In ritardo rispetto ad altre Regioni, anche la Sicilia approva alla fine le norme sul "piano casa". La legge regionale 23 marzo 2010, n. 6 (Gurs 26 marzo 2010 n. 14) detta disposizioni per il rilancio dell'economia attraverso l'attività edilizia, la promozione di misure straordinarie e urgenti a sostegno della messa in sicurezza e/o riduzione del rischio sismico e idrogeologico nonché la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente dal punto di vista della qualità architettonica e dell'efficienza energetica, mediante l'utilizzo delle fonti di energia rinnovabile e delle tecniche costruttive della bioedilizia, coerentemente con le caratteristiche storiche, architettoniche, paesaggistiche e ambientali ed urbanistiche delle zone ove tali immobili sono ubicati.
Tempi (per tutti gli interventi)
Presentazione della Dia o del permesso di costruire dal 9 agosto 2010 al 8 agosto 2012. I Comuni hanno tempo fino al 24 luglio per escludere o limitare l'applicazione della legge dandone motivazione.
Ampliamento (residenziale)
• incremento del 20% della superficie utile di edifici esistenti al 31 dicembre 2009, unifamiliari o bifamiliari a destinazione residenziale o ufficio o comunque di volumetria non superiore a 1.000 m2.
L'ampliamento del 20% riguarda ogni unità immobiliare, a condizione che lo stesso ampliamento sia armonizzato in un progetto unitario con il restante edificio. Non si possono eccedere i 200 m3 per l'intero corpo di fabbrica suddivisibili proporzionalmente al volume di ogni singola unità immobiliare.
L'ampliamento è realizzato in deroga ai regolamenti edilizi comunali, purché si rispettino le distanze minime tra edifici e la normativa antisismica. L'ampliamento è realizzabile in aderenza a fabbricati esistenti sullo stesso livello di piano e/o in sopraelevazione (in quest'ultimo caso solo come recupero ad uso abitativo o uffici, anche con eventuale ampliamento allo stesso livello di volumi accessori e/o pertinenziali già regolarmente realizzati alla data del 31 dicembre 2009).
Gli edifici devono essere accatastati e in regola con la Tia o la Tarsu e l'Ici.
Ampliamento (non residenziale)
• incremento del 15% della superficie coperta per un massimo comunque di 400 m2 di superficie coperta per edifici esistenti al 31 dicembre 2009, situati in parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali (zone di tipo "D" di cui al Dm 1444/1968).
• incremento del 25% della superficie coperta per un massimo comunque di 400 m2 di superficie coperta per edifici esistenti al 31 dicembre 2009, situati in parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali (zone di tipo "D" di cui al Dm 1444/1968) se sono adottati sistemi che utilizzino fonti di energie rinnovabili che consentano l'autonomia energetica degli edifici.
Sono escluse le destinazioni extralberghiere turistico-ricettive e commerciali di qualunque dimensione.
L'ampliamento è realizzato in deroga ai regolamenti edilizi comunali, purché si rispettino le distanze minime tra edifici e la normativa antisismica, nonché i limiti di altezza degli edifici esistenti.
Demolizione e ricostruzione (edifici residenziali)
• ampliamento del 25% del volume di edifici esistenti al 31 dicembre 2009 purché si utilizzino tecniche costruttive della bioedilizia definite con decreto 7 luglio 2010.
• ampliamento del 35% del volume per demolizione e ricostruzione di edifici esistenti al 31 dicembre 2009 del volume di edifici esistenti al 31 dicembre 2009 se si utilizzano tecniche costruttive della bioedilizia (secondo il decreto 7 luglio 2010) e siano adottati sistemi che utilizzino fonti di energie rinnovabili che consentano l'autonomia energetica degli edifici.
L'intervento di demolizione e ricostruzione è possibile anche in area di sedime diversa purché della stessa area di proprietà, sempreché non ci sia un vincolo di inedificabilità assoluta. La precedente area occupata dall'edificio deve essere adibita a verde privato o prevedere parcheggi pertinenziali.
Gli edifici devono essere accatastati e in regola con la Tia o la Tarsu e l'Ici. Gli interventi sono realizzati in deroga ai regolamenti edilizi comunali, purché si rispettino le distanze minime tra edifici e la normativa antisismica.
Demolizione e ricostruzione (edifici non residenziali)
• incremento del 25% della superficie coperta per un massimo comunque di 400 m2 di superficie coperta per edifici esistenti al 31 dicembre 2009, situati in parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali (zone di tipo "D" di cui al Dm 1444/1968);
• incremento del 35% della superficie coperta per un massimo comunque di 400 m2 di superficie coperta per edifici esistenti al 31 dicembre 2009, situati in parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali (zone di tipo "D" di cui al Dm 1444/1968) se sono adottati sistemi che utilizzino fonti di energie rinnovabili che consentano l'autonomia energetica degli edifici.
Sono escluse le destinazioni extralberghiere turistico-ricettive e commerciali di qualunque dimensione. L'ampliamento è realizzato in deroga ai regolamenti edilizi comunali, purché si rispettino le distanze minime tra edifici e la normativa antisismica, nonché i limiti di altezza degli edifici esistenti.
Esclusioni (per tutti gli interventi)
Gli interventi sono esclusi in:
• zone di tutela naturalistica, sistema forestale e boschivo, invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi di acqua e zone di tutela della costa e dell'arenile;
• zone interne ai parchi regionali, seppure con qualche eccezione;
• fasce di rispetto dei territori costieri, dei boschi, delle foreste e dei parchi archeologici;
• aree interessate da vincolo assoluto di inedificabilità;
• zone del demanio statale, regionale, provinciale e comunale;
• immobili oggetto di condono edilizio;
• immobili privati situati su aree demaniali di proprietà dello Stato, Regione, Provincia e Comune;
• immobili tutelati ai sensi del Dlgs 42/2004 (codice dei beni culturali e ambientali);
• immobili ricadenti nelle aree a pericolosità e/o rischio idrogeologico elevato o molto elevato;
• immobili situati nei centri storici;
• aree di danno degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, qualora gli edifici risultino non compatibili con i criteri di sicurezza definiti dal decreto ministeriale 9 maggio 2001 del Ministro dei lavori pubblici.
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18 agosto 2000 n. 248
