Connessione alla rete elettrica in media e bassa tensione

Le regole 2012 per rinnovabili e cogenerazione ad alto rendimento

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Il TICA, Testo Integrato delle Connessioni Attive: regole, procedure, adempimenti per la connessione alla rete (2012)

ATTENZIONE: il Tica (delibera ARG/elt 99/08) è stato recentemente modificato dalle delibere ARG/elt 148/11 e ARG/elt 187/11. Alcune novità, soprattutto di tipo procedurale, sono entrate in vigore il 1° gennaio 2012. Altre importanti novità, invece, tra cui segnaliamo l'introduzione di un corrispettivo per la connessione di impianti in aree critiche, entrano in vigore il 1° marzo 2012. Tutte le pagine di quest'area vengono puntualmente aggiornate alla versione vigente del Tica.

Connetttere un impianto alla rete elettrica è un presupposto fondamentale in tutti i casi in cui si intende scambiare o cedere energia alla rete, usufruendo degli eventuali meccanismi incentivanti previsti dall'attuale normativa. 
 
L'esigenza di arrivare a un testo unico delle regole tecniche, procedurali ed economiche per la connessione è stata tradotta in una serie di deliberazioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, che hanno portato infine alla redazione di un Testo Integrato delle Connessioni Attive (TICA).

Il Testo Integrato è contenuto nell’allegato A alla delibera ARG/elt 99/08, nella versione integrata e modificata dalle successive delibere 179/08, 205/08, 130/09, 125/10, 51/11, 148/11, 187/11. Non va dimenticata la delibera 124/10, che prevede l'istituzione del sistema Gaudì - Gestione delle anagrafiche uniche degli impianti di produzione di energia - ad oggi non ancora operativo (vedi menu di sinistra). Per consultare il documento completo, vedi “Delibera ARG/elt 99/08: Testo Integrato” nel menu di destra.

Nonostante che il TICA, anche in seguito alle numerose modifiche apportate dalla delibera 125/10, abbia mantenuto la sua struttura di base, vi vanno tuttavia segnalate le importanti novità che riguardano le garanzie finanziarie che i richiedenti devono prestare ai gestori di rete. Si consiglia al rigurado un'attenta lettura della pagina "Garanzie finanziarie, aree critiche e open season" nel menu di sinistra.

Riportiamo qui di seguito alcune delle principali disposizioni previste dal Testo Integrato che coinvolgono gli impianti alimentati da fonti rinnovabili e di cogenerazione ad alto rendimento, connessi in bassa e media tensione, rimandando alle voci nel menu di sinistra per tutti gli approfondimenti specifici e invece al testo della delibera (in particolare la Parte IV) per le altre tipologie di impianti e per le connessioni in alta e altissima tensione.

Prima ancora di procedere nell'approfondimento di tutti i passaggi procedurali, consigliamo di consultare la voce nel menu di sinistra "Come è fatto l'impianto di connessione": in questo modo sarà più chiaro che cosa si intende, ad esempio, quando si parla di "impianto di utenza per la connessione" o di "impianto di rete per la connessione".

A chi si applica il TICA

Il Testo Integrato regola i diritti e gli obblighi dei soggetti implicati nella procedura di connessione: il gestore di rete/impresa distributrice che fisicamente effettua la connessione e il soggetto richiedente.

Nota bene: nell'ultima versione del Tica, dopo le modifiche apportate dalla delibera 125/10, la definizione "impresa distributrice" risulta sostituita spesso dalla definizione "gestore di rete". Ricordiamo che, secondo lo stesso Tica, le imprese distributrici sono concessionarie "del servizio di distribuzione dell'energia elettrica", mentre i gestori di rete sono concessionari "del servizio di distribuzione o di trasmissione della rete elettrica". La definizione "gestore di rete", quindi, risulta più adatta a contemplare tutti i casi, comprendendo sia l'impresa distributrice competente sul territorio, sia il gestore della rete nazionale Terna S.p.a, che è concessionario del servizio di trasmissione in alta e altissima tensione.
 
Le regole del Testo Integrato riguardano:
 
• le richieste di nuove connessioni;
 
• le richieste di adeguamento di connessioni esistenti, in seguito alla realizzazione o alla modifica di impianti di produzione di energia elettrica.
 
