Emilia Romagna

Certificazione energetica
La legge regionale sulla certificazione energetica
Con la Deliberazione Assemblea legislativa 4 marzo 2008, n. 156 - come modificata dalla Dgr 21 settembre 2009, n. 1390 e dalla Deliberazione Assemblea legislativa 6 ottobre 2009, n. 255 - la Regione ha adottato le norme per la certificazione energetica degli edifici definendo le prestazioni minime, la metodologia di calcolo e i criteri e le modalità per il rilascio dell'Attestato di Certificazione Energetica.
 
L'Attestato di Certificazione Energetica deve essere rilasciato da un soggetto accreditato e deve riportare:
• i dati relativi all'efficienza energetica propri dell'edificio e degli impianti;
• i valori vigenti a norma di legge;
• i valori di riferimento o classi prestazionali che consentono ai cittadini di valutare e confrontare la prestazione energetica dell'edificio.
 
L'attestato deve essere corredato da suggerimenti in merito agli interventi più significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento del rendimento energetico dell'edificio. È possibile, inoltre, riportare indicazioni utili circa le modalità di comportamento dell’utenza che possono influenzarne il rendimento.
 
L'obbligo della certificazione

L’obbligo della certificazione è prevista in caso di:
 
• nuova costruzione (certificazione edificio intero):
gli edifici di nuova costruzione devono essere dotati di Attestato di Certificazione Energetica a cura del costruttore.

• ristrutturazione (certificazione edificio intero):
devono essere dotati di Attestato di Certificazione Energetica a cura del costruttore:
- gli edifici oggetto di demolizione totale e ricostruzione;
- gli edifici oggetto di interventi di ristrutturazione integrale con superficie utile superiore a 1.000 metri quadrati.
 
• compravendita (anche singole unità immobiliari)
in caso di compravendita di un intero immobile o di singole unità immobiliari, l’Attestato di Certificazione Energetica deve essere prodotto a cura del venditore e allegato al contratto, in originale o in copia autenticata.

La certificazione delle singole unità immobiliari deve essere effettuata in conformità a quanto stabilito nell'Allegato 8 alla Deliberazione Assemblea legislativa 156/2008.
 
• locazione (anche singole unità immobiliari):
in caso di locazione di un intero immobile o di singole unità immobiliari, l’Attestato di Certificazione Energetica è obbligatorio a partire dal 1° luglio 2010; deve essere prodotto a cura del proprietario, che deve consegnarlo al locatario in copia conforme all'originale.

La certificazione delle singole unità immobiliari deve essere effettuata in conformità a quanto stabilito nell'Allegato 8 alla Deliberazione Assemblea legislativa 156/2008.
 
• edilizia pubblica:
negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, la certificazione energetica si applica:
- in caso di stipula o rinnovo di tutti i contratti relativi alla gestione degli edifici e degli impianti termici;
- in caso di stipula o rinnovo di tutti i contratti relativi alla realizzazione di programmi di miglioramento dell'efficienza energetica, anche attraverso il ricorso a società di servizi energetici (ESCO).
L'Attestato di Certificazione Energetica deve essere prodotto a cura dell'aggiudicatario e entro i primi sei mesi dalla data di stipula o rinnovo del contratto.
Nei medesimi edifici, l'ACE deve essere aggiornato, senza oneri a carico del committente, entro i 180 giorni successivi alla realizzazione di qualunque intervento che comporti la modifica:
- del rendimento energetico dell'edificio o dell'unità immobiliare;
- del rendimento degli impianti.
L'ACE deve essere facilmente visibile al pubblico. Inoltre, possono essere esposte targhe o indicatori simili che attestino:
- l'appartenenza degli edifici alle specifiche classi di rendimento energetico;
- la temperatura raccomandata;
- le temperature reali per gli ambienti interni;
- eventualmente altre grandezze, come l'entità delle emissioni di gas ad effetto serra unitarie o totali.
 
• richiesta incentivi (certificazione parziale o edificio intero):
L'ACE è necessario per accedere agli incentivi ed alle agevolazioni regionali (di qualsiasi natura), finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche dell'unità immobiliare, dell'edificio o degli impianti.
 
Sono esclusi dall'obbligo di certificazione:
 
• gli immobili tutelati dal codice dei beni culturali e del paesaggio;
• gli immobili di valore storico architettonico;
• gli edifici di pregio storico-culturale e testimoniale individuati dalla pianificazione urbanistica, nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe una alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici;
• i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
• i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati;
• gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell'edificio, anche se utilizzati, in parte non preponderante, per usi energetici tipici del settore civile, fermo restando l'osservanza delle norme urbanistiche ed edilizie.
 
