Avviso importante: la scadenza 2011 e la proroga al 2012
Il pacchetto delle detrazioni 55% è stato introdotto dalla Finanziaria 2007 per quell'anno, e poi prorogato dalla Finanziaria 2008 fino al 2010. La Legge 13 dicembre 2010 n. 220, le aveva prorogate per un altro anno (31 dicembre 2011), apportando una modifica sostanziale: l'incentivo è spalmato su dieci anni, anziché cinque.
Le numerose sollecitazioni al governo per il proseguimento di questa misura, così idonea a favorire gli investimenti dei privati nella "ristrutturazione energetica" degli edifici esistenti, sono state recepite in extremis anche quest'anno con il Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 il quale ha disposto che si potrà accedere alle detrazioni fiscali del 55% fino al 31 dicembre 2012. L'impianto dell'incentivazione è il medesimo con una novità: è possibile detrarre anche le spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.
Il contenuto delle pagine è aggiornato secondo le modifiche intervenute, in vigore dal 1° gennaio 2012.
Dal 1° gennaio 2013 gli interventi di efficienza energetica saranno agevolati con la detrazione del 36%, prevista per le ristrutturazioni edilizie.
La procedura che consente il riconoscimento delle detrazioni di imposta al 55% per gli interventi di risparmio energetico sugli edifici esistenti implica precisi obblighi di documentazione (sia precedente che successiva ai lavori) e di comunicazione all’ente competente (ENEA) e all’ente fiscale competente (Agenzia delle Entrate).
Inoltre pone regole specifiche rispetto alla modalità di fatturazione dei fornitori, nonché di pagamento e di conservazione delle fatture.
Ci sono inoltre particolari regole che riguardano l'ammissibilità e le documentazioni delle spese condominiali alle detrazioni d'imposta (vedi menu di destra).
L’iter procedurale del 55% ha tre referenti diversi:
• La propria Regione, per quanto riguarda la certificazione energetica
La competenza di merito in tema di certificazione energetica degli edifici è regionale, ma è comunque obbligatoria in caso di richiesta di Detrazioni 55%. Nelle Regioni che non hanno regolato la materia si seguono le Linee guida nazionali sulla certificazione energetica (vedi menu di destra).
• L’Enea per quanto riguarda le comunicazioni tecniche sugli interventi
Una parte della documentazione necessaria per usufruire delle Detrazioni 55% va comunicata all’Enea in forma telematica: la Scheda informativa e l’Attestato di Qualificazione energetica.
• L’Agenzia delle Entrate per quanto riguarda la pratica fiscale
All’Agenzia delle Entrate va effettuata una comunicazione telematica sugli interventi effettuati. Inoltre, poiché la detrazione è un beneficio fiscale, tutta la pratica deve essere documentata in sede di dichiarazione dei redditi per consentire i controlli di merito fiscale. Vi è una parte della documentazione (l’Asseverazione di tecnico qualificato) che non va comunicata all’Enea, ma va conservata per i controlli.
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18 agosto 2000 n. 248
