La Legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 (Bur 31 dicembre 2007 n. 60), Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata, prepara l'adozione di una serie di strumenti la cui messa in opera dipende dall'ulteriore definizione di norme (entro il 29 Aprile 2008). In compenso l'Art. 11 della legge stabilisce dei "premi di cubatura, ovvero di Sul (Superficie utile lorda), ad incremento delle volumetrie consentite, previo recepimento da parte del Comune nella normativa di attuazione dello strumento urbanistico, e comunque nel rispetto dei limiti di distanze e di altezze indicati dagli strumenti urbanistici vigenti, nell'ordine del 2% delle volumetrie stesse, ovvero dello 0,70% della Sul" per interventi su:
"a) edifici che utilizzano, per la produzione di acqua calda sanitaria e per il riscaldamento a servizio delle relative unità immobiliari, moduli solari termici posti sull'involucro esterno dell'edificio e/o impianti di geotermia a bassa entalpia che assicurino non meno del 50% del fabbisogno di energia termica necessaria, e/o impianti alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali;
b) edifici condominiali che utilizzano moduli fotovoltaici integrati nell'involucro esterno dell'edificio stesso per autorpoduzione in misura non inferiore a 0,4 Kw di potenza nominale dell'impianto per ogni unità immobiliare, e/o impianti alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali;
c) edifici non condominiali che utilizzano impianti fotovoltaici integrati nell'involucro esterno dello stesso edificio la cui potenza nominale complessiva è tale da soddisfare almeno il 70% del proprio fabbisogno di energia elettrica (autoproduzione), e/o impianti alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali;
d) edifici il cui involucro esterno è realizzato con le seguenti tipologie di elementi costruttivi:
1. pareti esterne costituite da materiali permeabili assorbenti e con elevati indici di conservazione dell'energia, dello spessore complessivo non superiore a 40 cm, con inserto in pannello isolante di materiale in grado comunque di controllare i fenomeni di condensazione, dei ponti termici, delle infiltrazioni e dei ricambi d'aria;
2. solai intermedi e di copertura, dello spessore complessivo (compreso sottofondo, isolante e pavimento) non superiore a 40 cm, con pavimento galleggiante su supporto di materiale isolante;
e) edifici che dispongono di sistemi di captazione, filtro ed accumulo delle acque meteoriche, con relativa rete di adduzione e distribuzione idrica all'interno ed all'esterno degli stessi edifici, quali alimentazione delle cassette di scarico dei WC, delle prese per lavaggio auto e pavimenti, per annaffiatura giardini e per usi tecnologici;
f) edifici che dispongono di aree pertinenziali esterne sistemate a giardino e/o pavimentate con elementi filtranti in misura inferiore al 60% delle stesse superfici."
Inoltre, il comma 10 dello stesso articolo descrive le condizioni in cui i volumi tecnici necessari per gli impianti di efficienza energetica sono esclusi dal computo del volume massimo amissibile secondo le norme vigenti.
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18 agosto 2000 n. 248
