Linee guida nazionali e Regolamenti

Certificazione energetica
I decreti applicativi del Dlgs 192
Con la legge 31 ottobre 2003, n. 306, recante “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2003”, il Parlamento ha delegato il Governo a recepire la direttiva 2002/91/Ce.

Il Governo ha esercitato tale delega con l’emanazione del Dlgs 19 agosto 2005, n. 192 “Attuazione della direttiva 2002/91/Ce relativa al rendimento energetico in edilizia”. Il decreto è stato modificato con l’emanazione del Dlgs 29 dicembre 2006, n. 311 “Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192”.
 
Il Dlgs 192/2005 prevedeva l’emanazione di diversi provvedimenti attuativi in relazione alla certificazione energetica degli edifici. E cioè:
 
• Un regolamento con le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici per la climatizzazione invernale e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, in materia di progettazione di edifici e di progettazione, installazione, esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici.
Il regolamento è stato varato con il  Dpr 2 aprile 2009, n. 59 "Rendimento energetico in edilizia", pubblicato in gazzetta ufficiale 10 giugno 2009.

• Un decreto ministeriale per l’emanazione delle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.
Il Dm Sviluppo economico del 26 giugno 2009 contiene le Linee guida e i loro numerosi allegati.
 
• Un regolamento con i criteri di riconoscimento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici e le ispezioni degli impianti di climatizzazione. 
Il Dlgs 115/2008 detta, nell'allegato III, i requisiti per i certificatori. Resterà valido fino alla pubblicazione del Dpr richiesto come attuativo dal Dlgs 192/2005.
 
Il Dpr 59/2009: criteri, metodi di calcolo, requisiti
 
Il primo tra i regolamenti previsti dalla 192/2005 ha visto la luce con il Dpr 2 aprile 2009, n. 59 (Gu del 10 giugno 2009). Esso definisce i criteri, i metodi di calcolo e i requisiti minimi per edifici e impianti termici, con riferimento alla climatizzazione estiva e invernale ed alla preparazione di acqua calda per usi sanitari.
Il Dpr 59/2009 si applica sia all'edilizia pubblica che a quella privata, anche nel caso di ristrutturazioni di edifici esistenti. Entra in vigore il 25 giugno 2009.
 
Ecco i principali contenuti del provvedimento:
 
Sono escluse le regioni che hanno  già legiferato (art. 6)
Riconoscendo la competenza delle Regioni e delle Province autonome in materia di efficienza energetica, il decreto stabilisce che le norme si applicano esclusivamente alle regioni che non hanno legiferato in materia di rendimento energetico in edilizia, e solo fino alla entrata in vigore di leggi regionali specifiche.  
 
Art. 6
1. (...) Le disposizioni del presente decreto si applicano per le Regioni e Province autonome che non abbiano ancora provveduto ad adottare propri provvedimenti in applicazione della direttiva 2002/91/Ce e comunque fino alla data di entrata in vigore dei predetti provvedimenti regionali.

2. (...) nel disciplinare la materia le Regioni e Province autonome (...) possono:
a) definire metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici, diverse da quelle di cui al comma 1 dell'articolo 3 ma che trovino in queste stesse metodologie indirizzo e riferimento;
b) fissare requisiti minimi di efficienza energetica più rigorosi attraverso la definizione di valori prestazionali e prescrittivi minimi inferiori a quelli di cui all'articolo 4, tenendo conto delle valutazioni tecnico-economiche concernenti i costi di costruzione e di gestione dell'edificio, delle problematiche ambientali e dei costi posti a carico dei cittadini con le misure adottate, con particolare attenzione alle ristrutturazioni e al contesto socio-economico territoriale.

3. (...) le Regioni e Province autonome che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano già provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/Ce adottano misure atte a favorire un graduale ravvicinamento dei propri provvedimenti (...). Le Regionie le Province autonome provvedono affinché sia assicurata la coerenza dei loro provvedimenti con i contenuti del presente decreto.

Obbligo di fonti rinnovabili per la produzione di energia nei nuovi edifici (art. 4, commi 22,23,24)
Per tutte le categorie di edifici, pubblici e privati, è obbligatorio l'utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia termica ed elettrica. In particolare nel caso di edifici di nuova costruzione o in occasione di nuova installazione di impianti termici o di ristrutturazione degli impianti termici esistenti, l'impianto di produzione di energia termica deve essere progettato e realizzato in modo da coprire almeno il 50% del fabbisogno annuo di energia primaria richiesta per la produzione di acqua calda sanitaria con l'utilizzo delle predette fonti di energia. Tale limite è ridotto al 20% per gli edifici situati nei centri storici.

