Linee guida autorizzazioni

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Il quadro normativo e i contenuti del Dm 10 settembre 2010

Il Dlgs 29 dicembre 2003, n. 387 di attuazione della direttiva 2001/77/CE sulla promozione delle fonti energetiche rinnovabili  prevedeva all’articolo 12 comma 10 l’approvazione in Conferenza unificata di Linee guida per lo svolgimento del procedimento di autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili  su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e del Ministro per i beni e le attività culturali.

Tali Linee guida, in discussione da allora, sono state definitivamente approvate dalla Conferenza Unificata in data 8 luglio 2010 e pubblicate in Gazzetta ufficiale il 18 settembre, in allegato al Dm 10 settembre 2010 (vedi voce nel menu di destra).

Nota bene: le Linee guida riguardano esclusivamente gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, dunque non affrontano gli iter autorizzativi di impianti che producono soltanto energia termica (ad es. solare termico e sonde geotermiche a bassa temperatura, per i quali si vedano i link nel menu di destra).

Campo di applicazione delle Linee guida

Le modalità amministrative e i criteri tecnici delle Linee guida nazionali e regionali si applicano alle procedure per:
la costruzione e l'esercizio degli impianti sulla terraferma di produzione di energia elettrica alimentati da fonti energetiche rinnovabili;
gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione degli stessi impianti;
le opere connesse ed infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi impianti.

Le Linee guida nazionali non si applicano agli impianti offshore per i quali l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e previa concessione d'uso del demanio marittimo da parte della competente autorità marittima.

Struttura dei contenuti

Procedure per fonte, per taglia, per tipologia di impianto

Le Linee guida indirizzano i cittadini e gli operatori rispetto alle diverse procedure che il singolo impianto, la singola fonte e la singola taglia deve affrontare per ottenere l’autorizzazione.

E che possono così essere sintetizzati:

interventi assoggettati solo alla Comunicazione all’Ufficio tecnico del Comune, a sua volta eventualmente completata da concessioni, autorizzazioni, Valutazioni di impatto e di incidenza, ecc. (vedi le corrispondenti voci nel menu di sinistra);  

interventi assoggettati alla Procedura autorizzativa semplificata (PAS), introdotta dal Dlgs 28/2011 (vedi la corrispondente voce nel menu di sinistra);

Nota bene: pur avendo la PAS sostituito interamente la DIA/SCIA, lasciamo momentaneamente le pagine relative a queste due procedure, nell'ipotesi che non tutti i Comuni si siano attrezzati al nuovo dispositivo.

interventi assoggettati ad Autorizzazione unica, a sua volta eventualmente completata da concessioni, autorizzazioni, Valutazioni di impatto e di incidenza, ecc.  (vedi le corrispondenti voci nel menu di sinistra).

Requisiti, aree non idonee, misure compensative

Le Linee guida delineano inoltre gli altri criteri con i quali le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri soggetti implicati nei processi autorizzativi si devono confrontare con:

• i criteri per l'inserimento degli impianti nel paesaggio e sul territorio, anche mediante l'individuazione di aree non idonee per specifiche tipologie di impianti (vedi nel menu di sinistra "Autorizzazione unica" e poi "Inserimento paesaggistico");

• la definizione di misure compensative (vedi nel menu di sinistra "Autorizzazione unica" e poi "Misure compensative").

Recepimenti regionali e disposizioni transitorie

Molte Regioni, nei sette anni intercorsi tra il Dlgs 387/2003 e la pubblicazione delle Linee guida, si sono munite di normative autonome, non sempre compatibili con le indicazioni nazionali. Le Regioni si trovano ora a dover raccordare le esigenze nazionali con il “già fatto” a livello locale.

La Parte V delle Linee guida contiene le "disposizioni transitorie e finali", indispensabili per capire, ad esempio, in che modo le disposizioni delle Linee guida si applicano ai procedimenti autorizzativi in corso. Eccone in breve i contenuti.

Le Regioni hanno 90 giorni di tempo, a partire dal 3 ottobre  2010 (data di entrata in vigore delle Linee guida), per recepire le novità e adeguare i propri regolamenti alla disciplina nazionale.

Nota bene: nell'adeguare le proprie norme alle Linee guida nazionali, le Regioni hanno la possibilità di stabilire diverse tempistiche di presentazione della documentazione richiesta per l'istanza di Autorizzazione unica (vedi nel menu di sinistra "Autorizzazione unica" e poi "Documentazione").

In caso di mancato recepimento da parte delle Regioni entro i 90 giorni previsti, ai procedimenti autorizzatori in corso si applicano le Linee guida nazionali.
Ma c'è una importante eccezione: scaduti i 90 giorni, i procedimenti autorizzatori in corso possono considerarsi "conclusi" se "riferiti a progetti completi della soluzione di connessione di cui al punto 13.1, lett. f) della Parte III [delle Linee guida, ndr] e per i quali siano intervenuti i pareri ambientali prescritti".

Recita il punto 13.1, lett. f) della Parte III delle Linee guida:
"f) preventivo per la connessione redatto dal gestore della rete elettrica nazionale o della rete di distribuzione (...), esplicitamente accettato dal proponente; al preventivo sono allegati gli elaborati necessari al rilascio dell'autorizzazione degli impianti di rete per la connessione, predisposti dal gestore di rete competente, nonchè gli elaborati relativi agli eventuali impianti di utenza per la connessione, predisposti dal proponente. entrambi i predetti elaborati sono comprensivi di tutti gli schemi utili alla definizione della connessione".

Le Linee guida contengono anche una disposizione specifica per i procedimenti in corso al novantesimo giorno dall'uscita delle stesse Linee guida, ma non ancora completi della soluzione di connessione come sopra descritta. In tali casi, il proponente deve completare l'istanza per l''Autorizzazione unica con la documentazione ancora mancante. L'integrazione deve avvenire entro 90 giorni dal termine per l'adeguamento da parte della Regione alla disciplina nazionale, salvo richiesta di proroga per un massimo di ulteriori 30 giorni per comprovate necessità tecniche.

Se le integrazioni riguardano impianti soggetti a VIA, sono fatte salve le tempistiche e le procedure specifiche per la VIA, secondo quanto previsto dal Dlgs 152/2006 (vedi voce nel menu di sinistra).

Le incognite per le Regioni: il decreto sul burden sharing

Il problema dell'applicazione delle Linee guida a livello regionale è reso complesso da un'incognita ancora pendente: infatti le disposizioni regionali dovranno essere riviste alla luce del cosiddetto Burden sharing, la norma che suddividerà su base regionale il peso degli obbiettivi posti a livello europeo in termini di rinnovabili e efficienza energetica. Questo importante provvedimento, atteso da anni, è ancora latitante. Il Dlgs 28/2011, al comma 6 dell'articolo 37, ha previsto l’uscita di questo  provvedimento “entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto” [29 marzo 2011, ndr].

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