Trento

Piano casa
Norme per la riqualificazione edilizia nella Provincia di Trento

Non è un vero e proprio piano casa quello varato dalla Provincia di Trento con la Lp 3 marzo 2010, n. 4 (Ss al Bur 4 marzo 2010 n. 9) quanto misure per la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente dal punto di vista della qualità architettonica e dell'efficienza energetica, nonché delle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza delle strutture, contribuendo anche al rilancio del settore.
Infatti la Provincia, unica tra gli Enti locali, ha deciso di non aderire all'intesa Stato-Regioni sul piano casa del 1° aprile 2009, sostenendo essere sufficienti le diverse norme agevolative in materia edilizia già vigenti in Provincia.

Tempi (per tutti gli interventi)

Il termine finale per la presentazione delle domande fissato al 5 marzo 2011, è stato prima spostato al 31 dicembre 2011 (Dgp 25 giugno 2010, n. 1531) poi prorogato al 31 dicembre 2012 (Dgp 26 agosto 2011, n. 1858).
La delibera 1531/2010 (vedi menù di destra) contiene il modulo di domanda che indica tutta la documentazione da presentare. I progetti saranno approvati dalla Giunta provinciale e pubblicati sul Bur.

Riqualificazione edilizia (edifici a prevalente carattere residenziale)

incremento del 15% del volume esistente per sostituzione edilizia o demolizione e ricostruzione di edifici legittimamente esistenti al 5 marzo 1985.

Ai sensi della legge urbanistica provinciale gli interventi di sostituzione edilizia sono quelli rivolti alla demolizione e conseguente ricostruzione dell'edificio nel rispetto del sedime e della volumetria esistenti, mentre quelli di demolizione e ricostruzione consistono nella demolizione dei manufatti esistenti e loro ricostruzione su sedime o con volumetria diversi dai precedenti.

incremento del 25% del volume esistente per sostituzione edilizia o demolizione e ricostruzione di edifici legittimamente esistenti al 5 marzo 1985, destinati, sulla base di convenzione col Comune all'edilizia agevolata e dati in locazione a soggetti interessati.

Alle percentuali previste si sommano le quantità volumetriche previste dalla legge urbanistica provinciale 1/2008 all'articolo 86 al fine di diffondere tecniche di edilizia sostenibile.

Ulteriori condizioni degli edifici per l'applicazione delle agevolazioni sono:

- non assoggettabilità degli immobili alla disciplina in materia di insediamenti storici, di beni ambientali, beni culturali e di patrimonio edilizio montano;
- compatibilità degli interventi con le disposizioni normative in materia di rischio e di pericolo stabilite dal piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche e dal piano urbanistico provinciale;
-
presenza negli edifici di condizioni di degrado o di obsolescenza strutturale, energetica o architettonica, anche sotto il profilo dell'incongruenza con il contesto insediativo e paesaggistico, la cui sussistenza sia accertata dalla Provincia in sede di esame paesaggistico e architettonico del progetto presentato.

Possono essere riqualificati anche edifici facenti parte di organismi edilizi complessi.

Eventuali direttive per l'applicazione della procedura o proroga della sua validità potranno essere dettate dalla Giunta regionale, la quale è già intervenuta con Dgp 25 giugno 2010, n. 1531 (vedi menù di destra).

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