Nota bene: le modalità applicative, le prescrizioni minime, le caratteristiche tecniche e costruttive degli impianti saranno  precisate con successivo provvedimento.
Però, l'eventuale impossibilità tecnica di rispettare le disposizioni dei commi 22/24 deve essere dettagliatamente illustrata nella relazione tecnica. In mancanza di tali elementi conoscitivi, la relazione è dichiarata irricevibile.
Non resta che augurarsi che il "successivo provvedimento" non tardi molto.

Nel caso di edifici di nuova costruzione, pubblici e privati, o di ristrutturazione degli stessi, è obbligatoria l'installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica.

 Non è specificata alcuna soglia minima di tali impianti.

Negli stessi casi è obbligatoria la predisposizione delle opere riguardanti l'involucro  e gli impianti, necessari a favorire il collegamento a reti di teleriscaldamento, nel caso di presenza di tratte di rete ad una distanza inferiore a metri 1.000, ovvero in presenza di progetti approvati nell'ambito di opportuni strumenti pianificatori.

 
Metodologie di calcolo (art. 3)
Fermo restando che il decreto si applica solo alle Regioni e province autonome sprovviste di normativa specifica, l 'art. 3 dichiara al  comma 1 che per le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici si adottano le norme tecniche nazionali a oggi disponibili (Uni/Ts 11300, parte prima e seconda).
 
 
Climatizzazione invernale nuovi edifici e ristrutturazione di (interi) edifici esistenti  (art. 4, comma 2)
Per gli edifici di nuova costruzione e nei casi di ristrutturazione di edifici esistenti, "si procede, in sede progettuale, alla determinazione dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale (Epi), e alla verifica che lo stesso risulti inferiore ai valori limite che sono riportati nella tabella di cui al punto 1 dell'allegato C al decreto legislativo 192/05" (vedi menu di destra).

Climatizzazione estiva nuovi edifici e ristrutturazione di (interi) edifici esistenti (art. 4, comma 3, 19, 20)
Per la prima volta compare, in un provvedimento nazionale, il riferimento al risparmio energetico per la climatizzazione estiva (escluso attualmente da ogni incentivo).

Per gli edifici di nuova costruzione e nei casi di ristrutturazione di edifici esistenti, si procede in sede progettuale alla determinazione della prestazione energetica per il raffrescamento estivo dell'involucro edilizio, che è pari al rapporto tra il fabbisogno annuo di energia (calcolata tenendo conto della temperatura di progetto estiva secondo la norma Uni/Ts 11300 — 1), e la superficie utile, per gli edifici residenziali, o il volume per gli edifici con altre destinazioni d'uso, e alla verifica che la stessa sia non superiore a:

a) per gli edifici residenziali di cui alla classe E1 (...) esclusi collegi, conventi, case di pena e caserme, ai seguenti valori:
1) 40 kWh/m2 anno nelle zone climatiche A e B;
2) 30 kWh/m2 anno nelle zone climatiche C, D, E, e F;

b) per tutti gli altri edifici ai seguenti valori:
1) 14 kWh/m3 anno nelle zone climatiche A e B;
2) 10 kWh/m3 anno nelle zone climatiche C, D, E, e F

Rispetto alla climatizzazione estiva, al comma 19 si prescrive inoltre che, al fine di limitare i fabbisogni energetici e di contenere la temperatura interna degli ambienti, nel caso di nuovi edifici e nel caso di ristrutturazioni totali di edifici esistenti, sia resa obbligatoria la presenza di sistemi schermanti esterni. Qualora se ne dimostri la non convenienza in termini tecnico-economici, detti sistemi possono essere omessi in presenza di superfici vetrate con fattore solare (Uni En 410) minore o uguale a 0,5. Tale valutazione deve essere evidenziata nella relazione tecnica.
E infine, negli stessi casi, il progettista valuta puntualmente e documenta l'efficacia dei sistemi filtranti o schermanti delle superfici vetrate, tali da ridurre l'apporto di calore per irraggiamento solare (comma 20).
 
NOTA BENE: il comma 2 del Dm specifica che "i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli impianti termici per la climatizzazione estiva e, limitatamente al terziario, per l'illuminazione artificiale degli edifici ... sono integrati con successivi provvedimenti." 
 
