Per poter beneficiare delle tariffe incentivanti previste per questa tipologia di impianti, i moduli fotovoltaici devono essere installati secondo le modalità e con le caratteristiche descritte al paragrafo seguente.
Va inoltre sottolineato che, insieme agli "altri impianti" (vedi menu di sinistra), gli "impianti realizzati su edifici" sono gli unici che – per il solo 2011 – prevedono un aggiornamento delle tariffe su base quadrimestrale.
Caratteristiche degli impianti "su edifici"
Le caratteristiche della categoria "impianti fotovoltaici realizzati su edifici" sono individuate nel dettaglio dall'Allegato 2 al decreto. Quindi per l'accesso alle tariffe è necessario che i moduli di tali impianti rientrino nei casi sotto descritti.
1. Moduli fotovoltaici installati su tetti piani o su coperture con pendenze fino a 5°;
Se sul tetto è presente una balaustra perimetrale, la quota massima consentita (riferita all'asse mediano dei moduli fotovoltaici) deve risultare non superiore all'altezza minima della balaustra stessa. Se sul tetto non è presente una balaustra perimietrale, l'altezza massima dei moduli rispetto al piano non deve superare i 30 cm.
2. Moduli fotovoltaici installati su tetti a falda;
I moduli devono essere installati in modo complanare alla superficie del tetto, con o senza sostituzione della superficie medesima.
3. Moduli fotovoltaici installati su tetti (diversi da quelli ai punti 1 e 2);
I moduli devono essere installati in modo complanare al piano tangente o ai piani tangente del tetto, con una tolleranza di più o meno 10 gradi.
4. Moduli fotovoltaici installati in qualità di frangisole;
I moduli sono collegati alla facciata al fine di produrre ombreggiamento e schermatura di superfici trasparenti.
Tariffe riservate agli impianti realizzati sugli edifici
| Intervallo di potenza |
I quadrimestre 2011 |
II quadrimestre 2011 |
III quadrimestre 2011 |
|||
| Impianti realizzati sugli edifici |
Altri |
Impianti realizzati sugli edifici |
Altri impianti |
Impianti realizzati sugli edifici |
Altri impianti |
|
| kW | €/kWh | €/kWh | €/kWh | €/kWh |
€/kWh |
€/kWh |
| 1≤P≤3 | 0,402 | 0,362 | 0,391 | 0,347 |
0,380 | 0,333 |
| 3≤P≤20 | 0,377 | 0,339 | 0,360 | 0,322 | 0,342 | 0,304 |
| 20≤P≤200 | 0,358 | 0,321 | 0,341 | 0,309 | 0,323 | 0,285 |
| 200≤P≤1000 | 0,355 | 0,314 | 0,335 | 0,303 | 0,314 | 0,266 |
| 1000≤P≤5000 | 0,351 | 0,313 | 0,327 |
0,289 | 0,302 |
0,264 |
| P>5000 | 0,333 | 0,297 | 0,311 | 0,275 | 0,287 | 0,251 |
L'energia prodotta dagli impianti che entrano in esercizio nel 2012 e nel 2013 ha diritto alla tariffa prevista per il 3° quadrimestre 2011, decurtata del 6% all'anno (con arrotondamento alla terza cifra decimale).
Nota bene: un futuro decreto ministeriale, da emanare entro il 31 dicembre 2012, potrà aggiornare le tariffe per gli impianti che entreranno in esercizio successivamente al 31 dicembre 2013. In assenza di tale decreto, anche per gli anni successivi al 2013 si applicherà al decurtazione annua del 6%.
Il premio per l'efficienza energetica degli edifici (solo in regime di Scambio sul posto)
Se si è scelto il regime di Scambio sul posto (condizione essenziale), si ha diritto ad un premio quando si effettuano interventi di efficientamento energetico dell'edificio o unità immobiliare, con certi risultati. E cioè se si ottiene una diminuzione di almeno il 10% nell'indice di prestazione energetica sia invernale che estiva.
Attenzione però: è necessario dotarsi di un Attestato di certificazione prima e dopo l'intervento, per dimostrare il risultato ottenuto.
In pratica:
1. Il soggetto responsabile dell'impianto si dota di un attestato di certificazione energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare su cui è ubicato l'impianto, che comprende l'indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche
2. Il soggetto responsabile dell'impianto effettua interventi sull'involucro edilizio (tra quelli individuati nell'attestato di certificazione energetica) che ottengono una riduzione di almeno il 10% di entrambi gli indici di prestazione energetica estiva e invernale dell'intero edificio o dell'unità immobiliare, rispetto ai medesimi indici così come individuati nell'attestato di certificazione;
3. Il soggetto responsabile dell'impianto si dota infine di una nuova certificazione energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare, che dimostri come l'avvenuta esecuzione degli interventi abbia conseguito una riduzione del fabbisogno di energia, rispetto a quello individuato nella certificazione energetica di cui al punto 1).
