Procedure 36%

ristrutturazioni edilizie

Avviso importante: dal 1° gennaio 2011 le detrazioni fiscali del 36% sono strutturali

La Finanziaria 2008 aveva rinnovato, non più per un singolo anno, ma fino a tutto il 2010, le agevolazioni tributarie in favore di chi effettuava interventi di recupero del patrimonio edilizio degli immobili esistenti, limitatamente alle case di abitazioni e parti comuni di edifici residenziali situati nel territorio dello Stato. La Finanziaria 2009 aveva esteso l'agevolazione al 2011, mentre la Finanziaria 2010 l'aveva ulteriormente prorogata a tutto il 2012.

Il Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, cosiddetto SalvaItalia, ha annullato la proroga al 2012 e ha reso stabili le detrazioni fiscali del 36% inserendole nel Dpr 917/86 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi).

Dal 1° gennaio 2012 questo tipo di detrazioni sono strutturali e definitive. Non hanno più scadenza.

Le procedure per accedervi, qui di seguito analizzate, non hanno subito modifiche.

Adempimenti per il riconoscimento della detrazione d'imposta 36% per le ristrutturazioni edilizie

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Non è più richiesta la comunicazione di inizio lavori
La documentazione da conservare
I dati da indicare nella dichiarazione dei redditi
La ritenuta d'acconto del 4%
Comunicazione alla Azienda Sanitaria Locale
IVA e fatturazioni
Pagamento mediante bonifico

Per fruire della detrazione Irpef 36% sulle spese di ristrutturazione i contribuenti sono tenuti ad osservare una serie di adempimenti.

Non è più richiesta la comunicazione di inizio lavori

Secondo quanto disposto dal Decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, i contribuenti che intendono usufruire della detrazione del 36%, non dovranno più inviare al Centro operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate la comunicazione preventiva di inizio lavori.

Lo stesso decreto dispone che occorre "indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell'immobile e se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione e a conservare ed esibire a richiesta degli uffici i documenti che saranno indicati in apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate."

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La documentazione da conservare

Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 2011/149646 ha recepito quanto disposto dalla normativa nazionale, prendendo atto della soppressione dell'obbligo di invio della comunicazione preventiva di inizio lavori al Centro operativo dell'Agenzia delle Entrate di Pescara. Il medesimo provvedimento ha recepito anche l'obbligo di conservare a cura del contribuente e esibire in caso di controllo la seguente documentazione:

• "le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (Concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori). Nel caso in cui la normativa non preveda alcun titolo abilitativo per la realizzazione di determinati interventi di ristrutturazione edilizia comunque agevolati dalla normativa fiscale: dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa edilizia vigente.

• per gli immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento

• ricevute di pagamento dell’imposta comunale sugli immobili, se dovuta

• delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori, per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali, e tabella millesimale di ripartizione delle spese

• in caso di lavori effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi, dichiarazione di consenso del possessore all'esecuzione dei lavori

• comunicazione preventiva indicante la data di inizio dei lavori all’Azienda sanitaria locale, qualora la stessa sia obbligatoria secondo le vigenti disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri (vedi oltre in questa pagina)

• fatture e ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute

• ricevute dei bonifici di pagamento".

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I dati da indicare nella dichiarazione dei redditi

Come precedentemente specificato, il Dl 70/2011 ha disposto l'obbligo di "indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell'immobile e se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione".

Nel modello Unico e nel modello 730 il contribuente ha un apposito spazio dove è possibile inserire questi dati, con i relativi allegati; gli stessi che prima doveva indicare e allegare alla comunicazione da inviare al Centro operativo di Pescara. E cioè:

• la copia della concessione, dell’autorizzazione o della comunicazione di inizio lavori, se previste dalla legislazione edilizia;

• i dati catastali (o, in mancanza, la fotocopia della domanda di accatastamento);

• la fotocopia delle ricevute di pagamento dell’ICI a decorrere dal 1997, se dovuta;

Se il contribuente che chiede di fruire della detrazione è un soggetto diverso da quello tenuto al pagamento dell’Ici (ad esempio, l’inquilino), non è necessario produrre le copie delle ricevute. Anche per i lavori eseguiti sulle parti comuni condominiali non va allegata la ricevuta di pagamento dell’Ici.

• la fotocopia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese nel caso in cui i lavori vengono eseguiti sulle parti comuni di edifici residenziali. Se in seguito l’importo dei lavori eseguiti dovesse superare quello inizialmente preventivato, sarà necessario trasmettere la nuova e ulteriore tabella di ripartizione delle spese allo stesso ufficio che ha ricevuto la comunicazione originaria;

• la dichiarazione del proprietario di consenso all’esecuzione dei lavori, nell’ipotesi in cui questi vengano eseguiti dal detentore dell’immobile (locatario, comodatario).

Nota bene: è possibile allegare, invece di tutta la documentazione richiesta, una autocertificazione, che dichiara che il contribuente è in possesso della documentazione, che tiene a disposizione in caso di controlli. Per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali, il singolo contribuente in luogo di tutta la documentazione prevista, può utilizzare una certificazione rilasciata dall’amministratore del condominio, in cui lo stesso attesti di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti e indichi la somma di cui il singolo contribuente può tenere conto ai fini della detrazione.

