Procedure detrazioni fiscali 55%

Documentazioni: Asseverazione del tecnico abilitato
Interventi da asseverare: Dm 19 febbraio 2007

In caso di richiesta di detrazione d’imposta 55%, gli interventi effettuati devono essere sottoposti all’Asseverazione di tecnico abilitato, cioè del documento che attesta la rispondenza dell’intervento ai requisiti richiesti dalla legge.

Quando per uno stesso edificio vengono effettuati diversi interventi detraibili, l’asseverazione può avere carattere complessivo e fornire i dati e le informazioni richieste in modo unitario.

Nota bene. L'asseverazione può anche:
• essere sostituita dalla "Dichiarazione di conformità al progetto" resa dal direttore lavori;
• essere esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento dei consumi energetici (comma 1, art. 28, legge 10/91), che il proprietario dell'edificio deve presentare in Comune insieme alla DIA.

ATTENZIONE: L’Asseverazione non va inviata all’ENEA come le altre documentazioni 55%, ma va allegata in copia alla dichiarazione dei redditi e conservata ed esibita a richiesta dell’amministrazione finanziaria.

 

Requisiti tecnici da asseverare per i diversi interventi:

COMMA 345 Finanziaria 2007

Interventi sulle strutture opache verticali (pareti) e orizzontali (pavimenti, solai, coperture)
Interventi su vetri e infissi (ad esclusione del punto successivo)

L’asseverazione deve riportare una stima del valore della trasmittanza originaria del componente su cui si interviene e dichiarare che, successivamente all’intervento, la trasmittanza del medesimo componente è inferiore o uguale ai valori riportati nell'allegato B del Dm 11 marzo 2008.

Attenzione: Il 1° gennaio 2010 sono entrati in vigore i limiti di trasmittanza, previsti dall'Allegato B, tabella 2.
Ma il Dm 26 gennaio 2010 interviene modificando tale tabella: i nuovi valori indicati  saranno richiesti  per le spese sostenute a partire dal 15 marzo 2010. I valori di trasmittanza delle finestre sono stati ritoccati verso il basso per le zone climatiche più calde (A e B) e verso l’alto per le zone climatiche più fredde (E e F), mentre sono rimasti inalterati per le zone C e D.
Per quanto riguarda le pareti (“strutture opache verticali”), i valori limite sono stati resi più stringenti; al contrario, diventano un po’ meno impegnativi i requisiti energetici per pavimenti e coperture (con l’unica eccezione delle coperture in zone climatiche E ed F, i cui valori rimangono inalterati).

Sostituzione di vetri comprensivi di infissi nelle singole unità immobiliari

Per questi interventi è prevista una Documentazione semplificata e una Comunicazione all'Enea semplificata (vedi voce Comunicazioni all'Enea).
L’asseverazione può essere sostituita da una certificazione dei produttori delle finestre (vetri + infissi), che attesti la rispondenza ai requisiti.
In mancanza di tale documentazione, interviene l’asseverazione del tecnico (come nel caso precedente).

Due casi particolari:
1. Nella "sostituzione di finestre comprensive di infissi" ricade anche la sostituzione dei soli vetri, con conservazione del telaio esistente, a condizione che l’infisso così assemblato rispetti i valori di trasmittanza richiesti dal Dm 11 marzo 2008 (e successive modifiche). Per la determinazione del valore di Uw sia nel caso dell’asseverazione del tecnico che della certificazione del produttore, si procederà alla stima (da valori noti in letteratura) del valore Uf del telaio esistente e al reperimento di quello del vetro Ug fornito dal produttore dell’elemento, e si calcolerà il valore di trasmittanza termica totale Uw dell’infisso, secondo le modalità note.

2. Secondo l'Enea, i portoni d'ingresso sono assimilati agli infissi e la documentazione richiesta è la stessa (certificazione del produttore o, in alternativa, asseverazione del tecnico). Ma l'Agenzia delle Entrate non si è ancora pronunciata definitivamente: vedi voce 55% finestre/infissi nel menu di destra.

 

COMMA 346 Finanziaria 2007

Installazione di pannelli solari

Per questi interventi è prevista una Documentazione semplificata e una Comunicazione all'Enea semplificata.