Validità
 
L'Attestato di Certificazione Energetica, per essere valido, deve essere rilasciato da un soggetto accreditato (vedi voce corrispondente nel menu di sinistra).
Una volta emesso, l'Attestato di Certificazione Energetica ha una validità massima di 10 anni e deve essere aggiornato ad ogni intervento che modifichi:
 
• la prestazione energetica dell'edificio
 
In seguito a ristrutturazione, l'ACE deve essere aggiornato:
- ad ogni intervento migliorativo della prestazione energetica a seguito di interventi di riqualificazione che riguardino almeno il 25% della superficie esterna dell'immobile;
- ad ogni intervento migliorativo della prestazione energetica a seguito di interventi di riqualificazione degli impianti di climatizzazione e di produzione di acqua calda sanitaria che prevedono l'installazione di sistemi con rendimenti più alti di almeno 5 punti percentuali rispetto ai sistemi preesistenti;
- ad ogni intervento di ristrutturazione o di sostituzione di componenti o apparecchi che, fermo restando il rispetto delle norme vigenti, possa ridurre la prestazione energetica dell'edificio;
- facoltativo in tutti gli altri casi.
 
• la prestazione energetica dell'impianto di climatizzazione, tenendo conto degli esiti dei controlli di efficienza energetica come prescritto dal punto 8.8 della Deliberazione Assemblea legislativa 156/2008.
 
Il punto 8.8 della Deliberazione Assemblea legislativa 156/2008 prevede che i controlli dei valori di emissione, con evidenziati i dati relativi al rendimento energetico degli impianti di riscaldamento, sono considerati equivalenti ai controlli di efficienza energetica. La Regione prevede che i controlli devono essere effettuati almeno con le seguenti scadenze temporali:
• ogni anno, normalmente all'inizio del periodo di riscaldamento, per gli impianti alimentati a combustibile liquido o solido, indipendentemente dalla potenza, ovvero alimentati a gas metano o Gpl di potenza nominale del focolare maggiore o uguale a 35 kW;
• ogni due anni per gli impianti, diversi da quelli individuati al punto a), di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW dotati di generatori di calore con un'anzianità di installazione superiore a quattro anni e per gli impianti dotati di generatore di calore ad acqua calda a focolare aperto installati all'interno di locali abitati, in considerazione del maggior sporcamento delle superfici di scambio dovuto ad un'aria comburente che risente delle normali attività che sono svolte all'interno delle abitazioni;
• ogni quattro anni per tutti gli altri impianti.
I controlli dei valori di emissione con evidenziati i dati relativi al rendimento energetico, di cui all'articolo 284, comma 2, del Dlgs 152/2006, sono considerati equivalenti ai controlli di efficienza energetica.
 
Attenzione: l'ACE rimane valido nel corso dei dieci anni solo se sono rispettate le prescrizioni connesse agli esiti delle operazioni di controllo di efficienza energetica degli impianti di climatizzazione. Se non vengono rispettate, l'attestato decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza non rispettata delle prescrizioni. A tal fine, i libretti di impianto o di centrale devono essere allegati all'ACE.
 
Il soggetto accreditato, entro 15 giorni, deve trasmettere i dati contenuti nell'ACE all'Organismo regionale di accreditamento dei soggetti preposti alla certificazione energetica degli edifici. A tale scopo deve avvalersi del SACE (Sistema Accreditamento Certificatori Energetici), l'apposito sistema  informatico messo a disposizione della Regione (vedi voce corrispondente menu nel di destra).
 
Attenzione: gli unici Attestati di Certificazione Energetica validi sono quelli registrati nel SACE. Le autodichiarazioni rese ai sensi dell'art. 9 dell'Allegato A del DM 26 giugno 2009 non possono essere utilizzate in sostituzione degli Attestati di Certificazione Energetica.

Controlli e sanzioni

La Regione effettua verifiche a campione su almeno il 5 per cento degli edifici certificati, con equa distribuzione territoriale, anche su richiesta del Comune. A tal fine la Regione promuove accordi tra il proprio organismo di accreditamento e gli Enti Locali, al fine di estendere in modo capillare la rete dei controlli.
L'organismo regionale di accreditamento provvede a verificare la conformità dei risultati dei servizi di certificazione, anche su richiesta del proprietario, dell'acquirente o del conduttore dell'immobile. I costi degli accertamenti su richiesta sono a carico dei richiedenti.

Software di calcolo

Per il calcolo della prestazione energetica è possibile utilizzare software commerciali solo se debitamente validati dal CTI - Comitato Termotecnico Italiano. L'elenco è consultabile sul sito del CTI. Vai all'elenco.

Il modello dell'ACE

La Regione non ha predisposto un vero e proprio modello, ma ha dato indicazioni sulle modalità di stesura nell'Allegato 7 della Deliberazione Assemblea legislativa 156/2008. Nell'Allegato 9 sono, invece, riportate le indicazioni circa il  sistema di classificazione energetica.

Segnala questa pagina su: