La Regione Toscana ha dettato le norme per il rilancio dell'edilizia con la legge regionale 8 maggio 2009, n. 24 (Bur 13 maggio 2009 n. 17). La normativa è finalizzata al rilancio dell'economia, risponde alle esigenze abitative delle famiglie ed interviene sulla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, in coerenza con i principi e le finalità della legge regionale sul governo del territorio (Lr 3 gennaio 2005, n. 1).
Attenzione: la Lr 24/2009 è stata modificata dalla Lr 29 dicembre 2010, n. 65 (Finanziaria 2011) e dalla Lr 5 agosto 2011, n. 40. Le indicazioni che seguono sono aggiornate con le modifiche della legge n. 65/2010 e della legge 40/2011.
Tempi (per tutti gli interventi)
Presentazione della Scia entro il 31 dicembre 2012. La segnalazione certificata di inizio attività segue le nuove regole della Lr 1/2005 come modificata dalla Lr 40/2011.
Ampliamento (edifici a destinazione residenziale)
• incremento del 20% della superficie utile lorda esistente al 31 marzo 2009, per edifici unifamiliari o bifamiliari e fino a un massimo complessivo per l'intero edificio di 70 m2 di superficie utile lorda. L'incremento del 20% è ammesso anche per edifici diversi da quelli uni e bifamiliari purché di superficie utile lorda non superiore a 350 m2.
Gli edifici devono essere situati nei centri abitati come definiti dalla legge. Tali sono gli ambiti individuati come centri abitati dal regolamento urbanistico vigente o adottato dal singolo Comune. Fuori dai centri abitati l'intervento è ammissibile solo se sono dotati di approvvigionamento idropotabile e di idonei impianti di smaltimento di acque reflue. Gli interventi di ampliamento possono essere realizzati solo sugli edifici abitativi per i quali gli strumenti urbanistici comunali consentono già determinate categorie di intervento edilizio assimilabili all'ampliamento (ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica, addizioni volumetriche non assimilabili alla ristrutturazione, la sostituzione edilizia.
Gli edifici devono essere situati in aree esterne agli ambiti dichiarati a pericolosità idraulica molto elevata e a pericolosità geomorfologica elevata o molto elevata dai piani di bacino o dalle indagini geologiche allegate ai Piani regolatori comunali.
Fermo il rispetto della normativa vigente in materia di efficienza energetica (decreto del Presidente della Regione 25 febbraio 2010, n. 17/R), gli interventi di ampliamento sono realizzati con l'utilizzo di tecniche costruttive di edilizia sostenibile che che garantiscano, con riferimento alla climatizzazione, la classe "A" sulla parte di edificio oggetto di ampliamento, ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192.
Non è ammesso il cambio di destinazione d'uso.
Ampliamento (edifici a destinazione artigianale o industriale)
• incremento del 20% della superficie utile lorda esistente alla data del 25 agosto 2011, per interventi di ristrutturazione. Gli interventi sono progettati e realizzati garantendo il migliore inserimento nell'ambiente e nel paesaggio, e utilizzando tecniche costruttive e materiali di edilizia sostenibile che garantiscano il miglioramento della prestazione energetica, anche attraverso la realizzazione di impianti integrati da fonti energetiche rinnovabili e l'adeguamento degli impianti in tema di sicurezza.
Fermo restando il rispetto delle norme nazionali e regionali in materia di efficienza energetica, gli interventi devono essere tali da rispettare i parametri dell'allegato 3 del Dlgs 28/2011 aumentati del 10%.
Vietato modificare la destinazione d'uso dell'edificio per 10 anni.
Demolizione e ricostruzione (edifici a destinazione residenziale o in parte residenziale per almeno il 65%)
• incremento del 35% della superficie utile lorda di edifici esistenti al 31 marzo 2009 all'interno dei centri abitati, che siano a destinazione totalmente residenziale o per un massimo del 35% a destinazione compatibile con quella residenziale (e quindi per il restante 65% a destinazione residenziale). Per gli edifici a destinazione "mista" l'ampliamento massimo del 35% riguarda solo la parte residenziale. La superficie a destinazione non residenziale non può essere computata ai fini dell'ampliamento.
L'aumento delle unità immobiliari preesistenti è ammesso solo se le nuove unità immobiliari hanno una superficie utile lorda superiore a 50 m2. Non è invece ammesso modificare la destinazione d'uso, salvo nel caso di interventi su edifici a destinazione "mista", nel caso sia previsto dai Piani regolatori comunali. Gli interventi di demolizione e ricostruzione possono essere realizzati solo sugli edifici abitativi per i quali gli strumenti urbanistici comunali consentono già determinate categorie di intervento edilizio assimilabili a questi interventi (ristrutturazione urbanistica e sostituzione edilizia).
Quanto alle prestazioni energetiche, il nuovo edificio ricostruito deve essere realizzato secondo tecniche costruttive di edilizia sostenibile. In particolare, anche attraverso l'impiego di fonti rinnovabili di energia, occorre raggiungere i seguenti obiettivi:
• consentire, con riferimento alla climatizzazione, il conseguimento della classe "A" per l'edificio e prestazioni di tipo "B" per gli impianti, ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192 e delle linee guida di attuazione (Dpr 59/2009 e Dm 26 giugno 2009);
• perseguire gli obiettivi di qualità energetico-ambientali indicati nelle linee guida per l'edilizia sostenibile emanate dalla Regione Toscana con Dgr 322 del 2005 e successive modifiche, con particolare riferimento ai seguenti aspetti: 1) qualità ambientale esterna; 2) risparmio delle risorse; 3) carichi ambientali.
Sostituzione edilizia (edifici a destinazione artigianale o industriale)
• incremento del 20% della superficie utile lorda esistente alla data del 25 agosto 2011, per interventi di sostituzione edilizia. Gli interventi sono progettati e realizzati garantendo il migliore inserimento nell'ambiente e nel paesaggio, e utilizzando tecniche costruttive e materiali di edilizia sostenibile che garantiscano il miglioramento della prestazione energetica, anche attraverso la realizzazione di impianti integrati da fonti energetiche rinnovabili e l'adeguamento degli impianti in tema di sicurezza.
Fermo restando il rispetto delle norme nazionali e regionali in materia di efficienza energetica, gli interventi devono essere tali da rispettare i parametri dell'allegato 3 del Dlgs 28/2011 aumentati del 10%.
Vietato modificare la destinazione d'uso dell'edificio per 10 anni.
Esclusioni (per tutti gli interventi)
• edifici eseguiti in assenza o difformità dal titolo abilitativo;
• edifici situati nei centri storici;
• edifici definiti dagli strumenti urbanistici di valore storico, culturale e architettonico;
• edifici vincolati ai sensi del Dlgs 42/2004 (Tu beni culturali e ambientali);
• aree di inedificabilità assoluta;
• edifici collocati in territori di riserve naturali o di parchi nazionali o regionali;
• edifici situati in aree ad elevata pericolosità idraulica o geomorfologica;
• edifici in aree per le quali gli strumenti urbanistici generali dei Comuni prevedono l'adozione e l'approvazione di piani attuativi.
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18 agosto 2000 n. 248
