Attenzione: il Dm 5 settembre 2011 ha previsto una nuova "forma" di Certificati Bianchi riservati alla cogenerazione ad alto rendimento e gestiti dal Gestore dei Servizi energetici. In queste pagine non ci occupiamo di questi, ma delle procedure per accedere ai Certificati Bianchi "classici", gestiti dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas.
Per le procedure dei "nuovi" Certificati Bianchi pensati per la Cogenerazione ad alto rendimento, vedi voce menu di destra.
Questa sezione contiene le modifiche apportate dall nuove Linee guida varate dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas il 28 ottobre 2011 e in vigore dal 1° novembre 2011.
I soggetti che realizzano gli interventi di efficienza energetica ammessi dal Dm 20 luglio 2004 (allegato 1), hanno diritto al rilascio di un numero di Certificati pari al risparmio realizzato.
Per esercitare questo diritto, i beneficiari (soggetti obbligati e soggetti volontari) devono realizzare progetti specifici, secondo tipologie definite dalla legge (vedi anche "I Certificati Bianchi", nel menu di destra).
Una volta definito il progetto di intervento, esso deve essere sottoposto per approvazione all’Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (vedi "Approvazione dei progetti", menu di sinistra).
Nota bene: Un progetto può essere articolato in più interventi di efficienza energetica; da ciò deriva che diversi interventi possono essere aggregati in un unico progetto. Con questi limiti: i progetti che includono interventi i cui risparmi richiedono metodi di valutazione diversi tra loro (vedi "Certificati Bianchi" nell menu di destra) possono essere accorpati in un unico progetto solo se realizzati presso un unico cliente partecipante. Nel caso in cui, invece, il metodo di valutazione utilizzato è lo stesso, gli interventi possono essere riuniti in un unico progetto anche se i clienti beneficiari degli interventi sono diversi.
Successivamente, il soggetto dovrà ottenerne la verifica e certificazione (vedi "Verifica e certificazione" nel menu di sinistra).
Il ruolo del gestore dei mercati energetici
Dopo aver verificato e certificato i risparmi, l'Autorità dà mandato al Gestore dei Mercati Energetici di emettere i titoli a favore degli aventi diritto.
Il Gestore dei Mercati Energetici (GME) è una società per azioni controllata al 100% dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE), a sua volta controllata al 100% dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Al Gestore del Mercati Energetici è affidata l'organizzazione e la gestione economica del mercato elettrico, nonché del mercato dei Certificati Bianchi e dei Certificati Verdi.
Presso il Gestore è operante un Registro dei TEE elettronico, al quale sono tenuti a iscriversi sia i soggetti obbligati che i soggetti volontari. Ad ogni utente registrato viene assegnato un “conto proprietà” di natura elettronica, dove vengono "depositati" i titoli corrispondenti ai risparmi verificati e certificati dall'Autorità.
La cadenza temporale secondo cui vengono rilasciati i Certificati varia a seconda che si tratti di:
● progetti standardizzati (rilascio semestrale)
● progetti analitici (rilascio semestrale)
● progetti a consuntivo (il rilascio segue i tempi di presentazione delle richieste di verifica indicate nel programma approvato dall'Autorità o da un soggetto da essa delegato)
Per le tipologie dei progetti vedi la voce "I Certificati Bianchi", nel menu di destra.
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18 agosto 2000 n. 248
