I Certificati Bianchi

(Titoli di Efficienza Energetica, TEE)

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Il ruolo dei Certificati Bianchi nella liberalizzazione del mercato

Questa sezione contiene le modifiche apportate dall nuove Linee guida varate dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas il 28 ottobre 2011 e in vigore dal 1° novembre 2011.

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Il sistema dei Certificati Bianchi
L'evoluzione del sistema
Tra legge e mercato

Perché un processo di liberalizzazione dei mercati dell’energia abbia successo, esso deve essere accompagnato da una attenta politica di incentivi, in grado di incoraggiare i “nuovi operatori” che si muovono nella direzione desiderata.  E, nel caso dell’Europa, la direzione è esplicitamente quella di favorire l’aumento di offerta di energia da fonti rinnovabili e l’aumento dell’efficienza energetica. 

Il nostro paese ha risposto bene a queste esigenze di incentivazione, attraverso i due strumenti dei Certificati Verdi e dei Certificati Bianchi.    

Ai complessi meccanismi della liberalizzazione dei mercati dell’energia e alle loro strutture di funzionamento abbiamo dedicato le voci “Il contesto e il processo di liberalizzazione” e “La struttura del sistema elettrico e del gas”, nel menu di destra.

Per un approfondimento dei concetti di efficienza energetica rimandiamo sempre alle voci del menu di destra.

In particolare il meccanismo dei Certificati Bianchi (una “invenzione” italiana) è stato salutato come un'intuizione geniale di promozione dell'uso razionale dell'energia, tale da suscitare grande attenzione sia a livello europeo che internazionale. La Commissione Europea segue da vicino il processo di evoluzione del mercato italiano dei Titoli di Efficienza Energetica, nella convinzione che esso possa rappresentare un'efficace strumento, estendibile agli altri paesi dell'Unione Europea.

Il sistema dei Certificati Bianchi

Il sistema di incentivazione noto come “Certificati Bianchi” (il cui nome tecnico è “Titoli di Efficienza Energetica”, TEE) è operativo dal 2005.

Si tratta di un complesso meccanismo che prevede "obblighi" a carico dei distributori di energia elettrica e gas naturale, combinati con "benefici" offerti a soggetti che realizzano gli interventi di riduzione e miglioramento negli usi finali di energia.

Schematicamente:

  • beneficiari: ai soggetti che realizzano interventi di efficienza energetica (certi e misurabili), viene rilasciato un ammontare di Certificati Bianchi pari al risparmio di energia realizzato (un Certificato per ogni Tep risparmiato).

  • soggetti obbligati: ai maggiori distributori di energia elettrica e gas naturale è richiesto (per legge) di ottenere il risparmio di una ben definita quota di energia. Essi possono provvedere direttamente a effettuare  interventi di efficienza energetica presso i propri clienti, ottenendo i Certificati Bianchi corrispondenti. Se non lo fanno, o lo fanno parzialmente, devono comperare Certificati Bianchi in quantità corrispondente alla quota non ottenuta.

I soggetti che hanno diritto ai Certificati Bianchi (i beneficiari) sono, oltre ai soggetti obbligati, anche  alcune tipologie di operatori intermedi in grado di “gestire” sufficienti quote di consumo finale e dunque di organizzare interventi di risparmio energetico su scala sufficiente. Sono questi soggetti che vendono i propri Certificati ai soggetti obbligati che non raggiungono la propria quota. 

Nota bene: ai distributori obbligati viene riconosciuto un contributo in denaro a parziale copertura dei costi da loro sostenuti per la realizzazione degli interventi di efficienza energetica o per l'acquisto dei Certificati Bianchi. 

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L'evoluzione del sistema

Con l'intento di adeguare il sistema dei Certificati Bianchi alle strategie definite nei Piani nazionali per le fonti rinnovabili e per l'efficienza energetica pubblicati dal Governo in vista degli obiettivi previsti dal Pacchetto Energia-Clima 20-20-20, a novembre del 2011 l'Autorità ha avviato una revisione complessiva della regolazione tecnica del meccanismo, modificando le Linee guida. Le nuove disposizioni entrano in vigore dal 1° novembre 2011.

Attenzione: fino a settembre del 2011, il sistema dei Certificati Bianchi era gestito dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas e i beneficiari potevano essere solo quelli appartenenti a due specifiche categorie: "soggetti obbligati" e "soggetti volontari". Per maggiori informazioni vedi menu di sinistra.

Con l'emanazione del Dm 5 settembre 2011, è stata introdotta una "nuova forma" di Certificati Bianchi riconosciuti esclusivamente alla Cogenerazione ad alto rendimento. Tali Certificati sono assolutamente analoghi ai precedenti, ma hanno qualche caratteristica diversa, e cioè:

• sono attribuibili anche ai semplici produttori,

• sono gestiti dal Gestore dei Servizi Energetici e non più dalla Autorità,

• hanno diritto al ritiro da parte del GSE.

Per maggiori informazioni vedi voce "Cogenerazione Alto Rendimento: incentivi e agevolazioni" nel menu di destra.

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Tra legge e mercato

L'elemento innovativo di questa forma di incentivazione è che in esso si miscelano elementi regolati direttamente dalla legge (appunto il fatto che esistano degli obblighi e dei benefici regolati da specifiche norme), e aspetti che invece sono affidati al mercato (quello appunto dei Certificati Bianchi, il cui prezzo si definisce grazie all'incontro tra domanda e offerta).

Quindi:
• lo stato stabilisce gli obiettivi di risparmio energetico da conseguire,
• lo stato stabilisce i benefici per i risparmi ottenuti,
• chi è sottoposto a obblighi per certe quantità, se non li rispetta, deve acquistare Certificati Bianchi,
• il prezzo dei Certificati Bianchi che vengono commercializzati non è fissato, ma è stabilito dall'incontro tra la domanda e l'offerta di mercato.

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