Procedure detrazioni fiscali 55%

Documentazioni: la scheda informativa
Allegato E, Dm 19 febbraio 2007 e Allegato F, Dm 7 aprile 2008.

 Scheda informativa: Allegato E

Gli elementi per la scheda informativa relativa agli interventi di riqualificazione energetica sono contenuti nell'allegato E del Dm 19 febbraio 2007. Nella scheda, che deve essere compilata da un tecnico abilitato, sono riassunti i dati principali relativi all'intervento o agli interventi realizzati.

La scheda contiene:

• le informazioni salienti riguardanti il soggetto beneficiario delle detrazioni 55%,
• l'edificio o unità immobiliare interessati,
• il tipo di interventi effettuati,
• i costi sostenuti,
• il conseguente risparmio di energia conseguito.

La scheda informativa fa parte della documentazione obbligatoria da trasmettere all'ENEA.

Scheda informativa semplificata pannelli solari e finestre: Allegato F
(sostitutiva dell’Attestato di qualificazione energetica)

All’applicazione di pannelli solari e alla sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità abitative è dedicata una specifica scheda informativa, dettata dall’Allegato F del Dm 7 aprile 2008. Questi interventi sono esentati dalla comunicazione di Attestato di qualificazione energetica: basta dunque inoltrare all'Enea questa scheda informativa semplificata.

Nota bene: la scheda informativa semplificata può essere compilata e inviata direttamente da chi beneficerà della detrazione. Contrariamente alle altre documentazioni, dunque, non è necessario l'intervento di un “tecnico abilitato”.

Si ricordi inoltre che questi due tipi di intervento (pannelli solari e finestre) sono sempre riferiti alla singola unità abitativa. Se si interviene su più appartamenti o unità, bisognerà compilare un allegato F per ognuno.

Nota bene: nella “sostituzione di finestre comprensive di infissi” ricade anche la sostituzione dei soli vetri, con conservazione del telaio esistente. In questo caso nel trasmettere all’Enea l’allegato F, è necessario scegliere l’opzione “nessuna sostituzione telaio”, compilando gli altri campi come di consueto.

Nota bene: anche i portoni d'ingresso sono assimilati agli infissi e la documentazione richiesta è la stessa. In particolare in questo caso nella compilazione dell’allegato F, nel campo relativo al telaio si indicheranno le caratteristiche sia del serramento esistente che di quello di nuova installazione, scegliendo l’opzione "nessuna" nel campo relativo al vetro.

 
Lo strano caso degli impianti termici

Il Dm 6 agosto 2009 ha previsto che anche la sostituzione di impianti termici con caldaie a condensazione, pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia (con lavori chiusi dopo il 15 agosto 2009, data di pubblicazione del Dm) venga esentata dall’Attestato di qualificazione energetica. Ma, contrariamente al caso finestre e pannelli solari non è stata predisposta una specifica scheda informativa semplificata. Per il momento, rispetto a questi interventi, l'Enea ritiene che ci si debba riferire comunque alla normale scheda informativa contenuta nell’allegato E (vedi sopra).

Segnala l'Enea: "si ritiene che ... coloro che completeranno i lavori a partire dal 15/8 (del 2009, ndr) siano soggetti a compilare e ad inviare all'Enea il solo allegato E, lasciando in bianco l'allegato A e selezionando solo la casella in calce a detto allegato in cui si dichiara di aver letto il tutto".
L'Enea aggiunge poi: "si ricorda anche che è compito dell'utente indicare sull'allegato E il risparmio energetico previsto in seguito all'intervento e che detto allegato non necessita della firma di un tecnico ma solo quella dell'utente finale."
Dunque, mentre normalmente per l'allegato E è previsto l'intervento di un tecnico abilitato, in questo caso basta la compilazione del beneficiario della detrazione.
Sta di fatto però che l'allegato E chiede di quantificare il risparmio annuo di energia in fonti primarie previsto con l'intervento e il normale cittadino non ha competenze tecniche tali da poter soddisfare da solo quanto richiesto.
In una successiva precisazione, l'Enea fornisce un suggerimento piuttosto sorprendente, ma utile, che riportiamo: 

"Il calcolo dovrebbe, a rigore, essere effettuato seguendo le direttive del DPR 59/2009 e applicando le norme UNI TS 11300. Tuttavia, nello spirito di semplificazione previsto dalla legge 99/09 che non prevede più l'assistenza obbligatoria di un tecnico per gli interventi afferenti al comma 347 della Finanziaria 2007, ai fini della detrazione fiscale e in prima approssimazione, per quanto riguarda la voce da compilare sull'allegato E, si possono ipotizzare i risparmi indicati nell'esempio di calcolo semplificato pubblicato su questo sito (dell'Enea, ndr) alla sezione "Per i tecnici". Si tenga presente che detto esempio vale per un appartamento tipo di 82 mq. Per un appartamento di metratura inferiore si può tuttavia tenere fermo il risparmio ivi indicato. Per un appartamento di superficie tra 82 e 164 mq, il risparmio va calcolato in proporzione. Se invece stiamo trattando di un edificio mono, bi o trifamiliare, il risparmio in linea di massima va raddoppiato rispetto a quello previsto nel caso di un appartamento. Oltre 164 mq e per qualsiasi altra tipologia di immobile, il risparmio va calcolato in maniera rigorosa. Infine ricordiamo che se ci si vuole comunque avvalere dell'aiuto di un tecnico, il compenso è ancora detraibile al 55%."
 

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