La categoria degli "altri" impianti è costruita per sottrazione: vi rientrano infatti tutti gli impianti fotovoltaici i cui moduli non fanno parte della categoria degli "impianti fotovoltaici installati su edifici" e che non sono "impianti innovativi" o "impianti a concentrazione", ai quali sono riservate condizioni particolari. Rientrano nella categoria "altri impianti fotovoltaici", ad esempio, gli impianti con moduli posati direttamente sul terreno.
Diverso invece il caso di moduli che, pur non essendo installati sugli edifici, costituiscono gli elementi costruttivi di pergole, serre, tettoie e pensiline: questi beneficiano di una tariffa pari alla media tra la tariffa spettante agli "impianti fotovoltaici realizzati su edifici" e quella spettante agli "altri impianti fotovoltaici" (vedi il paragrafo più sotto).
Tariffe riservate agli "altri" impianti fotovoltaici
| Intervallo di potenza |
I quadrimestre 2011 |
II quadrimestre 2011 |
III quadrimestre 2011 |
|||
| Impianti realizzati sugli edifici |
Altri impianti |
Impianti realizzati sugli edifici |
Altri impianti |
Impianti realizzati sugli edifici |
Altri impianti |
|
| kW | €/kWh | €/kWh | €/kWh | €/kWh | €/kWh | €/kWh |
| 1≤P≤3 | 0,402 | 0,362 | 0,391 | 0,347 | 0,380 | 0,333 |
| 3≤P≤20 | 0,377 | 0,339 | 0,360 | 0,322 | 0,342 | 0,304 |
| 20≤P≤200 | 0,358 | 0,321 | 0,341 | 0,309 | 0,323 | 0,285 |
| 200≤P≤1000 | 0,355 | 0,314 | 0,335 | 0,303 | 0,314 | 0,266 |
| 1000≤P≤5000 | 0,351 | 0,313 | 0,327 | 0,289 | 0,302 | 0,264 |
| P>5000 | 0,333 | 0,297 | 0,311 | 0,275 | 0,287 | 0,251 |
L'energia prodotta dagli impianti che entrano in esercizio nel 2012 e nel 2013 ha diritto alla tariffa prevista per il 3° quadrimestre 2011, decurtata del 6% all'anno (con arrotondamento alla terza cifra decimale).
Nota bene: un futuro decreto ministeriale, da emanare entro il 31 dicembre 2012, potrà aggiornare le tariffe per gli impianti che entreranno in esercizio successivamente al 31 dicembre 2013. In assenza di tale decreto, anche per gli anni successivi al 2013 si applicherà al decurtazione annuale del 6%.
Premi tariffari per specifiche zone
Hanno diritto ad un incremento del 5% della tariffa di riferimento gli impianti localizzati in zone classificate industriali, commerciali, cave o discariche esaurite, area di pertinenza di discariche o di siti contaminati (così come definiti dall'articolo 240 del dlgs 152/2006).
Premio tariffario sistemi con "scambio prevedibile"
Hanno diritto ad un incremento del 20% della tariffa di riferimento gli impianti che adottano "sistemi con profilo di scambio prevedibile".
Recita l'articolo 2, comma 1, lettera q) del decreto Dm 6 agosto 2010:
"... sistema con profilo di scambio prevedibile: è il sistema avente tutte le seguenti caratteristiche:
i. è costituito da uno o più impianti fotovoltaici gestiti dal soggetto responsabile unitariamente con un aggregato di punti di immissione, punti di prelievo e di eventuali sistemi di accumulo dell'energia, trattati su base oraria e sottesti ad un'unica cabina primaria;
ii. è realizzato con uno o più impianti fotovoltaici che hanno una potenza nominale complessiva superiore a 200 kW e inferiore a 10 MW. Tale potenza nominale deve inoltre essere almeno pari alla somma delle potenze nominali degli eventuali impianti di produzione diversi dagli impianti fotovoltaici, nonchè alla somma delle potenze disponibili dei punti di prelievo di cui al punto precedente;
iii. ha un profilo complessivo di scambio con al rete elettrica che rispetta un programma orario nelle ore comprese tra le 8:00 e le 20:00, comunicato il giorno prima dal soggetto responsabile al soggetto attuatore con un margine di errore del 10% in ciascun giorno;
iv. il profilo di cui alla lettera iii) è rispettato per almeno 300 giorni all'anno".
