale, direzionale, commerciale e agricola. Per gli edifici in zona agricola costruiti prima del 1950, l'ampliamento è consentito a condizione che non vengano alterati il tipo edilizio e le caratteristiche architettoniche.
Devono essere garantite le dotazioni minime di spazi per attività collettive, verde pubblico, parcheggi secondo quanto previsto dal Dm 1444/1968. Se non è possibile farlo, gli obblighi si possono monetizzare.
L'ampliamento può essere realizzato anche senza modifica della sagoma dell'edificio esistente.
Per gli edifici costituiti da più unità immobiliari appartenenti a diversi proprietari, gli interventi sono consentiti nel rispetto delle norme che disciplinano, a seconda delle situazioni giuridiche coinvolte, la comproprietà o il condominio negli edifici.
Recupero dei sottotetti
• incremento del 20% della superficie utile mediante recupero a fini abitativi del piano sottotetto purchè sia assicurata per ogni singola unità immobiliare l'altezza media non inferiore a 2,40 metri per gli spazi ad uso abitativo, riducibile a 2,20 metri per gli spazi accessori e di servizio;
Il piano sottotetto è quello compreso tra il solaio piano di copertura dell'ultimo piano e le falde del tetto. Ai fini del bonus del piano casa le altezze degli edifici e delle fronti nonché il volume e l'altezza media interna del piano sottotetto sono misurati secondo quanto stabilisce l'articolo 13 del regolamento edilizio tipo della Regione Marche.
Previsto il rispetto delle norme igienico-sanitarie e delle disposizioni sul contenimento del consumo energetico (Dlgs 192/2005). Se l'edificio è in centro storico è vietato la modifica delle altezze di colmo e di gronda, nonché delle linee di pendenza delle falde.
Ai fini di reperire la superficie minima di aeroilluminazione, è possibile l'apertura di finestre, la realizzazione di lucernai e abbaini, nel rispetto dei caratteri formali e strutturali dell'edificio.
Demolizione e ricostruzione (edifici residenziali)
• incremento del 30% della volumetria esistente da demolire. La demolizione può essere anche parziale.
Per godere del bonus è necessario ottenere un aumento del 15 per cento dell'efficienza energetica dell'edificio ricostruito rispetto ai parametri fissati dal Dlgs n. 192/2005 e dal Dpr 2 aprile 2009 n. 59.
• incremento del 40% della volumetria esistente da demolire. La demolizione può essere anche parziale.
Per godere del bonus è necessario un miglioramento dell'efficienza energetico-ambientale dell'edificio tale da raggiungere il punteggio 2 della versione sintetica del Protocollo Itaca Marche (Dgr 13 luglio 2009, n. 1141, e successive modifiche).
Gli edifici oggetto degli interventi e dei relativi bonus di ampliamento sono quelli che necessitano di essere rinnovati e adeguati sotto il profilo della qualità architettonica.
È ammessa la ricomposizione planivolumetrica anche con forme architettoniche diverse da quelle preesistenti o con eventuale modifica, nell'ambito del lotto originario, dell'area di sedime dell'edificio preesistente e della sagoma.
Nelle zone agricole il nuovo edificio potrà essere realizzato entro un raggio di 100 m dall'area di sedime di quello preesistente e la ricostruzione deve avvenire secondo il tipo edilizio e le caratteristiche edilizie storiche.
Gli interventi devono migliorare la sicurezza antisismica ai sensi del Dm 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni) in caso di demolizione e ricostruzione parziale, o conseguire l'adeguamento sismico in caso di demolizione e ricostruzione totale.
Vietato il cambiamento di destinazione d'uso.
Nei casi di demolizione e ricostruzione con ampliamento la distanza dai confini o dai fabbricati è rispettata con riferimento alla sola parte che costituisce ampliamento o sopraelevazione del preesistente edificio.
Deve essere garantito il rispetto degli standard urbanistici con possibilità di monetizzazione in caso le aree non possano essere reperite.
Demolizione e ricostruzione (edifici residenziali in centro storico)
Le disposizioni sull'ampliamento e i relativi bonus si applicano anche agli edifici di cui al comma 1 si applicano anche agli edifici residenziali,realizzati dopo il 1° gennaio 1950, che si trovano in centro storico e presentino caratteristiche architettoniche, storiche, paesaggistiche ed ambientali non coerenti con il contesto storico e architettonico in cui si inseriscono.
L'ampliamento è consentito previa presentazione di un piano particolareggiato di recupero approvato dal Comune.
L'intervento è consentito nel rispetto del tipo edilizio e delle caratteristiche storiche ed architettoniche degli altri edifici della zona.
Demolizione e ricostruzione (edifici non residenziali)
• incremento del 30% della volumetria esistente da demolire. La demolizione può essere anche parziale.
Per godere del bonus è necessario ottenere un aumento del 15 per cento dell'efficienza energetica dell'edificio ricostruito rispetto ai parametri fissati dal Dlgs n. 192/2005 e dal Dpr 2 aprile 2009 n. 59.
• incremento del 40% della volumetria esistente da demolire. La demolizione può essere anche parziale.
Per godere del bonus è necessario un miglioramento dell'efficienza energetico-ambientale dell'edificio tale da raggiungere il punteggio 2 della versione sintetica del Protocollo Itaca Marche (Dgr 13 luglio 2009, n. 1141, e successive modifiche).
Gli edifici oggetto degli interventi e dei relativi bonus di ampliamento sono quelli che necessitano di essere rinnovati e adeguati sotto il profilo della qualità architettonica o della sicurezza antisismica.
Gli interventi devono migliorare la sicurezza antisismica ai sensi del Dm 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni) in caso di demolizione e ricostruzione parziale, o conseguire l'adeguamento sismico in caso di demolizione e ricostruzione totale.
Possibile a certe condizioni il cambio di destinazione d’uso.
Nei casi di demolizione e ricostruzione con ampliamento la distanza dai confini o dai fabbricati è rispettata con riferimento alla sola parte che costituisce ampliamento o sopraelevazione del preesistente edificio.
Deve essere garantito il rispetto degli standard urbanistici con possibilità di monetizzazione in caso le aree non possano essere reperite.
Esclusioni (per tutti gli interventi)
• edifici situati nei centri storici (tranne le ipotesi consentite viste sopra e in caso di recupero dei sottotetti);
• edifici che si trovano in aree a pericolo idrogeologico che il piano casa individua specificamente;
• interventi in aree inedificabili;
• edifici situati nelle zone di parchi e riserve naturali, ad eccezione degli interventi sugli immobili per i quali i piani dei parchi prevedono interventi di recupero mediante ristrutturazione edilizia o demolizione e ricostruzione. In questo caso l'ampliamento consentito dal Piano casa non si somma a quello eventualmente previsto dai suddetti piani;
• edifici privati in aree demaniali o vincolate a uso pubblico;
• edifici isolati di particolare valore architettonico o storico-documentario.
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18 agosto 2000 n. 248