Trasmittanza termica per gli interventi di ristrutturazione o manutenzione straordinaria (art. 4, comma 4)
Per gli interventi consistenti in opere che prevedono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, rifacimento di pareti esterne, di intonaci esterni, del tetto o dell'impermeabilizzazione delle coperture, il valore della trasmittanza termica (U) per le strutture opache verticali, orizzontali o inclinate delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno, ovvero verso ambienti non dotati di impianto di riscaldamento, deve essere inferiore o uguale a quello riportato  nelle tabelle dell'allegato C al Dlgs 192/2005, in funzione della fascia climatica di riferimento.
 
Impianti termici (art 4, comma 5)
Nel caso di nuova installazione e ristrutturazione di impianti termici o sostituzione di generatori di calore, si procede al calcolo del rendimento globale medio stagionale dell'impianto termico e alla verifica che lo stesso risulti superiore al valore limite riportato al punto 5 dell'allegato C del Dlgs 192/05. Nel caso di installazioni di potenze nominali del focolare maggiori o uguali a 100 kW, è fatto obbligo di allegare alla relazione tecnica (...) una diagnosi energetica dell'edificio e dell'impianto, nella quale si individuano gli interventi di riduzione della spesa energetica, i relativi tempi di ritorno degli investimenti, e i possibili miglioramenti di classe dell'edificio nel sistema di certificazione energetica in vigore, e sulla base della quale sono state determinate le scelte impiantistiche che si vanno a realizzare.
 
Impianti a biomasse combustibili  (art. 4, comma 12 e 13)
Per la determinazione del fabbisogno di energia primaria dell'edificio, sono considerati impianti alimentati da fonte rinnovabile gli impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati a biomasse combustibili che rispettano i seguenti requisiti:
a) rendimento utile nominale minimo conforme alla classe 3 di cui alla norma Europea Uni En 303-5;
b) limiti di emissione conformi all'allegato IX alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, ovvero i più restrittivi limiti fissati da norme regionali, ove presenti;
c) utilizzano biomasse combustibili ricadenti fra quelle ammissibili ai sensi dell'allegato X alla parte quinta del  decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
 
Per gli edifici in cui è prevista l'installazione di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori alimentati da biomasse combustibili, solo nel caso di nuova costruzione o ristrutturazione totale di edifici esistenti, in sede progettuale si procede alla verifica che la trasmittanza termica delle diverse strutture edilizie opache e trasparenti, che delimitano l'edificio verso l'esterno o verso vani non riscaldati, non sia maggiore dei valori definiti nella pertinente tabella dell'allegato C al Dlgs 192/05.
 

Mera sostituzione di generatori di calore (art. 4, comma 6 e 7)
Si intendono rispettate tutte le disposizioni vigenti in tema di uso razionale dell'energia qualora coesistano precise condizioni di rendimento utile (vedi le specifiche tecniche nel testo del decreto).
Il punto c) del comma 6 precisa l'obbligo "salvo che ne sia dimostrata inequivocabilmente la non fattibilità tecnica (...) di almeno una centralina di termoregolazione programmabile per ogni generatore di calore e dispositivi modulanti per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali o nelle singole zone che, per le loro caratteristiche di uso ed esposizione possano godere, a differenza degli altri ambienti riscaldati, di apporti di calore solari o comunque gratuiti".
 
Dispositivi di regolazione automatica della temperatura (art. 4, comma 21)
Per tutti gli edifici e gli impianti termici nuovi o ristrutturati, è prescritta l'installazione di dispositivi per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali o nelle singole zone aventi caratteristiche di uso ed esposizioni uniformi, al fine di non determinare sovrariscaldamento per effetto degli apporti solari e degli apporti gratuiti interni.
 
Esenzione dal calcolo di fabbisogno annuo (art. 4, comma 8)
Quando il rapporto tra la superficie trasparente complessiva dell'edificio e la sua superficie utile è inferiore a 0,18, il calcolo del fabbisogno annuo di energia primaria può essere omesso, se gli edifici e le opere sono progettati e realizzati nel rispetto dei limiti fissati al comma 5, e sono rispettate precise prescrizioni impiantistiche (vedi le specifiche tecniche nel testo del decreto).
 
