I soggetti sottoposti agli obiettivi di efficienza energetica sono:
• i distributori di gas naturale che hanno più di 50.000 clienti allacciati alla propria rete
Per le definizioni di distributori e per comprendere il ruolo di mercato loro affidato, si veda la voce "La struttura del sistema elettrico e del gas " nel menu di destra.
La soglia dei clienti allacciati non è riferita all'anno in corso ma al 31 dicembre di due anni prima. Ad esempio, i soggetti obbligati per il 2008 sono quelli che al 31 dicembre del 2006 risultavano avere più di 50.000 utenti.
Fino al dicembre 2007, erano sottoposti alle obbligazioni solo i distributori con più di 100.000 clienti. Poiché tuttavia il meccanismo, operativo dal 2005, stava ottenendo più successo di quanto ipotizzato (dunque circolavano più Certificati di quelli necessari ai grandi distributori per far fronte ai propri impegni), è stato necessario allargare la base dell'obbligo. A ciò ha provveduto il Dm 21 dicembre 2007, in pratica in vigore dall'inizio del 2008.
I soggetti obbligati possono scegliere di conseguire gli obiettivi di risparmio imposti attraverso:
• interventi di efficienza energetica da effettuarsi presso gli utenti finali
• l'acquisto di Certificati Bianchi in numero pari al quantitativo di riduzione di energia imposto e non conseguito
Nota bene: il Dlgs 115/2008 art. 7 dispone di stabilire nuovi obblighi di risparmio energetico per le società di vendita di energia al dettaglio; tali obblighi dovranno essere definiti da specifici decreti attuativi non ancora pubblicati.
Gli obiettivi di riduzione
Ai soggetti obbligati sono imposti specifiche soglie di risparmio energetico sulla base di obiettivi nazionali, attualmente definiti fino al 2012. Questi vengono poi ripartiti tra i diversi distributori obbligati proporzionalmente alla quantità di energia da essi distribuita rispetto al totale.
Entro una data disposta dall'Autorità (in genere tra la fine di settembre e gli inizi di ottobre di ogni anno), i soggetti obbligati sono tenuti a comunicare all'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, tramite autocertificazione:
• i volumi di gas ed elettricita distribuiti al 31 dicembre dell'anno precedente
• il numero dei clienti allacciati al 31 dicembre dell'anno precedente
L'Autorità può così effettuare la ripartizione e assegnare gli obiettivi specifici ad ogni distributore per l'anno successivo.
Gli obiettivi di risparmio dei singoli soggetti obbligati sono pubblicati nel sito dell'Autorità (si veda la voce "AEEG: obiettivi 2009" nel menu di destra).
Obiettivi energia elettrica
Il Dm 20 luglio 2004 e il Dm 21 dicembre 2007, che lo integra e lo aggiorna, stabiliscono gli obiettivi nazionali di risparmio (milioni di Tep /anno), espressi in modo cumulato. In pratica, il risultato da conseguire in un anno va ad aggiungersi a quello conseguito negli anni precedenti. Questo perché l'efficienza energetica acquisita in un periodo continua a consentire risparmi anche nel periodo successivo. Così, nel 2005 l'obiettivo nazionale di risparmio era di 0,10 Mtep. Nel 2006 la quota di risparmio aggiuntiva era ancora di 0,10 ma – andando a sommarsi a quella dell'anno precedente – dava come risultato 0,20. Ecco gli obiettivi stabiliti dai decreti:
Anno Obiettivo
anno
(Mtep)Obiettivo
cumulato
(Mtep)2005 0,10 0,10 2006 0,10 0,20 2007 0,20 0,40 2008 0,80 1,20 2009 0,60 1,80 2010 0,60 2,40 2011 0,70 3,10 2012 0,40 3,50
Per consentire una valutazione dell'incidenza degli obiettivi nazionali sui consumi, ricordiamo che i consumi elettrici complessivi del 2007 sono stati di 339,9 miliardi di kWh e l'obiettivo di riduzione dello stesso anno imponeva un risparmio equivalente a circa 4,6 miliardi di kWh. Si tratta dunque dell'1,35%. E' interessante notare che, sempre nello stesso anno, l'incremento del consumo rispetto all'anno precedente e stato dello 0,7%.
Obiettivi gas
Anche nel caso del consumo di gas gli obiettivi nazionali di risparmio sono espressi in modo cumulato. Ecco gli obiettivi stabiliti dai decreti:
AnnoObiettivo
anno
(Mtep) Obiettivo
cumulato
(Mtep)2005 0,10 0,10 2006 0,10 0,20 2007 0,20 0,40 2008 0,60 1,00 2009 0,40 1,40 2010 0,50 1,90 2011 0,30 2,20 2012 0,30 2,50
I risultati finora conseguiti
A poco più di tre anni dall'avvio del meccanismo, gli obiettivi nazionali risultano ampiamente superati. Infatti, considerando complessivamente le riduzioni di energia elettrica e gas, a luglio 2008 erano stati risparmiati 2 milioni di tep, contro un obiettivo totale di 0,8 milioni a fine 2007.
I due milioni di tep risparmiati, secondo le stime dell'Autorità, equivalgono al consumo domestico annuo di una città come Roma, di 2,7 milioni di abitanti.
Questa è una delle ragioni che, a fine 2007, ha portato ad allargare la base dei distributori sottoposti ad obiettivi di efficienza energetica (vedi anche "Il meccanismo tecnico dei TEE" nel menu di sinistra).
Il contributo
A parziale copertura dei costi sostenuti per la realizzazione di interventi di efficienza energetica (o per l'acquisto dei Certificati Bianchi), l'Autorità dell'Energia Elettrica e del Gas riconosce ai distributori obbligati un contributo fisso in denaro. Per l'anno 2010 il contributo è pari a 92,22 € per ogni Tep risparmiata.
Il contributo non viene corrisposto per i titoli di tipo IV.
Il valore del contributo può essere modificato dall'Autorità secondo specifici criteri che tengono conto dell'evoluzione del prezzo dell'energia elettrica, del gas e del gasolio utilizzato per il riscaldamento.
I costi sostenuti dai distributori per la realizzazione diretta di progetti per l'efficienza energetica possono essere sostenuti anche da finanziamenti comunitari, statali, regionali o locali: il contributo riconosciuto ai Certificati Bianchi, infatti, è cumulabile con altri tipi di contributi pubblici.