L’asseverazione può essere sostituita da una certificazione dei produttori dei pannelli. Questa deve attestare:

• il rispetto della normativa europea secondo le norme Uni En 12975 o Uni En 12976, rilasciata da un laboratorio accreditato. Sono equiparate alle norme UNI le norme En 12975 e En 12976 recepite da un organismo certificatore nazionale di un Paese membro dell'Unione europea o della Svizzera;

• che i pannelli solari e i bollitori impiegati sono garantiti per almeno cinque anni; che gli accessori e i componenti elettrici ed elettronici sono garantiti almeno due anni;

• che l'installazione dell'impianto è stata eseguita in conformità ai manuali di installazione dei principali componenti.

In mancanza di tale documentazione, interviene l’asseverazione del tecnico (come nei casi precedenti).

Per i pannelli solari realizzati in autocostruzione, in alternativa può essere prodotto l'attestato di partecipazione ad uno specifico corso di formazione da parte del soggetto beneficiario.


COMMA 347 Finanziaria 2007

Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione

L'asseverazione deve specificare che:

a) sono installati generatori di calore a condensazione ad aria o ad acqua con rendimento termico utile a carico pari al 100% della potenza termica utile nominale, maggiore o uguale a 93 + 2 log Pn, Dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del singolo generatore, espressa in kW, e dove per valori di Pn maggiori di 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW;
b) sono installate, ove tecnicamente compatibile, valvole termostatiche a bassa inerzia termica (o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata) su tutti i corpi scaldanti ad esclusione degli impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori a 45° C.

Per i soli interventi di sostituzione di impianti con nuovi impianti aventi potenza nominale del focolare maggiore o uguale a 100 kW, sono necessarie le seguenti ulteriori specificazioni:
a) che è stato adottato un bruciatore di tipo modulante;
b) che la regolazione climatica agisce direttamente sul bruciatore;
c) che è stata installata una pompa di tipo elettronico a giri variabili.

Nota bene: se le caldaie a condensazione hanno una potenza nominale non superiore a 100 kW, l'asseverazione può essere sostituita da una certificazione dei produttori delle caldaie e delle valvole termostatiche, che attesti il rispetto delle caratteristiche richieste.

Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompa di calore ad alta efficienza ovvero con impianti geotermici a bassa entalpia

L'asseverazione deve specificare che:

Sono installate pompe di calore che hanno un coefficiente di prestazione (Cop) e, qualora l'apparecchio fornisca anche il servizio di climatizzazione estiva, che hanno un indice di efficienza energetica (Eer) almeno pari ai valori minimi fissati nell'allegato I del Dm 19 febbraio 2007:
• se i lavori sono realizzati a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2009, è necessario riferirsi allo stesso allegato per i valori definiti all'anno 2009;
• se i lavori sono realizzati a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2010, è necessario riferirsi allo stesso allegato per i valori definiti all'anno 2010;
• il sistema di distribuzione è messo a punto e equilibrato in relazione alle portate.

Qualora siano installate pompe di calore elettriche dotate di variatore di velocità (inverter), i pertinenti valori di cui all'allegato I sono ridotti del 5%.

Nota bene: se le pompe di calore hanno una potenza nominale non superiore a 100 kW, l'asseverazione può essere sostituita da una certificazione dei produttori, che attesti il rispetto delle caratteristiche richieste.

Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti a biomasse

La singola sostituzione di impianto di riscaldamento con caldaie a biomasse non dà diritto alle detrazioni 55%. Il beneficio fiscale è acquisibile solo se la sostituzione rientra nella riqualificazione complessiva dell'intero edificio (comma 344). Si veda la voce Il caso caldaie a biomassa nel menu di destra).



COMMA 344
Finanziaria 2007

Interventi di riqualificazione energetica
(interventi impiantistici e strutturali che nel loro insieme riducono il fabbisogno energetico per il riscaldamento dell'intero edificio)

L'asseverazione deve specificare che l’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale risulta, grazie ai lavori effettuati, uguale o inferiore ai valori riportati dall'Allegato A del Dm 11 marzo 2008 (Valori limite di fabbisogno di energia primaria annua per la climatizzazione invernale).

Attenzione: il Dm 26 gennaio 2010 aggiunge, a partire dal 15 marzo 2010, una condizione extra da rispettare  quando si richiede  la detrazione 55% relativa al comma 344 ricorrendo alla sostituzione dell'impianto di riscaldamento con caldaie alimentate a biomassa. Vedi voce Il caso caldaie a biomassa nel menu di destra.

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