Il Ritiro dedicato è una forma semplificata di vendita di elettricità alla rete, attivo dal 1 gennaio 2008.
Nota bene: non essendo un incentivo, il Ritiro dedicato si può sommare ai Certificati Verdi e al Conto energia per il fotovoltaico. E' incompatibile solo con la Tariffa onnicomprensiva, che è una sorta di “fusione” tra vendita e incentivo, ed è sempre più favorevole del prezzo riconosciuto per il Ritiro dedicato. Sono esclusi dal ritiro dedicato anche tutti gli impianti che beneficiano del regime di Scambio sul posto.
Un produttore o autoproduttore di energia può decidere di vendere alla rete l'energia elettrica prodotta, con due diverse modalità:
2. Vendita "indiretta" o Ritiro dedicato. Il GSE svolge il ruolo di intermediazione commerciale tra i produttori e il sistema elettrico. Questa formula è stata concepita appositamente per tutti i produttori che intendono vendere energia senza dover accedere al libero mercato.
Il Ritiro dedicato viene spesso preferito alla vendita diretta per due motivi:
• il GSE, in quanto intermediario tra produttori e sistema elettrico nazionale, è l'unico soggetto al quale ci si deve rivolgere. Si evita di doversi confrontare continuamente con le imprese responsabili dei servizi di trasmissione e distribuzione
• la convenzione di Ritiro dedicato sostituisce qualsiasi altro adempimento burocratico. La convenzione ha una durata annuale tacitamente rinnovabile. Il Produttore ha facoltà di recedere dalla convenzione in ogni momento, previo invio di disdetta a mezzo raccomandata almeno 60 giorni prima dalla data dalla quale si intende recedere.
Quali impianti possono beneficiarne?
Attraverso il Ritiro dedicato, il GSE ritira tutta l'energia immessa in rete (e dunque non autoconsumata) prodotta da:
• impianti di qualunque potenza, alimentati dalle fonti rinnovabili eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice ed idraulica ad acqua fluente. Fa eccezione l'energia prodotta da impianti del programma CIP6.
• impianti di potenza inferiore a 10 MVA *, qualunque sia la fonte (dunque anche da fonte fossile);
* la normativa si riferisce alla potenza apparente (misurata in VA, cioè Volt-Ampère) degli impianti, anzichè alla loro potenza attiva nominale (misurata in W, cioè watt). Sia i Volt-Ampere che i watt sono misure convenzionali della potenza. Entrambi i dati sono segnati sulle targhe dei generatori di elettricità ed entrambi esprimono la potenza ma in maniera diversa.
Nel momento in cui un generatore produce energia elettrica, una parte della corrente non va ad alimentare il carico ma viene per così dire "rimbalzata" avanti e indietro tra il generatore e il campo magnetico. Mentre i watt tengono conto della potenza effettiva dovuta a questo fenomeno, i Volt-Ampere considerano invece la potenza "al lordo" del fenomeno. Per questo motivo la potenza apparente, misurata in Volt-Ampere, risulta sempre leggermente superiore alla potenza nominale espressa in watt. A seconda dei casi, 1 MVA può variare da 0,8 a 1 MW.
• impianti che hanno ottenuto la qualifica di autoproduttore (indipendentemente dalla fonte o dalla taglia) che cedono le eccedenze;
Il Dl 16 marzo 1999, n. 79, definisce "autoproduttore" la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica e la utilizza in misura non inferiore al 70% su base annua.
Gli utilizzatori, nel caso di società, possono essere – oltre alla società medesima – anche:
• le società controllate, e le società a loro volta da queste controllate
• i soci di società cooperative di produzione e distribuzione di energia elettrica
• gli appartenenti a consorzi o società consortili per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
In altre parole, il Ritiro dedicato viene concesso:
• a tutti gli impianti che producono energia da fonti rinnovabili non programmabili, qualsiasi sia la potenza apparente (o nominale)
• a tutti gli impianti di potenza nominale inferiore a 10 MVA (comprese le fonti non rinnovabili).
Le centrali ibride e gli impianti di cogenerazione se rientrano in questo limite dei 10 MVA.
• agli autoproduttori per le eccedenze (sia impianti da fonti rinnovabili programmabili che da altre fonti)
Il ruolo del GSE
Il ruolo di intermediazione commerciale tra i produttori e il sistema elettrico riguarda sia la compravendita dell’energia elettrica sia la gestione dell’accesso al sistema elettrico (vale a dire la gestione dei servizi di dispacciamento e di trasporto in immissione). La stipula della convenzione impegna il GSE a ritirare tutta l’energia elettrica prodotta, per poi venderla la mercato elettrico.
Il GSE si occupa inoltre di regolare con Terna e le imprese distributrici tutti i corrispettivi per l’accesso alla rete.
La convenzione di Ritiro dedicato comprende tutti gli aspetti tecnici e commerciali, tranne le connessioni e la misura dell’energia. Questi due servizi continuano ad essere forniti dai distributori locali cui l'impianto è collegato.
Il prezzo zonale orario
In linea generale, i prezzi corrisposti dal GSE al produttore, per il Ritiro dedicato dell'elettricità, sono quelli stabiliti giorno per giorno dalle dinamiche di domanda e offerta che si sviluppano nella Borsa elettrica.
Mentre ai clienti finali del mercato elettrico viene addebitato in bolletta un unico prezzo medio per tutto il territorio nazionale (il PUN, Prezzo Unitario Nazionale), ai produttori viene riconosciuto il prezzo zonale orario, variabile in base alla zona geografica dell'impianto.
