• l'attribuzione di una tariffa incentivante per tutta l'energia prodotta dall'impianto e
• la scelta tra due regimi di produzione/utilizzo dell'energia prodotta, a seconda della propria convenienza e della taglia dell'impianto: lo Scambio sul posto o la vendita alla rete, in particolare nella forma del Ritiro dedicato.
L’incentivo, nella sua forma attuale, è attivo dal settembre 2005, è stato profondamente modificato nel 2007 ed è in vigore fino al 31 dicembre 2010.
Il Conto energia è stato introdotto dalla Direttiva 2001/77/CE, recepita in Italia dal Dlgs 387/2003. Il Decreto attuativo del 28 luglio 2005 ne ha fissato i tempi e i termini di applicazione, mentre la delibera 188/05 dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG) ha stabilito i modi di erogazione degli incentivi. Con il Dm 19 febbraio 2007 sono state introdotte importanti modifiche, rese a loro volta operative dalla delibera 90/07 dell’AEEG. Il Dm 6 agosto 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 agosto 2010, ha riformulato il meccanismo e le tariffe a partire dal 1° gennaio 2011.
Beneficiari del Conto energia 2010
• persone fisiche
• persone giuridiche
• soggetti pubblici e enti non commerciali
• condomini
Limiti e soglie di potenza incentivabile
Invece esiste una soglia massima per accedere allo Scambio sul posto: la potenza di picco fino a 200 kW. Oltre questa taglia, è obbligatorio accedere al Ritiro dedicato (vedi menu di sinistra).
L'incentivo "tariffa": tempi dell'agevolazione, costanza della tariffa
Nota bene: le tariffe non vengono corrisposte agli impianti per la cui realizzazione sono stati concessi incentivi pubblici in conto capitale*, se questi eccedono il 20% dell'investimento. C'è una eccezione a questo limite: è quella in cui il soggetto responsabile dell'impianto è una scuola pubblica o paritaria oppure una struttura sanitaria pubblica. In questi casi, l'incentivo può essere superiore al 20% del costo dell'investimento.
* Per incentivi pubblici si intendono quelli degli Enti Locali (comuni, province, regioni), quelli nazionali e quelli comunitari. Per incentivi in conto capitale si intendono i finanziamenti a fondo perduto.
Tipologia dell'impianto: il livello di integrazione architettonica
All'interno delle diverse fasce di potenza (vedi punti successivi), le tariffe variano a seconda del livello di "integrazione architettonica" dell'impianto.
• impianto integrato (tariffa più alta)
• impianto parzialmente integrato (tariffa intermedia)
• impianto non integrato (tariffa più bassa)
Si considerano "non integrati" gli impianti che non sono studiati per armonizzarsi architettonicamente con un edificio, "parzialmente integrati" quelli che lo sono in parte, "integrati" quelli che sono parte inscindibile della costruzione. La legge norma con precisione quali casi ricadono nella totale o parziale integrazione (vedi "Integrazione architettonica del fotovoltaico" nel menu di destra).
Incentivi differenziati per taglia
• da 1 a 3 kW
• da 3 a 20 kW
• oltre i 20 kW
Tariffe riservate agli impianti fino a 3 kW
Agli impianti tra 1 e 3 kW che entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2010, il Conto energia assicura una tariffa incentivante che è molto superiore al prezzo di mercato dell'energia elettrica. Ecco i valori in Euro per kWh prodotto:
| Potenza nominale impianto |
Non integrato |
Parzialmente integrato |
Integrato |
| (kWp) 1 - 3 |
Euro 0,384 | Euro 0,422 | Euro 0,470 |
Tariffe riservate agli impianti tra 3 e 20 kW
Agli impianti tra 3 e 20 kW che entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2010, il Conto energia assicura l'erogazione di una tariffa incentivante che è di poco superiore al prezzo di mercato dell'energia elettrica. Ecco i valori in Euro per kWh prodotto:
| Potenza nominale impianto |
Non integrato |
Parzialmente integrato |
Integrato |
| (kWp) 3 - 20 |
Euro 0,365 | Euro 0,403 | Euro 0,442 |
Tariffe riservate agli impianti oltre i 20 kW
Agli impianti oltre i 20 kW che entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2010, il Conto energia riserva le seguenti tariffe (Euro per kWh prodotto):
| Potenza nominale impianto |
Non integrato |
Parzialmente integrato |
Integrato |
| (kWp) > 20 |
Euro 0,346 | Euro 0,384 | Euro 0,422 |
Incrementi tariffari e "premi"
• gli impianti integrati in edifici, fabbricati e stutture a destinazione agricola, se sostituiscono coperture in eternit o contenenti amianto;
• gli impianti il cui soggetto responsabile è una scuola pubblica/paritaria o una struttura sanitaria pubblica;
• gli impianti i cui soggetti responsabili siano Enti locali con popolazione residente inferiore ai 5.000 abitanti.
Gli Enti locali hanno diritto alla massima tariffa (impianti integrati), anche se i loro impianti non lo sono.
