La Regione Friuli-Venezia Giulia e le province: quadro generale delle politiche energetiche
Superficie: 7.845 km²
Popolazione: 1.230.936 ab.
Capoluogo: Trieste
Province: Gorizia, Pordenone, Trieste, Udine
Comuni: 218
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IMPIANTI A FONTI RINNOVABILI |
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| FONTE | MW INSTALLATI | N°IMPIANTI |
| Fotovoltaico | 92,9 | 8.858 |
| Eolico | - | - |
| Idroelettrico | 491,1 | 162 |
| Geotermico | - | - |
| Biomasse e rifiuti | 23,1 | 7 |
Dati GSE aggiornati al 31/12/2010
Quadro normativo
La legge regionale 19 novembre 2002, n. 30 ha dettato disposizioni sulla programmazione regionale in materia di energia distribuendo i vari compiti in materia tra la Regione, le Province e i Comuni.Misure per l'efficienza energetica
Edifici: con la Lr 18 agosto 2005, n. 23 e successive modifiche la Regione ha dettato norme in materia di edilizia sostenibile e certificazione energetica degli edifici.
In attuazione della normativa, la Giunta regionale con delibera 24 settembre 2009, n. 2116 ha approvato il "Protocollo regionale Vea per la Valutazione della qualità energetica e ambientale degli edifici". Tale Protocollo è stato abrogato e sostituito con Dgr 27 ottobre 2011, n. 2055.
Con il decreto del Presidente della Regione 1° ottobre 2009, n. 0274/Pres è stato approvato il regolamento con le procedure per la certificazione Vea di sostenibilità energetico ambientale degli edifici.
La certificazione Vea doveva partire, dopo alcune proroghe, il 1° gennaio 2012. La legge finanziaria 2012 (Lr 18/2011), modificando la Lr 23/2005 ha cancellato l'obbligatorietà dell'applicazione della certificazione Vea a partire dal 1° gennaio 2012 nei casi di trasferimento a titolo oneroso e contratto di locazione, di locazione finanziaria, di affitto di azienda o rinnovo di tali contratti, mantenendo l'obbligo nei casi di contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici o nei quali il committente è un soggetto pubblico. Per quanto riguarda i trasferimenti di immobili con compravendita si applicano le norme nazionali (clausola con cui le parti sono informate degli adempimenti sulla certificazione energetica, obbligo negli annunci di vendita di indicare la classe energetica dell'edificio).
La certificazione Vea doveva partire, dopo alcune proroghe, il 1° gennaio 2012. La legge finanziaria 2012 (Lr 18/2011), modificando la Lr 23/2005 ha cancellato l'obbligatorietà dell'applicazione della certificazione Vea a partire dal 1° gennaio 2012 nei casi di trasferimento a titolo oneroso e contratto di locazione, di locazione finanziaria, di affitto di azienda o rinnovo di tali contratti, mantenendo l'obbligo nei casi di contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici o nei quali il committente è un soggetto pubblico. Per quanto riguarda i trasferimenti di immobili con compravendita si applicano le norme nazionali (clausola con cui le parti sono informate degli adempimenti sulla certificazione energetica, obbligo negli annunci di vendita di indicare la classe energetica dell'edificio).
Impianti termici: in materia di manutenzione e controlli degli impianti termici la Regione ha dettato disposizioni con la Lr 24/2001, modificata dalla Lr 6/2002, emanando poi il relativo regolamento attuativo (Dgr 28 agosto 2002, n. 2921).
Emissioni luminose: con la legge regionale 15/2007 sono state dettate misure per il contenimento dell’inquinamento luminoso e il risparmio energetico nelle illuminazioni per esterni.
Programmazione energetica
Il Friuli Venezia Giulia ha approvato il Piano energetico ambientale regionale con decreto del Presidente della Regione 21 maggio 2007, n. 0137/Pres. Il Piano delinea gli scenari spontanei e desiderati dell'energia nella Regione e indica gli obiettivi della politica energetica regionale, indicando poi i costi e gli incentivi per la realizzazione dello scenario energetico desiderato.
Autorizzazioni
Autorizzazione unica: la Regione non ha dettato norme regionali con riguardo al procedimento di autorizzazione unica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili ex Dlgs 387/2003.
Competenze: la Lr 30/2002 ha attribuito ai Comuni il rilascio delle autorizzazioni relative all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti rinnovabili con potenza inferiore a 10 Mw termici. Per impianti con potenza tra i 10 Mw e i 25 Mw termici i Comuni esercitano le funzioni amministrative in forma associata o mediante delega alle Province. Per impianti con potenza superiore a 25 Mw e fino a 50 Mw termici la competenza al rilascio delle autorizzazioni è della Provincia, mentre per impianti con potenza superiore a 50 Mw termici la competenza è della Regione. I Comuni hanno competenza in materia di certificazione energetica degli edifici e di controllo degli impianti termici nei Comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti. Per Comuni con popolazione inferiore la competenza è provinciale.
Acque: in materia di concessione di derivazioni di acqua pubblica la Regione ha emanato la Lr 3 luglio 2002, n. 16.
Per i testi di questi e degli altri provvedimenti regionali, consulta la voce Normativa regionale nel menù di destra.
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18 agosto 2000 n. 248