Modalità e condizioni contrattuali per l'erogazione del servizio di connessione
 
I gestori di rete, sui propri siti internet, pubblicano le "Modalità e condizioni contrattuali per l'erogazione del servizio di connessione" (abbreviato in Mcc). Le Mcc, redatte in conformità a quanto previsto dall'articolo 3 del Tica, devono contenere una serie di informazioni procedurali utili al richiedente.
 
Per conoscere nel dettaglio i contenuti delle Mcc redatte dai gestori di rete, si veda il menu di destra.

Connessioni in media o bassa tensione

A seconda della potenza in immissione richiesta per la connessione, il Testo Integrato stabilisce che l'allacciamento debba avvenire in alta, media o bassa tensione (qui ci interessano prevalentemente la seconda e la terza opzione).
 
La potenza in immissione richiesta viene definita dal Testo Integrato come "il valore della potenza in immissione complessivamente disponibile dopo gli interventi da effettuare senza che l'utente sia disconnesso".
 
In altre parole, questo significa che l’utente si deve garantire la “dimensione del rubinetto” che gli serve perché non salti la  connessione nei momenti di massimo carico in immissione (la stessa cosa – ma al contrario – di quello che succede nelle nostre case quando un carico eccessivo di elettrodomestici fa saltare il contatore). In pratica, la potenza in immissione è quella massima che l’utente ritiene di poter immettere in rete. La quale può non coincidere con la potenza nominale dell’impianto. Ad esempio, nel caso del fotovoltaico, la potenza nominale è data dalla somma delle potenze di tutti i moduli, ma ciò che interessa ai fini della connessione non è la potenza dell’impianto, bensì la potenza in immissione in corrente alternata (CA), cioè la potenza nominale dell’inverter.
 
Nel caso di connessione alla rete di due o più impianti di produzione, che il Testo Integrato definisce "un lotto di impianti di produzione", la potenza in immissione richiesta "è pari alla somma delle potenze in immissione richieste per ciascun impianto di produzione appartenente al lotto". Per maggiori approfondimenti, si veda la voce "Connettere un lotto di impianti" nel menu di sinistra.

La tabella seguente indica il livello di tensione a cui viene erogato il servizio di connessione, a seconda della potenza in immissione richiesta.

Livello di tensione
Potenza
 Bassa tensione (BT)
 Fino a 100 kW
 Media Tensione (MT)  Fino a 6.000 kW
 
Per potenze in immissione richieste otre i 6.000 kW, la connessione avviene in Alta Tensione (AT) o Altissima Tensione (AAT). In questo caso, per le procedure di connessione si deve fare riferimento alla Parte IV del Tica.
 
Nota bene: il gestore di rete ha comunque la possibilità, in base a motivazioni di tipo tecnico, di erogare il servizio di connessione in bassa tensione per potenze in immissione richieste superiori a 100 kW e in media tensione per potenze in immissione richieste superiori a 6.000 kW.
La richiesta di connessione

La richiesta di connessione costituisce il primo passo dell'iter procedurale. Il Testo Integrato prevede esplicitamente che i gestori di rete trattino "in via prioritaria le richieste e la realizzazione delle connessioni di impianti di produzione da fonte rinnovabile e da cogenerativi ad alto rendimento rispetto agli altri impianti di produzione".
 
Nella richiesta di connessioneil richiedente deve fornire una serie di informazioni dettagliate sull’impianto. Le diverse imprese di distribuzione elaborano e pubblicano dei modelli standard per la richiesta di connessione, che devono essere in ogni caso conformi a quanto previsto dal Testo Integrato.

Tutte le informazioni contenute nella richiesta, servono al gestore di rete per elaborare un preventivo tecnico ed economico relativo alla connessione.

Per conoscere nel dettaglio tutti i dati e i documenti da allegare alla richiesta di connessione, vedi anche "La richiesta di connessione" nel menu di sinistra.
 
In caso di nuove connessioni
 
Le richieste di nuove connessioni vanno inoltrate:
 
all’impresa distributrice competente nell’ambito territoriale (Enel, ACEA, Hera, ecc.) se la potenza in immissione richiesta è inferiore a 10.000 kW;
 
a Terna, se la potenza in immissione richiesta è uguale o superiore a 10.000 kW.

