Scambio sul posto

Meccanismo generale

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Dal 1° gennaio 2009 è attivo il nuovo regime di Scambio sul posto per gli impianti di potenza fino a 200 kW, sia a fonti rinnovabili che in cogenerazione ad alto rendimento.

Il meccanismo dello Scambio sul posto è regolato da una serie di delibere dell'AEEG:

 • la delibera ARG/elt 74/08 dell'Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas ("Testo integrato delle modalità e delle condizioni tecnico-economiche per lo Scambio sul posto") che detta le regole del nuovo meccanismo;

• la delibera ARG/elt 1/09 dell'Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, che estende la possibilità di aderire allo Scambio sul posto agli impianti a fonti rinnovabili di potenza fino a 200 kW entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2007;

“Il servizio di scambio sul posto”, secondo la definizione dell’AEEG, “consiste nel realizzare una particolare forma di autoconsumo in sito, consentendo che l'energia elettrica prodotta e immessa in rete possa essere prelevata e consumata in un momento differente da quello nel quale avviene la produzione, utilizzando quindi il sistema elettrico quale strumento per l'immagazzinamento virtuale dell'energia elettrica prodotta, ma non contestualmente autoconsumata".

• la delibera ARG/elt 186/09 dell'Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, che modifica alcuni punti del "Testo integrato" relativi alla liquidazione del credito e alla possibilità, per impianti di proprietà di Comuni fino a 20mila abitanti e del  Ministero della Difesa, di usufruire di particolari benefici;

• la delibera ARG/elt 226/10 dell'Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, che disciplina le modalità con cui vengono calcolati e saldati i conguagli del Contributo in conto scambio per gli anni 2010 e 2011.

Le principali novità

Il Testo integrato del 2008 va a sostituire la delibera 28/06, che regolava il precedente meccanismo di Scambio sul posto e che riguardava soltanto gli impianti alimentati da fonti rinnovabili. Introduce dunque, per la prima volta, lo Scambio sul posto per gli impianti di cogenerazione ad alto rendimento di potenza fino a 200 kW. E' operativa dal 1 gennaio 2009.

La delibera ARG/elt 01/09 attua precedenti disposizioni normative, estendendo la possibilità di usufruire dello Scambio agli impianti a fonti rinnovabili di potenza compresa tra 20 kW e 200 kW, purché entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2007. In pratica: gli impianti fino a 20 kW mantengono il loro precedente diritto, indipendentemente dal momento della loro entrata in esercizio.
La delibera è operativa dal 1 gennaio 2009.

Per maggiori dettagli , si consulti la voce Beneficiari, menu di sinistra.

Consigliamo inoltre a chi fosse interessato alle incentivazioni per il fotovoltaico di consultare la voce Conto energia nel menu principale della sezione Incentivi e Agevolazioni, dove sono riportate più specifiche informazioni anche sul meccanismo di Scambio sul posto per il Conto energia.

Rispetto al funzionamento del nuovo meccanismo, gli elementi più innovativi  sono l'introduzione del Contributo in conto scambio, per il quale rimandiamo al menu di sinistra, e le nuove funzioni affidate al GSE.

Ruolo del GSE, del gestore di rete e dell'utente

Con le nuove regole, il GSE (Gestore dei Servizi Energetici) si configura quale organo preposto a rendere operative le nuove disposizioni, assumendo il ruolo di intermediario tra il sistema elettrico e gli utenti dello Scambio sul posto.

In precedenza, lo Scambio sul posto era gestito in toto dal gestore di rete, cioè dal soggetto concessionario del servizio di distribuzione a cui è connesso l’impianto di produzione di energia elettrica.

Nel nuovo meccanismo, si configura  una ben definita triangolazione tra GSE, gestore di rete (cioè il distributore di energia competente territorialmente) e utente dello Scambio sul posto. Quest'ultimo ha un contratto con il gestore di rete, grazie al quale si approvvigiona dell'energia che ritira dalla rete, diventando quindi un cliente finale del mercato elettrico (anzi, se non è già in possesso di questo contratto e di una attivazione della fornitura, non può fare richiesta per lo Scambio sul posto).
Il GSE stipula con l'utente una convenzione che gli consente di controllare l'energia immessa in rete, e di regolare l’erogazione del Contributo in conto scambio (CS) e le tempistiche di erogazione del contributo stesso.
GSE e gestore di rete, a loro volta, "dialogano" per via telematica per i necessari controlli dei flussi e relative atttribuzioni amministrative.

Compatibilità con altri incentivi

Lo Scambio sul posto è un meccanismo non compatibile con il Ritiro dedicato dell’energia e con la Tariffa onnicomprensiva, che si configura come una vendita incentivata di energia elettrica.

Lo Scambio sul posto risulta invece compatibile con il Conto energia per il fotovoltaico e con i Certificati Verdi.

Per approfondire Conto energia, Ritiro dedicato, Tariffa onnicomprensiva e Certificati Verdi, torna al menu della sezione Incentivi e Agevolazioni.

Punto di connessione

Per attivare lo Scambio sul posto è necessario che le immissioni e i prelievi di elettricità avvengano attraverso un unico punto di connessione e di scambio.

Nota bene: nel caso in cui gli impianti siano di proprietà di comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti, che utilizzano l'energia prodotta per coprire i consumi delle utenze di proprietà comunale, non sussiste l'obbligo di coincidenza tra il punto di immissione e il punto di prelievo dell'energia scambiata con la rete. Tale prerogativa vale anche per impianti di proprietà del Ministero della Difesa, con l'ulteriore vantaggio che in questo caso lo scambio sul posto è applicabile anche agli impianti di potenza superiore a 200 kW.

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