• se si interviene su edifici di nuova costruzione, per i quali il titolo edilizio è stato ottenuto dopo l'entrata in vigore del Dm 6 agosto 2010, è possibile ottenere una maggiorazione del 30% della tariffa di riferimento. In questo caso è però necessario conseguire una riduzione della prestazione energetica sia per il raffrescamento estivo che per il riscaldamento invernale di almeno il 50% rispetto ai valori minimi prescritti dal Dpr 59/2009 (articolo 4, commi 2 e 3). Tale riduzione deve essere riportate nell'Attestato di certificazione energetica.
Per gli edifici parzialmente climatizzati, la produzione dell'impianto fotovoltaico che può accedere al premio "è quella riferibile all'impianto o porzione di impianto che sottende l'equivalente della superficie utile climatizzata".
Premio tariffario sostituzione eternit
Hanno diritto ad un incremento del 10% della tariffa di riferimento gli impianti installati in sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto.
Premio per i piccoli Comuni
Hanno diritto a un incremento del 5% della tariffa di riferimento gli impianti su edifici, operanti in regime di Scambio sul posto, realizzati da Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. I Comuni devono risultare soggetti responsabili dell'impianto.
Premio tariffario sistemi con "scambio prevedibile"
Hanno diritto ad un incremento del 20% della tariffa di riferimento gli impianti che adottano "sistemi con profilo di scambio prevedibile".
Recita l'articolo 2, comma 1, lettera q) del Dm 6 agosto 2010:
"... sistema con profilo di scambio prevedibile: è il sistema avente tutte le seguenti caratteristiche:
i. è costituito da uno o più impianti fotovoltaici gestiti dal soggetto responsabile unitariamente con un aggregato di punti di immissione, punti di prelievo e di eventuali sistemi di accumulo dell'energia, trattati su base oraria e sottesti ad un'unica cabina primaria;
ii. è realizzato con uno o più impianti fotovoltaici che hanno una potenza nominale complessiva superiore a 200 kW e inferiore a 10 MW. Tale potenza nominale deve inoltre essere almeno pari alla somma delle potenze nominali degli eventuali impianti di produzione diversi dagli impianti fotovoltaici, nonchè alla somma delle potenze disponibili dei punti di prelievo di cui al punto precedente;
iii. ha un profilo complessivo di scambio con al rete elettrica che rispetta un programma orario nelle ore comprese tra le 8:00 e le 20:00, comunicato il giorno prima dal soggetto responsabile al soggetto attuatore con un margine di errore del 10% in ciascun giorno;
iv. il profilo di cui alla lettera iii) è rispettato per almeno 300 giorni all'anno".
L'incremento del 20% si applica all'energia prodotta in ciascun giorno in cui sono verificate le condizioni riportate dal punto iii. Per accedere al premio tariffario del 20%, il soggetto responsabile dell'impianto deve:
• richiedere al GSE la qualifica di sistema con profilo di scambio prevedibile, trasmettendo la documentazione prevista dall'Allegato 3 del decreto;
• comunicare giornalmente al GSE il programma di scambio con la rete elettrica previsto per il giorno successivo.
Il premio tariffario viene concesso a consuntivo, dopo l'avvenuta verifica della corrispondenza tra i profili di scambio comunicati e quelli effettivamente registrati.
Nota bene. Entro 90 giorni dalla pubblicazione della delibera AEEG sul Conto energia 2011, il GSE è tenuto a sviluppare uno specifico iter procedurale contenente tutte le indicazioni di dettaglio relative alla documentazione da trasmettere per le verifiche e le comunicazioni sopra descritte.
Semplificazioni autorizzative
Per la costruzione e l'esercizio di impianti installati su edifici (e per le opere connesse) è sufficiente la DIA, a condizione che la superficie complessiva dei moduli non sia superiore a quella del tetto dell'edificio su cui i moduli sono collocati e che il proponente abbia titolo sulle aree o sui terreni interessati dalle opere e dalle infrastrutture connesse.
Nota bene: il Dlgs 115/2008 prevede un'ulteriore semplificazione per l'installazione di "impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi (...). Questi infatti, essendo considerati come interventi di manutenzione ordinaria, non sono soggetti a DIA ma necessitano di una semplice comunicazione preventiva al Comune.
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18 agosto 2000 n. 248