In caso di adeguamento di una connessione esistente

Le richieste di adeguamento di una connessione esistente vanno presentate:
 
a Terna, se l'impianto di produzione e/o di consumo esistente è già connesso alla rete di trasmissione;
 
• all'impresa distributrice competente per ambito territoriale, se l'impianto di produzione e/o di consumo esistente è già connesso alla rete di distribuzione.

Se il richiedente non coincide con il titolare del punto di connessione esistente, il medesimo richiedente deve disporre di un mandato rilasciato dal soggetto titolare del predetto punto di connessione.
 
Il corrispettivo per la richiesta di connessione

Si tratta del corrispettivo per l'ottenimento del preventivo da parte del gestore di rete, che il richiedente deve versare all'atto della presentazione della richiesta di connessione. Il corrispettivo varia a seconda del valore della potenza richiesta in immissione, come da tabella seguente.
 
Corrispettivo 
per potenza richiesta
in immissione
 100 euro
 fino a 50 kW
 200 euro
 superiore a 50 kW e fino a 100 kW
 500 euro
 superiore a 100 kW e fino a 500 kW
 1.500 euro
 superiore a 500 kW e fino a 1.000 kW
 2.500 euro
 superiore a 1.000 kW

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Il preventivo per la connessione

Ricevuta la richiesta di connessione, il gestore di rete deve effettuare un sopralluogo, elaborare un preventivo e metterlo a disposizione del richiedente entro determinati limiti di tempo.
 
Tempo di messa
a disposizione
del preventivo

Valore della potenza
richiesta in immissione

 20 giorni lavorativi  Fino a 100 kW
 45 giorni lavorativi
 Da 100 kW fino a 1.000 kW
 60 giorni lavorativi
 Oltre i 1.000 kW
 
Oltre a indicare il corrispettivo per la connessione, il preventivo contiene una serie di informazioni relative alla tipologia, ai tempi dei lavori e agli adempimenti autorizzativi richiesti.
 
Nota bene: l'iter di connessione alla rete elettrica si intreccia con l'iter autorizzativo (autorizzazione unica, PAS, ecc.) richiesto per la realizzazione e l'entrata in esercizio dell'impianto di produzione. L'articolo 9 del Tica descrive in maniera dettagliata anche le modalità con le quali il richiedente può affidarsi al gestore di rete non solo per la predisposizione dei documenti ma anche per la gestione stessa dell'iter autorizzativo. Per maggiori approfondimenti, si veda la voce "Le procedure autorizzative" nel menu di sinistra.
 
Il preventivo ha una validità di 45 giorni lavorativi. Questo significa che il richiedente è tenuto, entro questo lasso di tempo, a comunicare al gestore di rete l’accettazione del preventivo, corredata della documentazione indicata all'articolo 7.6 del Tica.
 
Entro i 45 giorni di validità, il richiedente può chiedere al gestore di rete una modifica del preventivo. In questo caso, il richiedente, all'atto della richiesta della modifica del preventivo, versa al gestore di rete una cifra pari a metà del corrispettivo previsto per l'ottenimento del preventivo. Il gestore di rete, entro le tempistiche previste (20, 45 o 60 giorni a seconda della potenza in immissione richiesta), elabora un nuovo preventivo oppure rifiuta la richiesta di modifica del preventivo (in quest'ultimo caso deve evidenziarne le motivazioni).
 
Attenzione: secondo quanto stabilito all'articolo 40.7 del Tica, non si configura come una modifica del preventivo la riduzione della potenza in immissione richiesta che "sia al più pari al minimo tra il 10% della potenza precedentemente richiesta in immissione e 100 kW". Il richiedente deve in ogni caso darne evidenza al gestore di rete entro la data di completamento dell'impianto di produzione.
In tali circostanza, e solo nei casi in cui l'impianto di rete per la connessione non sia realizzato in proprio, entro 2 mesi dalla data di attivazione della connessione, il gestore di rete restituisce al richiedente la differenza tra il corrispettivo per la connessione versato e il corrispettivo per la connessione ricalcolato a seguito della riduzione della potenza in immissione richiesta.
 
Se il richiedente chiede una modifica del preventivo che comporta una soluzione tecnica per la connessione più costosa di quella inizialmente indicata dal gestore di rete e se tale soluzione risulta realizzabile, il corrispettivo per la connessione è pari alla somma tra:

• il corrispettivo per la connessione di cui all'articolo 12 inizialmente definito,
• e la differenza tra i costi convenzionali di cui all'articolo 13 attribuibili alla soluzione scelta dal richiedente e i costi convenzionali di cui all'articolo 13 attribuibili alla soluzione tecnica inizialmente indicata dal gestore di rete.
 
Per conoscere nel dettaglio tutte le informazioni contenute nel preventivo, vedi anche "Il preventivo per la connessione" nel menu di sinistra.

Il preventivo accettato può essere ulteriormente modificato a seguito di imposizioni derivanti dall'iter autorizzativo ovvero di atti normativi (anche di carattere regionale), ovvero per altre cause fortuite o di forza maggiore non dipendenti dalla volontà del richiedente opportunamente documentabili. In questi casi occorre seguire la procedura indicata all'articolo 7.8 del Tica.

Indennizzi automatici
 
Se il preventivo non viene elaborato e trasmesso al richiedente entro i tempi previsti, il gestore di rete deve corrispondere al richiedente un indennizzo di 20 euro al giorno per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Gli indennizzi automatici sono corrisposti dal gestore di rete al richiedente entro 30 giorni dalla data di effettuazione della prestazione richiesta per la quale è stato riscontrato un ritardo. In caso di mancata corresponsione dell'indennizzo automatico da parte del gestore di rete entro le predette tempistiche, l'indennizzo automatico da erogare é aumentato di 10 euro per ogni giorno lavorativo di ritardo. Se il ritardo nell'erogazione dell'indennizzo supera i 90 giorni solari, l'indennizzo automatico da erogare è aumentato di 40 euro per ogni giorno lavorativo di ritardo.

 Se il ritardo è superiore a 60 giorni lavorativi, il richiedente può segnalare il fatto all’Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, che ha facoltà di attivare delle procedure sostitutive per soddisfare il cliente e ulteriori sanzioni nei confronti del gestore di rete.

Validità del preventivo accettato e inizio dei lavori

A partire dalla data di comunicazione di accettazione del preventivo, il richiedente deve iniziare i lavori di realizzazione dell'impianto di produzione entro:

6 mesi nel caso di connessioni in bassa tensione;

12 mesi nel caso di connessioni in media tensione;
18 mesi nel caso di connessioni in alta e altissima tensione, fatti salvi ritardi causati dall'iter autorizzativo, cause di forza maggiore e cause non imputabili al richiedente.

Entro tali date, il richiedente deve trasmettere al gestore di rete una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante:
• l'avvenuto inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione, allegando eventuali comunicazioni di pari oggetto trasmesse alle autorità competenti, ovvero
• il mancato rispetto dei termini per l'inizio dei lavori di realizzazione dll'impianto di produzione, indicando la causa del mancato inizio e il tipo di procedimento autorizzativo al quale è sottoposto l'impianto di produzione, qualora la causa del mancato inizio dei lavori sia la mancata conclusione dei procedimenti autorizzativi.

Nel caso in cui le tempistiche non possa essere rispettate a causa della mancata conclusione dei procedimenti autorizzativi o per cause di forza maggiore  o non imputabili al richiedente, il medesimo richiedente deve trasmettere al gestore di rete, con cadenza periodica di 120 giorni, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante un aggiornamento dello stato di avanzamento dell'iter per la connessione, indicando:
a) il codice di rintracciabilità comunicato dal gestore di rete nel preventivo;
b) la causa del mancato inizio dei lavori per la realizzazione dell'impianto di produzione;
c) il tipo di procedimento autorizzativo al quale è sottoposto l'impianto di produzione, qualora la causa del mancato inizio dei lavori per la realizzazione dello stesso impianto sia la mancata conclusione dei procedimenti autorizzatori.

Le comunicazioni periodiche terminano dopo la trasmissione, al gestore di rete, della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuto inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione.

Attenzione: se la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà non viene inviata al gestore di rete entro le tempistiche previste, il gestore di rete sollecita il richiedente, secondo modalità che permettano di verificare l'avvenuto recapito. Il richiedente, entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione inviata dal gestore di rete, invia al medesimo gestore di rete la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, il cui contenuto non può comunque essere riferito a eventi avvenuti in data successiva a quella entro cui era tenuto ad inviare la dichiarazione. In caso contrario il preventivo decade. 


Il "vero" corrispettivo per la connessione
 
Il corrispettivo per la connessione è l'oggetto principale del preventivo e la parte più rilevante della spesa, quella che serve a coprire i costi dei lavori effettuati dal gestore di rete. Non deve essere confuso con il corrispettivo “per la richiesta di connessione”, che serve solo a ottenere il preventivo.

Per conoscere le modalità di calcolo del corrispettivo per la connessione, nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili e di cogenerazione ad alto rendimento, vedi anche "Il corrispettivo per la connessione" nel menu di sinistra.

Se il richiedente accetta il preventivo, deve inviare al gestore di rete – entro i 45 giorni di validità del preventivo stesso – una comunicazione di accettazione del preventivo, corredata da:

a) la documentazione che attesti il pagamento di quanto previsto all'atto di accettazione del preventivo (pari al 30% del corrispettivo per la connessione) e dell'eventuale istanza di cui ai commi 9.8 e 16.1 del Tica (istanza del richiedente al gestore di rete per curare in proprio gli adempimenti connessi alle procedure autorizzative per l'impianto di rete per la connessione e per gli eventuali interventi sulla rete esistente);
b) per impianti di potenza superiore a 20 kW, l'eventuale decisione di avvalersi del gestore di rete per il servizio di misura dell'energia elettrica prodotta, nel rispetto di quanto previsto dalla delibera n. 88/07;
c) nel caso in cui il punto di connessione debba essere asservito ad un impianto di produzione i cui prelievi saranno finalizzati esclusivamente all'attività di produzione di energia elettrica, l'eventuale decisione di avvalersi del gestore di rete per l'installazione e la manutenzione del misuratore dell'energia elettrica immessa e prelevata, nel rispetto di quanto previsto dal Testo integrato trasporto.
 
Possibilità di ulteriore modifica del preventivo: il preventivo accettato, per il quale il gestore di rete ha riservato la capacità di rete, può essere ulteriormente modificato, previo accordo tra il gestore di rete e il richiedente, nei casi in cui la modifica del preventivo non comporta alterazioni della soluzione tecnica per la connessione o al fine di proporre nuove soluzioni tecniche che tengano conto dell'evoluzione del sistema elettrico locale. È consentito lo spostamento dell'impianto di produzione, qualora tale spostamento sia direttamente attribuibile all'iter autorizzativo ovvero imputabile ad atti normativi (anche di carattere regionale), ovvero imputabile ad altre cause fortuite o di forza maggiore non dipendenti dalla volontà del richiedente e opportunamente documentabili.

Modalità di pagamento del corrispettivo
 
Il corrispettivo per la connessione viene versato dal richiedente al gestore di rete:
per il 30% all'atto di accettazione del preventivo (anche nel caso in cui il richiedente scelga di realizzare in proprio la connessione);

Nel caso di realizzazione in proprio della connessione, l'anticipo del 30% – maggiorato degli interessi legali – viene restituito al richiedente entro 60 giorni lavorativi dal completamento del collaudo e comunque non prima dell'atto di acquisizione delle opere realizzate. L'anticipo, sempre maggiorato degli interessi legali, viene restituito anche nei casi di mancato ottenimento delle autorizzazioni.

per il restante 70% all'atto della comunicazione di completamento delle opere strettamente alla realizzazione fisica della connessione.
 
In alternativa, i gestori di rete nelle proprie Mcc (Modalità e condizioni contrattuali per l'erogazione del servizio di connessione), fino a importi da loro individuati e comunque non superiori ai 2.000 €, possono prevedere un unico versamento del corrispettivo all'atto dell'accettazione del preventivo.
 
