Detrazioni fiscali del 55%

per interventi di efficienza energetica su edifici esistenti

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Avviso importante: la scadenza 2011 e la proroga al 2012

Il pacchetto delle detrazioni 55% è stato introdotto dalla Finanziaria 2007 per quell'anno, e poi prorogato dalla Finanziaria 2008 fino al 2010. La Legge 13 dicembre 2010 n. 220, le aveva prorogate per un altro anno (31 dicembre 2011), apportando una modifica sostanziale: l'incentivo è spalmato su dieci anni, anziché cinque.

Le numerose sollecitazioni al governo per il proseguimento di questa misura, così idonea a favorire gli investimenti dei privati nella "ristrutturazione energetica" degli edifici esistenti, sono state recepite in extremis anche quest'anno con il  Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, cosiddetto SalvaItalia, il quale ha disposto che si potrà accedere alle detrazioni fiscali del 55% fino al 31 dicembre 2012. L'impianto dell'incentivazione è il medesimo con una novità: è possibile detrarre anche le spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.

Il contenuto delle pagine è aggiornato secondo le modifiche intervenute, in vigore dal 1° gennaio 2012.

 

Dal 1° gennaio 2013 gli interventi di efficienza energetica saranno agevolati con la detrazione del 36%, prevista per le ristrutturazioni edilizie.

 

Quando è possibile usufruire delle detrazioni 55%

1. L'edificio al quale ci si riferisce deve ricadere nella classificazione "edificio esistente"

Si definisce "edificio esistente", secondo la normativa vigente, un "edificio costruito per il quale la richiesta del permesso di costruire, comunque denominato, sia stata presentata prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e per il quale sia stata dichiarata la fine dei lavori". La "prova" dell'esistenza è l'iscrizione al catasto (o la domanda di iscrizione) dell'edificio o parte di edificio, per qualsiasi categoria o destinazione d'uso. Nonché il pagamento dell'ICI, se dovuta. (Punto 2 della Circolare n. 36/E dell'Agenzia delle Entrate).

2. L'edificio deve già avere, prima degli interventi, un impianto di riscaldamento

Tutte le agevolazioni 55% sono studiate per conseguire un risparmio energetico nella climatizzazione invernale. Ed è quindi ovvio che non possono essere incentivati i nuovi impianti. La distinzione tra "impianto di riscaldamento" e altre forme di riscaldamento è costituita dalla presenza di elementi fissi (termosifoni, termoconvettori, stufe che siano impiantati in modo permanente).
Unica eccezione all'esistenza di un precedente impianto di riscaldamento: la posa di pannelli solari.

3. Tutte le detrazioni fiscali 55% – tranne una – si riferiscono sia ad edifici che a parti di edifici, cioè a singole unità immobiliari

Ciò significa che il proprietario o detentore del singolo appartamento (o unità immobiliare) ha diritto a tutte le detrazioni, ad esclusione di quella prevista per la riqualificazione energetica (comma 344) che si riferisce sempre e solo all'intero edificio.
Nella prospettiva della riqualificazione energetica rientra anche il particolare caso delle caldaie a biomassa. Vedi: il caso caldaie a biomassa.

4. Il beneficiario deve essere un soggetto fiscalmente attivo, cioè un soggetto che paga le tasse

Il beneficio accordato è una detrazione fiscale, non un rimborso. Ciò significa che l'agevolazione incide solo per la quota che, anno dopo anno, il soggetto dovrebbe pagare come imposta e che invece non paga. Vedi Cos'è una detrazione.

5. Non va confuso l'aspetto fiscale della propria pratica (e la relativa comunicazione all'Agenzia delle Entrate), con quello di comunicazione all'Enea

Poiché la detrazione è un beneficio fiscale, tutta la pratica deve essere documentata in sede di dichiarazione dei redditi e i controlli di merito spettano solo alle istituzioni preposte. Rispetto all'aspetto fiscale, va effettuata una comunicazione all'Agenzia delle Entrate (vedi Procedure 55%)

A ciò si aggiunge l'obbligo di documentare tecnicamente all'Enea gli interventi effettuati, secondo procedure specifiche (vedi Procedure 55%). L'Enea svolge anche una azione di informazione e di supporto ai cittadini e agli operatori tramite numerosi servizi on line e telefonici, oltre all’analisi dei dati raccolti ai fini di ricerca.

 

Il quadro normativo

• Il provvedimento istitutivo delle detrazioni 55% per gli edifici è contenuto nella legge finanziaria 2007, nella sezione relativa alle spese per le prestazioni energetiche e la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai commi da 344 a 347.

• La legge finanziaria 2008 ha prorogato le detrazioni per gli anni 2008, 2009, 2010, inserendo alcune novità.

• Le norme attuative sono dettate dal Dm 19 febbraio 2007, integrato e coordinato dal Dm 7 aprile 2008 (Decreto edifici) che prescrive le specifiche tecniche e le procedure, e dal Dm 11 marzo 2008, che ha fissato i nuovi parametri e i valori limite.

• Il Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185 (Anticrisi) convertito in legge il 28 gennaio 2009 ha modificato il periodo di ripartizione delle detrazioni, fissandolo a 5 anni.

• Il Dm 6 agosto 2009 ha apportato alcune modifiche e semplificazioni procedurali.

• Il Dm 26 gennaio 2010 ha modificato alcuni parametri dettati dal Dm 11 marzo 2008.

• La Legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Legge di stabilità 2011) ha prorogato le detrazioni al 31 dicembre 2011 e ha modificato il periodo di ripartizione delle detrazioni, portandolo da 5 a 10 anni. 

Il Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (cd. "Salva Italia") ha prorogato le detrazioni al 31 dicembre 2012 e ha dato la possibilità di detrarre anche le spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.

 

Le detrazioni 55% sono ammesse per:

• gli interventi sull'involucro di edifici esistenti e cioè: strutture opache verticali e orizzontali, nonché vetri e infissi (comma 345)

Si intendono gli interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, purché delimitanti il volume riscaldato, verso l'esterno e verso vani non riscaldati... (definizione art.1 - Dm 19 febbraio 2007 e successive modifiche).

• gli interventi d'installazione di pannelli solari (comma 346)

Per interventi di installazione di pannelli solari si intende l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università... (definizione art.1 - Dm 19 febbraio 2007).

• gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (comma 347)

Per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale di cui all'articolo 1, comma 347, della legge Finanziaria 2007, si intendono gli interventi di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione ... nonché, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia e contestuale messa a punto ed equilibratura del sistema di distribuzione... nonchè di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria. (definizione art.1- Dm 19 febbraio 2007 e successive modifiche).

• gli interventi di riqualificazione energetica dell'edificio (comma 344)

Per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti si intende qualsiasi categoria di interventi, a condizione che a seguito dell’esecuzione degli stessi l’intero edificio consegua un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale uguale o inferiore ai valori riportati dall'allegato A del Dm 11 marzo 2008... (Dm 19 febbraio 2007 e successive modifiche; Dl 220/2010 e successive modifiche).

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