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La ritenuta d'acconto del 4%

Il 1° luglio 2010 era stata resa obbligatoria la ritenuta 10% ai beneficiari dei bonifici effettuati dai contribuenti per ottenere le detrazioni d’imposta del 55% o del 36%. La Legge 15 luglio 2011, n. 111, di conversione del Dl 6 luglio 2011, n. 98, all'articolo 23, comma 8 ha previsto una riduzione della ritenuta, dal 10% al 4%. Per maggiori informazioni, vedi la voce nel menu di destra.

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Comunicazione alla Azienda Sanitaria Locale

I soggetti interessati alla detrazione devono inviare all’Azienda sanitaria locale competente per territorio una comunicazione di inizio lavori. La comunicazione non deve essere effettuata in tutti i casi in cui i decreti legislativi relativi alle condizioni di sicurezza nei cantieri non prevedono l’obbligo della notifica preliminare alla Asl.

Secondo quanto disposto dal comma 1, articolo 99 del Dlgs 81/08, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, deve inviare all'Asl la notifica preliminare di inizio lavori nei seguenti casi:

• cantieri in cui e' prevista la presenza di piu' imprese, anche non contemporanea;

• se nel corso dello svolgimento dei lavori il cantiere, in cui operava un'unica impresa, ricorre alla prestazione d'opera di più imprese, occorre avvisare tempestivamente l'Asl con l'invio della notifica

• cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini/giorno.

La comunicazione deve essere inviata con raccomandata A.R. con le seguenti informazioni:

• generalità del committente dei lavori e ubicazione degli stessi;

• natura dell’intervento da realizzare;

• dati identificativi dell’impresa esecutrice dei lavori con esplicita assunzione di responsabilità da parte della medesima, in ordine al rispetto degli obblighi posti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro e contribuzione;

• data di inizio dell’intervento di recupero.

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IVA e fatturazioni

La Finanziaria 2010 ha reso permanente il regime agevolato dell'iva al 10% per le prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, realizzati su immobili residenziali.

In pratica si applica il 10% alla manodopera, mentre si applica il 20% ai prodotti acquistati. Tuttavia, se il fornitore dei beni e dei servizi è unico, come quasi sempre avviene, tutto l'importo può essere assoggettato al 10%. In quest'ultimo caso, l'Agenzia delle Entrate precisa che "qualora l’appaltatore fornisca beni di valore significativo l’aliquota ridotta si applica ai predetti beni soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi. Tale limite di valore deve essere individuato sottraendo dall’importo complessivo della prestazione, rappresentato dall’intero corrispettivo dovuto dal committente, soltanto il valore dei beni significativi".

Riportiamo qui di seguito un esempio tratto dalla Guida dell'Agenzia delle Entrate:

Costo totale dell’intervento 10.000 euro, di cui:
a) per prestazione lavorativa 4.000 euro;
b) costo dei beni significativi (ad esempio rubinetteria e sanitari) 6.000 euro.
Su questi 6.000 euro di beni significativi, l’Iva al 10% si applica solo su 4.000 euro, cioè sulla differenza tra l’importo complessivo dell’intervento e quello dei beni significativi (10.000 - 6.000 = 4.000).
Sul valore residuo (2.000 euro) l’Iva si applica nella misura ordinaria del 20%.

I beni significativi sono stati espressamente individuati dal decreto 29 dicembre 1999. Si tratta di:

• ascensori e montacarichi;

• infissi esterni e interni;

• caldaie;

• video citofoni;

• apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria;

• sanitari e rubinetteria da bagni;

• impianti di sicurezza.

Non si può applicare l’Iva agevolata al 10%:

• ai materiali o ai beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori;

• ai materiali o ai beni acquistati direttamente dal committente;

• alle prestazioni professionali, anche se effettuate nell’ambito degli interventi finalizzati al recupero edilizio;

• alle prestazioni di servizi resi in esecuzione di subappalti alla ditta esecutrice dei lavori. In tal caso la ditta subappaltatrice deve fatturare con Iva al 20% alla ditta principale che, successivamente, fatturerà la prestazione al committente con l’Iva al 10%, se ricorrono i presupposti per farlo.

Dichiarazione di responsabilità

Per poter assoggettare ad aliquota agevolata la prestazione d'opera o l’acquisto di beni è consigliabile richiedere (da parte dell'azienda che presta l'opera) o fornire (da parte del committente) una dichiarazione di responsabilità per l'applicazione dell'Iva agevolata.

Nel menu di destra è disponibile un esempio di tale dichiarazione.

Fatturazione

Al contrario di quanto accadeva in passato, per usufruire dell'iva agevolata al 10% non occorre più indicare in fattura il costo della manodopera utilizzata separato da quello dei beni acquistati.

Il Decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011 ha soppresso l'obbligo di indicare in fattura il costo della manodopera. Quindi, fino al 13 maggio 2011 nelle fatture relative alle spese detraibili doveva essere indicato il costo della manodopera in voce distinta da quella delle apparecchiature e materiali impiegati. Dopo il 13 maggio 2011 tale indicazione non è più necessaria.

Le fatture devono essere intestate allo stesso soggetto che richiede la detrazione.

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Pagamento mediante bonifico

Le spese detraibili devono essere pagate tramite bonifico bancario o postale da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che paga e il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.

I beneficiari devono allegare alla dichiarazione dei redditi dell'anno relativo ai lavori effettuati le fotocopie delle fatture e dei bonifici. Gli originali delle fatture e delle ricevute dei bonifici devono essere conservati ed esibiti a richiesta degli uffici finanziari.

 Per maggiori informazioni vedi la "Guida Agenzia delle Entrate", nel menu di destra.

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