Nota bene: le modalità di pagamento del corrispettivo possono variare, rispetto a quanto sopra indicato, nel caso di centrai ibride e di impianti di cogenerazione al alto rendimento. Si vedano al riguardo i punti 12.7 e 12.8 del Tica.
Realizzazione e attivazione della connessione

A seguito dell'accettazione del preventivo, il richiedente è tenuto a realizzare le opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione, come indicate nel preventivo. Completate tali opere, il richiedente deve trasmettere al gestore di rete:

a) la comunicazione di completamento delle opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione;
b) l'attestazione di avvenuta registrazione dell'anagrafica impianto all'interno di Gaudì, rilasciata da Terna ai sensi dell'art.36, qualora non già trasmessa al medesimo gestore di rete;
c) la documentazione attestante il pagamento della quota del corrispettivo per la connessione (comma 6.3, lettera d).

I tempi di realizzazione della connessione da parte del gestore di rete devono essere al massimo di:

30 giorni lavorativi nel caso di lavori semplici

I lavori semplici, secondo la definizione dell’AEEG, consistono nella "realizzazione, modifica o sostituzione a regola d’arte dell’impianto del gestore di rete eseguita con un intervento limitato alla presa ed eventualmente al gruppo di misura”.

90 giorni lavorativi nel caso di lavori complessi, aumentato di 15 giorni lavorativi per ogni km di linea da realizzare in media tensione eccedente il primo chilometro

I lavori complessi, secondo la definizione dell’AEEG, “sono la realizzazione, modifica o sostituzione a regola d’arte dell’impianto del gestore di rete in tutti i casi non compresi nella definizione di lavori semplici”.

Per conoscere modalità, tempistiche e obblighi reciproci di comunicazione tra richiedente e gestore, si veda con attenzione la voce "Realizzazione e attivazione della connessione" nel menu di sinistra.

Ricordiamo ancora che è prevista per il richiedente la possibilità di realizzare in proprio la connessione alla rete elettrica. 
 
Per approfondire tutti i dettagli relativi a questa opzione, consulta la voce "Realizzare in proprio la connessione" nel menu di sinistra.

Indennizzi automatici

 
Se la realizzazione della connessione non avviene entro i tempi previsti, il gestore di rete deve corrispondere al richiedente un indennizzo “pari al valore massimo tra 20 euro al giorno e il 5% del totale del corrispettivo per la connessione” per ogni giorno lavorativo di ritardo nei lavori di realizzazione della connessione, fino a un massimo di 120 giorni lavorativi.
Gli indennizzi automatici sono corrisposti dal gestore di rete al richiedente entro 30 giorni dalla data di effettuazione della prestazione richiesta per la quale è stato riscontrato un ritardo. In caso di mancata corresponsione dell'indennizzo automatico da parte del gestore di rete entro le predette tempistiche, l'indennizzo automatico da erogare é aumentato di 10 euro per ogni giorno lavorativo di ritardo. Se il ritardo nell'erogazione dell'indennizzo supera i 90 giorni solari, l'indennizzo automatico da erogare è aumentato di 40 euro per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Se il ritardo è superiore a 120 giorni lavorativi, il richiedente il può segnalare il fatto all’Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, che ha facoltà di attivare delle procedure sostitutive per soddisfare il cliente e ulteriori sanzioni nei confronti del gestore di rete.
 
La risoluzione delle controversie

Nella fase di realizzazione o di esercizio della connessione, può accadere che il richiedente verifichi nel comportamento del gestore di rete scorrettezze o abusi tali da giustificare l’attivazione di una procedura di risoluzione delle controversie.

Il “regolamento per la risoluzione delle controversie tra produttori e gestori di rete” è contenuto nell’Allegato A della delibera ARG/elt 123/08. Non bisogna confondere le controversie, e le relative regolamentazioni che le disciplinano, con le “procedure sostitutive” previste in tutti quei casi in cui il preventivo per la connessione e la realizzazione della connessione avvengano con ritardi superiori rispettivamente a 60 e 120 giorni lavorativi.

Il ricorso alla risoluzione delle controversie si configura come la “scelta estrema” a problemi di varia natura (tecnici, economici, procedurali), di cui il produttore e il gestore di rete non siano riusciti a trovare una soluzione condivisa da entrambi.

Per l’attivazione della procedura di risoluzione della controversia, il produttore deve presentare un’apposita istanza alla Direzione Mercati dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas.

Per approfondire tutti dettagli relativi alla risoluzione delle controversie, si veda “Delibera ARG/elt 123/08” nel menu di destra.   

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