Edifici esistenti con più di 4 unità abitative (art. 4 comma 9 e 10)
In tutti gli edifici esistenti con un numero di unità abitative superiore a 4, e in ogni caso per potenze nominali del generatore di calore dell'impianto centralizzato maggiore o uguale a 100 kW:

- è preferibile il mantenimento di impianti termici centralizzati laddove esistenti; le cause tecniche o di forza maggiore per la trasformazione degli impianti termici centralizzati ad impianti con generazione di calore separata per singola unità abitativa devono essere dichiarate nella relazione.
- in caso di ristrutturazione o di installazione dell'impianto termico devono essere realizzati gli interventi necessari per permettere, ove tecnicamente possibile, la contabilizzazione e la termoregolazione del calore per singola unità abitativa. Gli eventuali impedimenti devono essere evidenziati nella relazione tecnica.

 
Relazione del progettista
Il progettista dovrà inserire i calcoli e le verifiche nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici. Il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare  la relazione presso le amministrazioni competenti secondo le disposizioni vigenti, in doppia copia, insieme alla denuncia dell'inizio dei lavori relativi alle opere.
 
 
Le Linee guida
 
Il  Dm 26 giugno 2009 definisce le Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici e gli strumenti di raccordo, concertazione e cooperazione tra lo Stato e le regioni. Per quest'ultima finalità  viene istituto un Tavolo di confronto e coordinamento presso il Ministero dello Sviluppo Economico (che verrà regolamentato con successivi provvedimenti).
 
Elementi essenziali del sistema di certificazione degli edifici
 
Nei pochi articoli del decreto si riassumono innanzitutto gli elementi essenziali del sistema di certificazione degli edifici, e cioè:

• i dati informativi, compresi i dati relativi all'efficienza energetica dell'edificio, i valori vigenti a norma di legge, i valori di riferimento o classi prestazionali che consentano ai cittadini di valutare e raffrontare la prestazione energetica dell'edificio in forma sintetica e anche non tecnica, i suggerimenti e le raccomandazioni in merito agli interventi più significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento della predetta prestazione;

• le norme tecniche di riferimento, conformi a quelle sviluppate in ambito europeo e nazionale;

• le metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici, compresi i metodi semplificati;

• i requisiti professionali e i criteri per assicurare la qualificazione e l'indipendenza dei soggetti preposti alla certificazione energetica degli edifici;

• la validità temporale massima dell'attestato e le prescrizioni relative all'aggiornamento dell'attestato.

 

Validità dell'Attestato di certificazione 

In merito all'Attestato di certificazione, il decreto stabilisce che:
 
•  l'Attestato ha validità di 10 anni
 
La validità non viene inficiata  da eventuali  aggiornamenti del decreto stesso, quali le disposizioni sulla climatizzazione estiva o l'illuminazione. E' invece inficiata nel caso non vengano rispettate le prescrizioni vigenti per le operazioni di controllo di efficienza energetica, comprese quelle per l'adeguamento  degli impianti di climatizzazione al servizio dell'edificio.
 
In caso di mancato adeguamento alle prescrizioni vigenti, l'Attestato decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata.
 
• l'Attestato deve essere obbligatoriamente aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione, edilizio e impiantistico, che modifica la prestazione energetica dell'edificio nei termini seguenti:
 
 - ad ogni intervento migliorativo a seguito di interventi di riqualificazione che riguardino almeno il 25% della superficie esterna dell'immobile.
-  ad ogni intervento migliorativo a seguito di interventi di riqualificazione degli impianti di climatizzazione e di produzione di acqua calda sanitaria quando si abbiano rendimenti più alti di almeno 5 punti percentuali rispetto ai sistemi preesistenti;
- ad ogni intervento di ristrutturazione impiantistica o di sostituzione di componenti o apparecchi che riduca la prestazione energetica dell'edificio.
 
• negli altri casi l'aggiornamento dell'Attestato è facoltativo.
 
 
Gli allegati
 
Oltre ad introdurre alcune specifiche tecniche a modifica del Dlgs 19 agosto 2005, n. 192, il decreto è poi completato da numerosi numerosi allegati, e cioè:
 
Allegato A: le vere e proprie "Linee guida nazionali per la certificazione energetica"
Vengono presentate le finalità, il campo di applicazione, le norme per la valutazione della prestazione degli edifici, le  diverse metodologie di riferimento nazionale per la determinazione della prestazione energetica degli edifici, i metodi di calcolo di riferimento nazionale, la metodologia di classificazione degli edifici, la procedura di certificazione energetica degli edifici e le modalità di autodichiarazione del proprietario.

