Attenzione: il Dlgs 28/2011 ha decretato lo stop del Terzo Conto energia (Dm 6 agosto 2010), consentendo l'accesso all'incentivo solamente agli impianti entrati in esercizio entro il 31 maggio 2011. Il nuovo Dm 5 maggio 2011 ("Quarto Conto energia"), stabilisce tariffe e regole per gli impianti che entrano in esercizio a partire dal 1° giugno 2011.
• l'attribuzione di una tariffa incentivante per tutta l'energia prodotta dall'impianto e
• la scelta tra due regimi di produzione/utilizzo dell'energia prodotta, a seconda della propria convenienza e della taglia dell'impianto: lo Scambio sul posto o la vendita alla rete, in particolare nella forma del Ritiro dedicato.
L’incentivo è attivo dal settembre 2005, è stato profondamente modificato nel 2007 ed è stato riformulato completamente -con il Dm 6 agosto 2010- per gli impianti che entrano in funzione dal 1° gennaio 2011.
Il Conto energia è stato introdotto dalla Direttiva 2001/77/CE, recepita in Italia dal Dlgs 387/2003. Il Decreto attuativo 28 luglio 2005 ne ha fissato i tempi e i termini di applicazione, mentre la delibera 188/05 dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG) ha stabilito i modi di erogazione degli incentivi. Con il Dm 19 febbraio 2007 sono state introdotte importanti modifiche, rese a loro volta operative dalla delibera 90/07 dell’AEEG. Il Dm 6 agosto 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 agosto 2010, ha riformulato il meccanismo e le tariffe a partire dal 1° gennaio 2011. Le disposizioni attuative del Dm 6 agosto 2010 sono contenute nella delibera dell'Autorità ARG/elt 181/10, integrata e modificata dalla successiva delibera ARG/elt 225/10.
Possono beneficiare del Conto energia i seguenti “soggetti responsabili dell’impianto”:
• persone fisiche*
• persone giuridiche
• soggetti pubblici
• condomini di unità abitative ovvero di edifici*
Non esistono limiti alla potenza incentivabile - con le tariffe - per singolo impianto, nel caso di:
Diverso invece il caso di:
• impianti integrati con caratteristiche innovative e
• impianti a concentrazione,
per i quali è prevista una potenza massima incentivabile per impianto pari a 5 MW.
Ricordiamo inoltre che esiste una soglia massima per accedere allo Scambio sul posto: la potenza di picco fino a 200 kW. Oltre questa taglia, è obbligatorio accedere al Ritiro dedicato (vedi menu di sinistra).
Le tariffe incentivanti (diverse per le diverse tipologie di impianti e per le diverse fasce di potenza) sono erogate per un periodo di 20 anni e rimangono costanti.
O per chiarire meglio: rimangono invariate rispetto al singolo beneficiario: questi avrà a disposizione sempre la stessa tariffa per tutto il periodo, senza ritocchi dovuti all'inflazione, ma anche senza diminuzioni se il sistema tariffario di base varia.
Nel caso invece venga immessa in rete tutta l'elettricità prodotta (quindi senza autoconsumo), si possono semplicemente comunicare le caratteristiche dell'impianto all'Ufficio Tecnico di Finanza, in deroga all'obbligo di denuncia di apertura di officina elettrica.
Per tutte le informazioni sull'iter di apertura di officina elettrica e sul connesso regime delle accise, si veda la voce "Officina elettrica" nel menu di destra.
La connessione alla rete elettrica
Le procedure per connettere gli impianti di produzione di energia elettrica (e quindi anche gli impianti fotovoltaici) alla rete elettrica sono regolate dal TICA (Testo Integrato delle Connessioni Attive, delibera ARG/elt 99/08). Per consultare la delibera, con le recenti modifiche che entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2011, si veda la voce nel menu di destra. A partire dal gennaio 2011, sarà online la nuova sezione di Nextville dedicata alle procedure di connessione alla rete.
Nota bene: con la delibera ARG/elt 225/10, che modifica e integra la delibera ARG/elt 181/10, l'AEEG ha previsto un indennizzo per il soggetto responsabile dell'impianto, nei casi in cui il mancato rispetto da parte del gestore di rete dei tempi per la connessione previsti dal TICA comporti la perdita del diritto alla tariffa incentivante. Si veda al riguardo l'articolo 18 della delibera ARG/elt 181/10.
Cumulabilità e compatibilità con altri incentivi
• contributi in conto capitale fino al 100% del costo di investimento per impianti realizzati su scuole pubbliche o paritarie;
• contributi in conto capitale fino al 30% del costo di investimento per impianti su edifici pubblici -diversi da quelli indicati nei due punti precedenti- o su edifici di proprietà di onlus che provvedono alla prestazione di servizi sociali affidati da enti locali;
• finanziamenti a tasso agevolato previsti dal Fondo rotativo per Kyoto (non ancora attivato).
Una premialità speciale è riservata agli Enti locali e alla Regioni. Per loro vale infatti la regola del diritto alla tariffa massima (quella degli impianti realizzati sugli edifici), anche se i loro impianti non lo sono affatto. Tale disposizione si applica solo agli impianti operanti in regime di Scambio sul posto, nonchè agli impianti, i cui soggetti responsabili sono gli enti locali, che entrano in esercizio entro il 2011 e per i quali le procedure di gara si sono concluse con l'assegnazione prima dell'entrata in vigore del Dm 6 agosto 2010.
Per Enti locali si intendono "i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni dei comuni".
• 300 MW per impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative;
• 200 MW per impianti fotovoltaici a concentrazione.
Il Conto energia è interamente gestito dal GSE (Gestore Servizi Energetici). A questo ente è affidato il compito di riconoscere gli incentivi, di controllare gli impianti e le quantità prodotte e di erogare le tariffe incentivanti.
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18 agosto 2000 n. 248
