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Procedure detrazioni fiscali 55%

La procedura che consente il riconoscimento delle detrazioni di imposta al 55% per gli interventi di risparmio energetico sugli edifici esistenti implica precisi obblighi di documentazione (sia precedente che successiva ai lavori) e di comunicazione all’ente competente (ENEA) e all’ente fiscale competente (Agenzia delle Entrate).

Inoltre pone regole specifiche rispetto alla modalità di fatturazione dei fornitori, nonché di pagamento e di conservazione delle fatture.
Ci sono inoltre particolari regole che riguardano l'ammissibilità e le documentazioni delle spese condominiali alle detrazioni d'imposta (vedi menu di destra).

L’iter procedurale del 55% ha tre referenti diversi:

• La propria Regione, per quanto riguarda la certificazione energetica
La competenza di merito in tema di certificazione energetica degli edifici è regionale, ma è comunque obbligatoria in caso di richiesta di Detrazioni 55%. Nelle Regioni che non hanno regolato la materia si seguono le Linee guida nazionali sulla certificazione energetica (vedi menu di destra).
 
• L’Enea per quanto riguarda le comunicazioni tecniche sugli interventi
Una parte della documentazione necessaria per usufruire delle Detrazioni 55% va comunicata all’Enea in forma telematica: la Scheda informativa e l’Attestato di Qualificazione energetica.

• L’Agenzia delle Entrate per quanto riguarda la pratica fiscale
All’Agenzia delle Entrate va effettuata una comunicazione telematica sugli interventi effettuati. Inoltre, poiché la detrazione è un beneficio fiscale, tutta la pratica deve essere documentata in sede di dichiarazione dei redditi per consentire i controlli di merito fiscale. Vi è una parte della documentazione (l’Asseverazione di tecnico qualificato) che non va comunicata all’Enea, ma va conservata per i controlli.