L'incremento del 20% si applica all'energia prodotta in ciascun giorno in cui sono verificate le condizioni riportate dal punto iii. Per accedere al premio tariffario del 20%, il soggetto responsabile dell'impianto deve:
• richiedere al GSE la qualifica di sistema con profilo di scambio prevedibile, trasmettendo la documentazione prevista dall'Allegato 3 del decreto;
• comunicare giornalmente al GSE il programma di scambio con la rete elettrica previsto per il giorno successivo.
Il premio tariffario viene concesso a consuntivo, dopo l'avvenuta verifica della corrispondenza tra i profili di scambio comunicati e quelli effettivamente registrati.
Nota bene. Entro 90 giorni dalla pubblicazione della delibera AEEG sul Conto energia 2011, il GSE è tenuto a sviluppare uno specifico iter procedurale contenente tutte le indicazioni di dettaglio relative alla documentazione da trasmettere per le verifiche e le comunicazioni sopra descritte.
Il caso speciale di pergole, serre, tettoie e pensiline
Gli impianti con moduli che costituiscono gli elementi costruttivi di pergole, serre, tettoie e pensiline beneficiano di una tariffa pari alla media aritmetica tra la tariffa spettante agli "impianti fotovoltaici realizzati su edifici" e quella spettante agli "altri impianti fotovoltaici".
L'articolo 20 (commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7) del Dm 6 agosto 2010 definisce con precisione le caratteristiche di questi particolari elementi architettonici, differenziandoli da quelli posti a terra o, meglio, "ubicati al suolo". Va sottolineato che l'articolo 20 interpreta e modifica più punti del Dm 19 febbraio 2007, relativamente alla questione dell'integrazione architettonica degli impianti. Quindi ai fini dell'accesso alle tariffe del Conto energia 2011, si deve in ogni caso fare riferimento alle nuove definizioni e modifiche apportate al Dm 19 febbraio 2007:
"La dizione 'impianto con moduli ubicati al suolo' di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b1), del decreto ministeriale 19 febbraio 2007 è da intendersi inclusiva degli impianti fotovoltaici, comunque realizzati, i cui moduli hanno una distanza minima da terra inferiore a 2 metri".
"La dizione 'pergole' (...) è da intendersi riferita a strutture di pertinenza di unità a carattere residenziale, atta a consentire il sostegno di verde rampicante su terrazzi, cortili o giardini, con una ridotta superficie di copertura in pianta. Non rientrano in questa tipologia specifica quelle strutture realizzate in ampi spazi aperti, anche con destinazione agricola, scollegati da edifici residenziali".
"La dizione 'pensiline' (...) è da intendersi riferita a strutture accessorie poste a copertura di parcheggi o percorsi pedonali. Non rientrano in questa tipologia specifica quelle strutture realizzate in ampi spazi aperti, anche con destinazione agricola, che risultano scollegate e non funzionali a strutture ad uso pubblico o ad edifici con qualsiasi destinazione d'uso".
"La dizione 'tettoie' (...) è da intendersi riferita a strutture poste a copertura di ambienti esterni agli edifici formate da spioventi che poggiano sul muro degli edifici stessi".
"Rientrano nelle tipologie di cui all'allegato 3 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007 [che individua le tipologie di impianti architettonicamente integrati, ndr] le serre fotovoltaiche nelle quali i moduli fotovoltaici costituiscono gli elementi costruttivi della copertura o delle pareti di manufatti adibiti, per tutta la durata dell'erogazione della tariffa incentivante, a serre dedicate alle coltivazioni agricole o alla floricoltura. La struttura della serra, in metallo, legno o muratura, deve essere fissa, ancorata al terreno e con chiusura eventualmente stagionalmente rimovibile".
"Gli impianti ad inseguimento, (...) i cui moduli sono montati su apposite strutture mobili, fissate al terreno, che, ruotando intorno ad uno o due assi, inseguono il percorso del sole allo scopo di incrementare la captazione della radiazione solare, rientrano nella tipologia di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b1) del decreto ministeriale 19 febbraio 2007" [cioè nella categoria degli impianti non integrati, ndr].
"La dizione 'frangisole' (...) è da intendersi riferita a strutture collegate alle superfici verticali di edifici, atte a produrre ombreggiamento e schermatura di superfici trasparenti sottostanti. La lunghezza totale dell'impianto non può superare il doppio della lunghezza totale delle aperture trasparenti".
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18 agosto 2000 n. 248
