Secondo la definizione contenuta nel Dm 6 agosto 2010, un "impianto fotovoltaico integrato con caratteristiche innovative" è un impianto "che utilizza moduli e componenti speciali, sviluppati specificatamente per sostituire elementi architettonici".
Per poter beneficiare delle tariffe previste per questa tipologia di impianti, i moduli devono possedere determinate caratteristiche di integrazione architettonica e di innovazione tecnologica, individuate dall'allegato 4 al decreto e dalla "Guida alle applicazioni innovative per l'integrazione architettonica del fotovoltaico" (per consultarla, vedi il menu di destra).
Caratteristiche e requisiti richiesti agli "impianti integrati con caratteristiche innovative"
Caratteristiche costruttive
Per accedere a questa specifica tariffa, i moduli e i componenti fotovoltaici devono avere, come minimo, tutte le seguenti caratteristiche:
1. moduli e componenti speciali sviluppati specificatamente per integrarsi e sostituire elementi architettonici di edifici, quali:
a. coperture degli edifici;
b. superfici opache verticali;
c. superfici trasparenti o semitrasparenti sulle coperture;
d. superfici apribili e assimilabili quali porte, finestre e vetrine anche se non apribili comprensive degli infissi.
2. moduli e componenti che abbiano significative innovazioni di carattere tecnologico;
3. moduli progettati e realizzati industrialmente per svolgere, oltre alla produzione di energia elettrica, funzioni architettoniche fondamentali quali:
a. protezione e regolazione termica dell'edificio. Il componente deve garantire il mantenimento dei livelli di fabbisogno energetico del'edificio ed essere caratterizzato da trasmittanza termica comparabile con quella del componente architettonico sostituito;
b. moduli progettati per garantire tenuta all'acqua e conseguente impermeabilizzazione della struttura edilizia sottesa;
c. moduli progettati per garantire tenuta meccanica comparabile con l'elemento edilizio sostituito.
Modalità di installazione
Per accedere a questa specifica tariffa, i moduli e i componenti fotovoltaici devono essere installati, come minimo, con le seguenti modalità:
1. i moduli devono sostituire componenti architettonici degli edifici;
2. i moduli devono comunque svolgere una funzione di rivestimento di parti dell'edificio, altrimenti svolta da componenti edilizi non finalizzati alla produzione di energia elettrica;
3. da un punto di vista estetico, il sistema fotovoltaico deve comunque inserirsi armoniosamente nel disegno architettonico dell'edificio.
Tariffe riservate agli impianti integrati con caratteristiche innovative
| Intervallo di potenza |
Tariffa corrispondente |
|
| kW |
€/kWh | |
| A) | 1≤P≤20 | 0,44 |
| B) |
20≤P≤200 | 0,40 |
| C) |
P>200 | 0,37 |
L'energia prodotta dagli impianti che entrano in esercizio nel 2012 e nel 2013 ha diritto alla tariffa prevista dalla tabella, decurtata del 2% all'anno (con arrotondamento alla terza cifra decimale).
Nota bene: un futuro decreto ministeriale, da emanare entro il 31 dicembre 2012, potrà aggiornare le tariffe per gli impianti che entreranno in esercizio successivamente al 31 dicembre 2013. In assenza di tale decreto, anche per gli anni successivi al 2013 si applicherà al decurtazione annuale del 2%.
Il premio per l'efficienza energetica degli edifici (solo in regime di Scambio sul posto)
Se si è scelto il regime di Scambio sul posto (condizione essenziale), si ha diritto ad un premio quando si effettuano interventi di efficientamento energetico dell'edificio o unità immobiliare, con certi risultati. E cioè se si ottiene una diminuzione di almeno il 10% nell'indice di prestazione energetica sia invernale che estiva.
Attenzione però: è necessario dotarsi di un Attestato di certificazione prima e dopo l'intervento, per dimostrare il risultato ottenuto.
In pratica:
1. Il soggetto responsabile dell'impianto si dota di un attestato di certificazione energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare su cui è ubicato l'impianto, che comprende l'indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche;
2. Il soggetto responsabile dell'impianto effettua interventi sull'involucro edilizio (tra quelli individuati nell'attestato di certificazione energetica) che ottengono una riduzione di almeno il 10% di entrambi gli indici di prestazione energetica estiva e invernale dell'intero edificio o dell'unità immobiliare, rispetto ai medesimi indici così come individuati nell'attestato di certificazione;
3. Il soggetto responsabile dell'impianto si dota infine di una nuova certificazione energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare, che dimostri come l'avvenuta esecuzione degli interventi abbia conseguito una riduzione del fabbisogno di energia, rispetto a quello individuato nella certificazione energetica di cui al punto 1).
• se si interviene su edifici di nuova costruzione, per i quali il titolo edilizio è stato ottenuto dopo l'entrata in vigore del Dm 6 agosto 2010, è possibile ottenere una maggiorazione del 30% della tariffa di riferimento. In questo caso è però necessario conseguire una riduzione della prestazione energetica sia per il raffrescamento estivo che per il riscaldamento invernale di almeno il 50% rispetto ai valori minimi prescritti dal Dpr 59/2009 (articolo 4, commi 2 e 3). Tale riduzione deve essere riportata nell'Attestato di certificazione energetica.
Per gli edifici parzialmente climatizzati, la produzione dell'impianto fotovoltaico che può accedere al premio "è quella riferibile all'impianto o porzione di impianto che sottende l'equivalente della superficie utile climatizzata".
Premi tariffari per specifiche zone
Hanno diritto ad un incremento del 5% della tariffa di riferimento gli impianti localizzati in zone classificate industriali, commerciali, cave o discariche esaurite, area di pertinenza di discariche o di siti contaminati (così come definiti dall'articolo 240 del dlgs 152/2006).
Semplificazioni autorizzative
Per la costruzione e l'esercizio di impianti integrati con caratteristiche innovative (e per le opere connesse) è sufficiente la DIA, a condizione che la superficie complessiva dei moduli non sia superiore a quella del tetto dell'edificio su cui i moduli sono collocati e che il proponente abbia titolo sulle aree o sui terreni interessati dalle opere e dalle infrastrutture connesse.
Nota bene: il Dlgs 115/2008 prevede un'ulteriore semplificazione per l'installazione di "impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi (...). Questi infatti, essendo considerati come interventi di manutenzione ordinaria, non sono soggetti a DIA ma necessitano di una semplice comunicazione preventiva al Comune.
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18 agosto 2000 n. 248
