Liguria

Certificazione energetica
La legge regionale sulla certificazione energetica
Con la Legge regionale n. 22/2007, la Regione ha adottato le norme per la certificazione energetica degli edifici definendo le prestazioni minime, la metodologia di calcolo e i criteri e le modalità per il rilascio dell'Attestato di Certificazione Energetica.
 
L’obbligo della certificazion è prevista in caso di:

• nuova costruzione (certificazione edificio intero):
dal 21 giugno 2007 gli edifici di nuova costruzione deveno essere dotati di Attestato di Certificazione Energetica a cura del costruttore e redatto secondo quanto stabilito dal Regolamento 22 gennaio 2009, n. 1;
 
• ristrutturazione (certificazione edificio intero):
dal 21 giugno 2007 gli edifici con superficie utile superiore a 1.000 metri m² oggetto di ristrutturazione edilizia integrale deveno essere dotati di Attestato di Certificazione Energetica a cura del costruttore e redatto secondo quanto stabilito dal Regolamento 22 gennaio 2009, n. 1;
 
• compravendita e locazione (anche singole unità immobiliari):
- dall'8 novembre 2008 l'obbligo di certificazione è per gli edifici con superficie utile superiore a 1.000 m² oggetto di compravendita o locazione. L'Attestato deve essere redatto secondo quanto stabilito dal Regolamento 22 gennaio 2009, n. 1;
- dall'8 novembre 2008 l'obbligo è esteso agli edifici interi fino a 1.000 m²,
- dall'8 maggio 2009 alle singole unità immobiliari;

La certificazione per unità immobiliari facenti parte di uno stesso fabbricato, come per esempio gli appartamenti di un condominio, può fondarsi, oltre che sulla valutazione dell'unità immobiliare interessata:
- su una certificazione comune dell'intero edificio per i fabbricati dotati di un impianto termico centralizzato;
- sulla valutazione di un'altra unità immobiliare rappresentativa dello stesso fabbricato e della stessa tipologia.
 
Sono esclusi dall'obbligo di certificazione:
- gli immobili tutelati dal codice dei beni culturali e del paesaggio;
- i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzano reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
- i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 m²;
- gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell'edificio anche se utilizzati, in parte non preponderante, per gli usi tipici del settore civile.
 
Una volta emesso, l'Attestato di Certificazione Energetica ha una durata massima di dieci anni è deve essere aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione che modifica la prestazione energetica dell'edificio o dell'impianto.
 
Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico la cui metratura totale supera i 1.000 m², l'Attestato di Certificazione Energetica deve essere affisso nell'edificio in un luogo facilmente visibile al pubblico.
 
Le metodologie di calcolo sono contenuti nell'Allegato G al Regolamento 22 gennaio 2009, n. 1 (vedi menu di destra) e si riferiscono principalmente alle norme UNI/TS 11300-1 e UNI/TS 11300-2 e successive modifiche e integrazioni.
 
 
Il modello dell'Attestato di Certificazione Energetica:
 
FRONTESPIZIO
 
 
RETRO
 

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