Il prezzo zonale viene corrisposto sulla base del profilo orario di immissione del singolo produttore. Il profilo orario è determinato dal gestore di rete.
Il prezzo minimo garantito
Tutti gli impianti alimentati a fonti rinnovabili di potenza attiva nominale fino a 1 MW (con l'eccezione delle centrali ibride) hanno diritto a prezzi minimi garantiti, differenziati per scaglioni e aggiornati annualmente dall'AEEG.
I prezzi minimi garantiti risultano sempre vantaggiosi rispetto a quelli zonali di mercato. Infatti, se su base annua dovesse risultare che i prezzi di mercato avrebbero potuto fruttare di più al produttore, il GSE provvede ad effettuare un conguaglio a suo favore.
Prezzi minimi garantiti per il 2012
La delibera ARG/elt 103/11 del 28 luglio 2011 ha completamente ridefinito la struttura e i valori dei prezzi minimi garantiti per l'anno 2012. Infatti a partire dal 2012, per gli impianti che beneficiano del Ritiro dedicato sono previsti scaglioni progressivi e nuovi prezzi minimi diversificati per fonte, ma in ogni caso mai inferiori alla soglia di 0,0762 €/kWh (0,0783 €/kWh con variazione Istat).
In data 30 gennaio 2012, l'Aeeg ha comunicato i nuovi prezzi minimi aggiornati applicando il tasso di variazione annuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall’Istat (+ 2,7%), con arrotondamento alla prima cifra decimale secondo il criterio commerciale. I prezzi sotto riportati sono già comprensivi della variazione effettuata dall'Autorità.
• Biogas, biomasse e oli vegetali puri tracciabili: € 0,1161/kWh fino a 2.000.000 kWh;
• Gas da discarica, dai processi di depurazione e biocombustibili liquidi: € 0,0783/kWh fino a 2.000.000 kWh;
• Eolico: € 0,0783/kWh fino a 2.000.000 kWh;
• Fotovoltaico: € 0,1027/kWh fino a 3.750 kWh, € 0,0924/kWh da 3.750 kWh fino a 25.000 kWh, € 0,0783/kWh oltre 25.000 kWh fino a 2.000.000 kWh;
• Geotermico: € 0,0783/kWh fino a 2.000.000 kWh;
• Idrico: € 0,1541/kWh fino a 250.000 kWh, € 0,0976/kWh oltre 250.000 kWh fino a 500.000 kWh, € 0,0842/MWh oltre 500.000 kWh fino a 1.000.000 kWh, € 0,0783/kWh oltre 1.000.000 kWh fino a 2.000.000 kWh.
Tutta l'energia elettrica prodotta oltre la soglia dei 2.000.000 kWh viene remunerata ai prezzi zonali di mercato.
>> Per consultare la delibera ARG/elt 103/11, vedi la voce corrispondente nel menu di destra.
Per gli impianti alimentati con fonti diverse da quelle sopra elencate (come ad esempio l’energia maremotrice), si applicano i seguenti prezzi minimi garantiti:
• € 0,1062/kWh fino a 500.000 kWh;
• € 0,896/kWh oltre 500.000 kWh fino a 1.000.000 kWh;
• € 0,783/kWh oltre 1.000.000 kWh fino a 2.000.000 kWh.
Prezzi minimi garantiti per il 2013
Secondo quanto previsto dalla delibera ARG/elt 103/11, "a decorrere dall'anno 2013, fino a successive ridefinizioni sulla base dell'analisi dei costi di gestione e dei combustibili, i prezzi minimi garantiti sono definiti applicando, su base annuale, ai valori in vigore nell'anno solare precedente, il tasso di variazione annuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istat, con arrotondamento alla prima cifra decimale secondo il criterio commerciale".
I corrispettivi per il Ritiro dedicato
Oltre a riconoscere al produttore il prezzo minimi garantito ovvero il prezzo zonale, il contratto semplificato di Ritiro dedicato prevede una serie di compensazioni attive e passive calcolate percentualmente sull'energia immessa. Entrambe le partite di debito e credito entrano nel "conto" intestato al produttore, dove vengono accreditati anche gli importi per la cessione dell'energia (vedi Procedure Ritiro dedicato nel menu di destra).
Corrispettivi passivi
• Corrispettivo pari allo 0,5% del controvalore dell'energia elettrica ritirata. Rimborsa il GSE per i costi amministrativi di gestione del servizio e non può superare, per ogni impianto, la cifra annua di 3.500 € (articolo 4, comma 2, lettera e), delibera 280/07).
• Corrispettivo per il servizio di aggregazione delle misure delle immissioni per i soli impianti di potenza nominale elettrica superiore a 50 kW (articolo 4, comma 2, lettera c), delibera 280/07).
• Corrispettivo di sbilanciamento per i soli impianti alimentati da fonti programmabili (articolo 4, comma 2, lettera d), delibera 280/07).
Tutte queste voci rappresentano comunque dei costi contenuti, che non incidono in maniera significativa sui proventi economici della vendita di energia.
Corrispettivi attivi
Come si accede al ritiro dedicato
Il sito del GSE contiene una apposita sezione sul Ritiro dedicato, completa di guide operative e di tutte informazioni procedurali necessarie. (Vedi anche Procedure Ritiro dedicato nel menu di destra).
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18 agosto 2000 n. 248
