La Regione Emilia Romagna ha legiferato in materia di Piano casa con la legge regionale 6 luglio 2009, n. 6 (Bur 7 luglio 2009 n. 116), "Governo e riqualificazione solidale del territorio". Al Piano casa è dedicato il Titolo III della legge di riforma del sistema urbanistico regionale, prevedendo misure straordinarie, operanti fino al 31 dicembre 2010, finalizzate al rilancio dell'attività economica mediante la promozione di interventi edilizi volti a migliorare la qualità architettonica, la sicurezza e l'efficienza energetica del patrimonio edilizio abitativo, anche in attuazione dell'intesa raggiunta con lo Stato il 1° aprile 2009.
Tempi (per tutti gli interventi)
Presentazione della Dia dal 22 settembre 2009 al 31 dicembre 2010.
La scheda tecnica descrittiva dell'immobile (ex articolo 20, Lr 31/2002), necessaria per il rilascio del certificato di conformità edilizia e di agibilità, è integrata dall'attestazione di qualificazione energetica, che certifica l'utilizzo delle tecniche costruttive e il rispetto degli indici di prestazione energetica previsti dalla legge. In mancanza di detta certificazione, il certificato di conformità edilizia e agibilità non può essere rilasciato.
Ampliamento
• incremento del 20% della superficie utile lorda (Sul) di edifici residenziali, esistenti alla data del 31 marzo 2009, monofamiliari e bifamiliari o di altra tipologia edilizia, con Sul non superiore a 350 metri quadrati, ma solo se per gli stessi siano consentiti interventi di ripristino edilizio e di ristrutturazione edilizia e urbanistica da parte degli strumenti urbanistici vigenti ed adottati. L'ampliamento è consentito fino a un massimo di 70 metri quadri (che sono appunto il 20% di 350 mq).
Gli interventi di ampliamento devono essere realizzati con l'utilizzo di tecniche costruttive che garantiscano l'applicazione integrale dei requisiti di prestazione energetica degli edifici e degli impianti energetici, secondo i criteri stabiliti dalla normativa regionale in materia (deliberazione dell'Assemblea legislativa 4 marzo 2008, n. 156), limitatamente all'ampliamento dell'edificio originario, e degli impianti energetici per l'edificio originario. Sulla parte preesistente occorrerà rispettare i requisiti relativi agli impianti energetici.
• incremento del 35% della superficie utile lorda di ciascuna unità immobiliare residenziale, e comunque fino ad un massimo di 130 metri quadrati di superficie utile lorda dell'intero edificio, se:
a) si procede all'applicazione integrale dei requisiti di prestazione energetica degli edifici e degli impianti energetici per l'intero edificio, comprensivo dell'ampliamentosempre secondo i criteri dettati dalla normativa regionale in materia di certificazione energetica;
oppure
b) nei Comuni classificati a media sismicità, si proceda alla valutazione della sicurezza e, ove necessario, all'adeguamento sismico dell'intera costruzione. La norma lascia intendere che anche laddove, dopo la valutazione, non si riscontri la necessità di adeguamento sismico della costruzione,si possa ottenere il bonus del 35% (naturalmente nei Comuni classificati a media sismicità).
Non è ammesso il cambio di destinazione d'uso.
Demolizione e ricostruzione
• incremento del 35% della superficie utile lorda per gli edifici residenziali esistenti alla data del 31 marzo 2009, per i quali gli strumenti urbanistici vigenti e adottati consentono interventi di ristrutturazione, non escludendo espressamente la demolizione e ricostruzione.
• incremento del 50% per edifici residenziali esistenti alla data del 31 marzo 2009 che lo strumento urbanistico classifica incongrui o da delocalizzare.
In via generale la Lr 16/2002 ("Norme per il recupero degli edifici storico-artistici e la promozione della qualità architettonica e paesaggistica del territorio") definisce incongrui le costruzioni e gli esiti di interventi di trasformazione del territorio che per impatto visivo, per dimensioni plani volumetriche o per caratteristiche tipologiche e funzionali, alterano in modo permanente l'identità storica, culturale o paesaggistica dei luoghi.
• incremento del 50% per edifici residenziali esistenti alla data del 31 marzo 2009 non assoggettati a interventi di restauro o risanamento conservativo collocati in determinate aree normalmente escluse (zone di tutela naturalistica, parchi e riserve naturali, demanio statale, regionale, provinciale e comunale, aree sottoposte dagli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica a vincolo di in edificabilità assoluta) a patto che l'edificio venga ricostruito al di fuori di tali aree, in altro luogo a destinazione residenziale.
Inoltre, per beneficiare del bonus l'interessato si impegna, previa stipula di apposita convenzione col Comune (da perfezionarsi prima della fine dei lavori di ricostruzione), al ripristino ambientale delle aree dove si trovava l'edificio originario e a trasferire le stesse aree (che divengono inedificabili) o al patrimonio del Comune o di restarne in possesso e destinarla a un uso compatibile con la sua localizzazione.
Gli interventi di ricostruzione devono essere realizzati con l'utilizzo di tecniche costruttive che garantiscano l'applicazione per l'intero edificio dei requisiti di prestazione energetica stabiliti dalla normativa regionale (deliberazione Assemblea legislativa n. 156/2008), con il raggiungimento dei livelli minimi prestazionali incrementati di almeno il 25% rispetto ai minimi.
Sono possibili interventi di demolizione e ricostruzione anche su edifici all'interno dei quali siano presenti unità immobiliari aventi destinazioni d'uso diverse dall'abitativa, ma il premio di superficie riguarda solo le parti con destinazione residenziale e la percentuale deve essere calcolata solo sulle superfici a destinazione residenziale.
Non è ammesso il cambio di destinazione d'uso.
Esclusioni (per tutti gli interventi)
• Salve le eccezioni sopra indicate non sono ammessi interventi in zone di tutela naturalistica, parchi e riserve naturali, demanio statale, regionale, provinciale e comunale, aree dichiarate inedificabili in modo assoluto dagli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica.
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18 agosto 2000 n. 248