Allegato 1: fornisce indicazioni per il calcolo della prestazione energetica di edifici non dotati di impianto di climatizzazione invernale e/o di produzione di acqua calda sanitaria.
 
Allegato 2: fornisce uno schema di procedura semplificata per la determinazione dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale dell’edificio.
 
Allegato 3: riepiloga l’utilizzo delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche in relazione agli edifici interessati, alle loro dimensioni e ai servizi energetici da determinare.
 
Allegato 4: esemplifica la classificazione energetica dell’edificio in relazione al servizio di climatizzazione invernale, a quello di produzione dell’acqua calda sanitaria e alla valutazione complessiva dei due servizi.
 
Allegato 5: riporta lo schema dell’Attestato di qualificazione energetica degli edifici, con il cruscotto delle prestazioni energetiche parziali e totali, la classe energetica proposta, il software utilizzato, i dati relativi al tecnico abilitato che lo redige.
 
Allegati 6 e 7 riportano lo schema dell’Attestato di certificazione energetica rispettivamente per gli edifici residenziali e non residenziali.
L'attestato si apre con la classe energetica attribuita all'unità immobiliare e le relative prestazioni energetiche. Segue la classificazione energetica globale e quella parziale, i dati sulla progettazione e la costruzione, i dati sul soggetto certificatore, i sopralluoghi, i dati di ingresso e il software utilizzato.


Il regolamento con i criteri sui certificatori

Il Dlgs 115 del 30 maggio 2008 detta, nell'allegato III, i requisiti per i certificatori. Dal  punto di vista giuridico, il Dlgs 115 non completa l'iter applicativo richiesto dal Dlgs 192 , il quale prevede un ulteriore Dpr relativo ai certificatori. Ma all'articolo 18, il Dlgs 115 stesso specifica che fino al momento del varo di tale decreto, si applica l'allegato.

"...ai fini di dare piena attuazione a quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, in materia di diagnosi energetiche e certificazione energetica degli edifici, nelle more dell'emanazione dei decreti ...e fino alla data di entrata in vigore degli stessi decreti, si applica l'allegato III al presente decreto legislativo."

L'allegato III, inquadra così i soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici:

1. Sono abilitati ai fini dell'attività di certificazione energetica, e quindi riconosciuti come soggetti certificatori i tecnici abilitati, così come definiti al punto 2.

2. Si definisce tecnico abilitato un tecnico operante sia in veste di dipendente di enti ed organismi pubblici o di società di servizi pubbliche o private (comprese le società di ingegneria) che di professionista libero od associato, iscritto ai relativi ordini e collegi professionali, ed abilitato all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente. Il tecnico abilitato opera quindi all'interno delle proprie competenze. Ove il tecnico non sia competente nei campi sopra citati (o nel caso che alcuni di essi esulino dal proprio ambito di competenza), egli deve operare in collaborazione con altro tecnico abilitato in modo che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali su cui è richiesta la competenza.

Ai soli fini della certificazione energetica, sono tecnici abilitati anche i soggetti in possesso di titoli di studio tecnico scientifici, individuati in ambito territoriale da Regioni e Province autonome, e abilitati dalle predette amministrazioni a seguito di specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici con superamento di esami finale. I predetti corsi ed esami sono svolti direttamente da Regioni e Province autonome o autorizzati dalle stesse amministrazioni.

3. Ai fini di assicurare indipendenza ed imparzialità di giudizio dei soggetti certificatori, i tecnici abilitati, all'atto di sottoscrizione dell'attestato di certificazione energetica, dichiarano:

• nel caso di certificazione di edifici di nuova costruzione: l'assenza di conflitto di interessi (non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell'edificio da certificare);

• nel caso di certificazione di edifici esistenti: l'assenza di conflitto di interessi, ovvero di non coinvolgimento diretto o indiretto con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati, nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente.

4. Qualora il tecnico abilitato sia dipendente od operi per conto di enti pubblici ovvero di organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell'energia e dell'edilizia, il requisito di indipendenza  è da intendersi superato dalle stesse finalità ii perseguimento di obiettivi di interesse pubblico proprie di tali enti ed organismi.

5. Per gli edifici già dotati di attestato di certificazione energetica, sottoposti ad adeguamenti impiantistici, compresa la sostituzione del generatore di calore, l'eventuale aggiornamento dell'attestato di certificazione... può essere predisposto anche da un tecnico abilitato dell'impresa di costruzione e/o installatrice incaricata dei predetti adeguamenti.

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