Nota bene: la Legge 23 luglio 2009, n. 99, consente ai comuni di “...destinare aree appartenenti al proprio patrimonio disponibile alla realizzazione degli impianti per l’erogazione in “conto energia” e dei servizi di “scambio sul posto” dell’energia elettrica prodotta, da cedere a privati cittadini che intendono accedere agli incentivi in “conto energia” e sottoscrivere contratti di scambio energetico con il gestore della rete.
Premio per l'efficienza energetica degli edifici (solo in regime di Scambio sul posto)
Il Dm 6 agosto 2010 ("Conto energia 2011"), con l'art. 20 ha significativamente modificato il Dm 19 febbraio 2007 nella parte relativa al premio per l'efficienza energetica degli edifici. Tali modifiche sono dovute all'uscita del Dpr 2 aprile 2009, n. 59 "Rendimento energetico in edilizia", attuativo del dlgs 192/2005, che ha previsto tra l'altro per la prima volta un riferimento alla prestazione energetica degli edifici per il raffrescamento estivo.
Riportiamo qui di seguito i nuovi requisiti richiesti a tutti gli impianti che, a partire dal 25 agosto 2010 (data di entrata in vigore del Dm 6 agosto 2010) ed entro il 31 dicembre 2010, intendono accedere al meccanismo del Conto energia beneficiando contestualmente del premio.
Se si è scelto il regime di Scambio sul posto (condizione essenziale), si ha diritto ad un premio quando si effettuano interventi di efficientamento energetico dell'edificio o unità immobiliare, con certi risultati. E cioè se si ottiene una diminuzione di almeno il 10% nell'indice di prestazione energetica sia invernale che estiva.
Attenzione però: è necessario dotarsi di un Attestato di certificazione prima e dopo l'intervento, per dimostrare il risultato ottenuto.
In pratica:
1. Il soggetto responsabile dell'impianto si dota di un attestato di certificazione energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare su cui è ubicato l'impianto, che comprende l'indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche
2. Il soggetto responsabile dell'impianto effettua interventi sull'involucro edilizio (tra quelli individuati nell'attestato di certificazione energetica) che ottengono una riduzione di almeno il 10% di entrambi gli indici di prestazione energetica estiva e invernale dell'intero edificio o dell'unità immobiliare, rispetto ai medesimi indici così come individuati nell'attestato di certificazione;
3. Il soggetto responsabile dell'impianto si dota infine di una nuova certificazione energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare, che dimostri come l'avvenuta esecuzione degli interventi abbia conseguito una riduzione del fabbisogno di energia, rispetto a quello individuato nella certificazione energetica di cui al punto 1).
• se si interviene su edifici di nuova costruzione, per i quali il titolo edilizio è stato ottenuto dopo l'entrata in vigore del decreto Dm 6 agosto 2010, è possibile ottenere una maggiorazione del 30% della tariffa di riferimento. In questo caso è però necessario conseguire una riduzione della prestazione energetica per il raffrescamento estivo di almeno il 50% rispetto ai valori minimi prescritti dal Dpr 59/2009 (articolo 4, comma 3). Tali prestazioni devono essere riportate nell'Attestato di certificazione energetica.
Per gli edifici parzialmente climatizzati, la produzione dell'impianto fotovoltaico che può accedere al premio "è quella riferibile all'impianto o porzione di impianto che sottende l'equivalente della superficie utile climatizzata".
Maggiorazione autoconsumo impianti "non integrati"
Il Dl 16 marzo 1999 definisce "autoproduttore" la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica e la utilizza in misura non inferiore al 70% su base annua.
Gli utilizzatori, nel caso di società, possono essere – oltre alla società medesima – anche:
• le società controllate, e le società a loro volta da queste controllate,
• i soci di società cooperative di produzione e distribuzione di energia elettrica,
• gli appartenenti a consorzi o società consortili per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
Il caso più semplice è quello in cui produzione e consumo avvengono nello stesso sito: il GSE stesso verifica l'energia prodotta e l'energia consumata. Nel caso in cui i consumi avvengono in luoghi diversi dal sito di produzione, è necessario contattare il GSE per stabilire una pratica di controllo.
La soglia dei 20 kW sale a 30 kW nel caso di impianti situati in zone montane.
Nel caso invece venga immessa in rete tutta l'elettricità prodotta (quindi senza autoconsumo), si possono semplicemente comunicare le caratteristiche dell'impianto all'Ufficio Tecnico di Finanza, in deroga all'obbligo di denuncia di apertura di officina elettrica.
Gestore del Conto energia
Il Conto energia è interamente gestito dal GSE (Gestore Servizi Energetici). A questo ente è affidato il compito di riconoscere gli incentivi, di controllare gli impianti e le quantità prodotte e di erogare le tariffe incentivanti.
Procedure Conto energia 2010
Per conoscere tutti gli aspetti procedurali, indispensabili per l'accesso all'incentivo, si veda la voce corrispondente nel menu di destra.
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18 agosto 2000 n. 248
