Popolazione: 500.030 ab.
Superficie: 7.400 km²
Capoluogo: Bolzano
Province: -
Comuni: 116
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IMPIANTI A FONTI RINNOVABILI |
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| FONTE | MW INSTALLATI | N°IMPIANTI |
| Fotovoltaico | 169,8 |
9.082 |
| Eolico | 3,1 | 5 |
| Idroelettrico | 3.183,3 | 558 |
| Geotermico | - | - |
| Biomasse e rifiuti | 47,5 |
69 |
Dati GSE aggiornati al 31/12/2010
Quadro normativo

La Provincia di Bolzano promuove lo sviluppo delle energie rinnovabili attraverso due strumenti incentivanti: la legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 4 e 13 febbraio 1997, n. 4. Le due norme, modificate più volte nel corso degli anni costituivano le due discipline fondamentali in materia di aiuti per lo sviluppo del settore delle energie rinnovabili, la prima riservata ai privati, la seconda alle imprese.
La legge 19 febbraio 2010, n. 9 ha abrogato la Lp 4/1993, prevedendo nuovi criteri con cui la Provincia erogherà i contributi. La legge è in vigore dal 18 agosto 2010. Spetterà alla Giunta provinciale, sulla base dei paletti fissati dalla legge, dettare le disposizioni applicative sulle modalità di concessione dei contributi.
Misure per l'efficienza energetica
Edifici: la legge urbanistica provinciale (Lp 11 agosto 1997, n. 13) ha dettato la disciplina in materia di risparmio energetico negli edifici.
L'attuazione della legge è avvenuta col regolamento approvato con decreto del Presidente della Provincia 29 settembre 2004, n. 34, facendo della Provincia di Bolzano il primo ente a dotarsi di una legge in materia di certificazione energetica degli edifici. Il regolamento, più volte modificato nel corso degli anni rimane la norma base in materia di certificazione.
Ad essa si sono affiancate altre disposizioni che hanno introdotto norme particolari per gli edifici di nuova costruzione (Dgp 30 giugno 2008, n. 2299), sulla riqualificazione energetica degli edifici con ampliamento (Dgp 15 giugno 2009, n. 1609), nonché disposizioni per il certificato energetico per appartamenti (Dgp 27 luglio 2009, n. 1969).
Pianificazione energetica
Risale al 1997 il Piano energetico provinciale per l'utilizzo delle fonti rinnovabili, approvato con delibera della Giunta provinciale n. 7080 del 22 dicembre 1997.
Autorizzazioni
Competenza: spetta alla Provincia la competenza in materia di autorizzazioni alla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.
Autorizzazione unica: la Provincia non ha emanato una normativa particolare in materia di autorizzazione unica ex Dlgs 387/2003.
Impianti nel verde agricolo: Con il Dpp 28 settembre 2007 n. 52 e successive modifiche sono stati dettati criteri per l'autorizzazione nel verde agricolo di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, salva la valutazione architettonica, paesaggistica e in materia di tutela dei beni culturali, purché non ostino prevalenti interessi pubblici, a condizione che non vengano superate determinate soglie dimensionali.
Impianti geotermici possono essere autorizzati senza limite di potenza e indipendentemente dalla destinazione urbanistica dell'area. Impianti idroelettrici con potenza nominale media fino a 3.000 kW possono essere autorizzati indipendentemente dalla destinazione urbanistica dell'area.
Acque: ferme restando le attribuzioni della Regione Trentino alto Adige in materia idroelettrica dettate dal Dpr 235/1977 e successive modifiche, la disciplina delle piccole derivazioni di acqua a scopo idroelettrico (minori di 3 MW) è dettata dalla Lp 30 settembre 2005, n. 7. La Lp 22 gennaio 2010, n. 2, ha stabilito che sono inammissibili le domande di derivazione a scopo idroelettrico con una potenza nominale media fino a 3 MW se non dimostra di avere la disponibilità delle aree dove saranno realizzati gli impianti e le relative infrastrutture.
Le richieste di concessione sono presentate alla Ripartizione acqua ed energia che nell'ambito della conferenza di servizi raccoglie tutti i pareri degli uffici coinvolti. Sulla base delle risultanze della conferenza l'Assessore provinciale alle acque e all'enegia rilascia o nega la concessione, che costituisce presupposto per ottenere la concessione edilizia (articolo 3, comma 6 e seguenti Lp 30 settembre 2005, n. 7 nel testo vigente e aggiornato).
Geotermia: con la Dgp 26 settembre 2005, n. 3564 sono state dettate le direttive per la posa di sonde geotermiche, stabilendo modalità e limiti.
Via: la normativa in materia di valutazione di impatto ambientale e valutazione di assoggettabilità a Via è data dalla Lr 5 aprile 2007, n. 2. Ai sensi della legge è sottoposta a Via la realizzazione di impianti idroelettrici con potenza nominale media superiore a 3 MW e impianti fotovoltaici ed eolici con potenza termica o elettrica complessiva al generatore superiore a 1 MW, nonché trivellazioni getermiche o utilizzo geotermico in caso di quantità di calore superiore a 20.000 GJ/anno o volume di estrazione dell'acqua superiore a 1 milione di metri cubi/anno.
Per i testi di questi e degli altri provvedimenti regionali, consulta la voce Normativa regionale dal menù di destra.
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18 agosto 2000 n. 248
