Lo Scambio sul posto

per il fotovoltaico e il Conto energia
 
Cosa cambia (e cosa non cambia) con le nuove regole dello Scambio sul posto

Dal 1° Gennaio 2009 è attivo il nuovo schema di Scambio sul posto dell’elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili e da impianti di cogenerazione fino a 200 kW di potenza.

Le nuove regole per lo Scambio sul posto sono state introdotte dalla delibera 74/08 dell'Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (AEEG):"Testo integrato delle modalità e delle condizioni tecnico-economiche per lo Scambio sul posto". Per l'inquadramento generale del servizio, del sistema regolatorio e dell'iter applicativo, consultare la voce “Lo Scambio sul posto” nel menu di destra. Inoltre, con la delibera 1/09, l'AEEG ha esteso la possibilità di aderire al meccanismo dello Scambio sul posto agli impianti a fonti rinnovabili di potenza fino a 200 kW entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2007, ai quali si applicheranno le regole già in vigore dal 1° gennaio 2009 per gli impianti da fonti rinnovabili di potenza fino a 20 kW.

Secondo la definizione contenuta nella delibera dell’Autorità, lo Scambio sul posto “è un meccanismo che consente, in generale, di immettere in rete l’energia elettrica prodotta, ma non immediatamente autoconsumata, per poi prelevarla in un momento successivo per soddisfare i propri consumi”.

Le novità relative allo Scambio sul posto riguardano anche tutti gli impianti fotovoltaici che sono connessi e si connetteranno alla rete con il Conto energia e che già usufruiscono oppure intendono usufruire dello Scambio sul posto.

Attenzione: chi ha già in corso un contratto di Scambio sul posto ha tempo fino al 31 dicembre 2009 per passare al nuovo servizio, utilizzando il portale del GSE. In ogni caso le nuove regole introdotte sono già attive per tutti a partire dal 1° Gennaio 2009.

Conto energia e Scambio sul posto

Cosa accade al Conto energia con le nuove regole dello Scambio sul posto?
Prima di tutto: il nuovo regime di Scambio sul posto non ha alcun tipo di ripercussione sulle modalità di erogazione della tariffa incentivante previste dal Conto energia.

Questo perché la tariffa incentivante è un beneficio specifico del fotovoltaico, che viene corrisposto per TUTTA l’energia elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico, indipendentemente dall’utilizzo che poi se ne fa (autoconsumo, scambio oppure vendita alla rete).

Lo Scambio sul posto, invece, riguarda tutte le fonti rinnovabili (e anche gli impianti di cogenerazione) e soprattutto si applica unicamente alle immissioni e ai prelievi di energia che avvengono tramite il punto di scambio, al di là di quella che è la produzione dell’impianto.

In altre parole, lo Scambio sul posto e il Conto energia sono due servizi separati e che quindi assicurano benefici economici differenziati.

D’altra parte, però, qualsiasi considerazione economica sulla redditività di un investimento nel fotovoltaico deve basarsi sulla combinazione delle due agevolazioni: Conto energia + Scambio sul posto.

Questo in definitiva significa che, nonostante il meccanismo della tariffa incentivante rimane invariato, si è comunque costretti a ripensare in chiave diversa le variabili economiche alla luce delle modifiche introdotte con il nuovo Scambio sul posto attivo dal 1° gennaio 2009.

Le regole per lo Scambio sul posto

Le regole attualmente valide per lo Scambio sul posto modificano profondamente il precedente sistema, che era regolato in particolare dalla Delibera AEEG 28/06 e che oggi non è più in vigore.

La principale novità introdotta dal Testo Integrato riguarda l’abbandono della modalità net metering, che nel vecchio sistema veniva utilizzata per il calcolo del saldo tra l’energia elettrica immessa e quella prelevata, in favore di un sistema di calcolo del saldo di tipo “qualitativo”.

Il net metering (misurazione netta) consisteva nel realizzare un saldo fisico (cioè quantitativo), conteggiato su base annuale, tra l’elettricità immessa in rete e quella prelevata. In caso di saldo positivo, veniva assegnato all’utente dello Scambio sul posto un credito energetico (in kWh), utilizzabile entro tre anni. Si tratta di un meccanismo che aveva il difetto principale di assegnare un medesimo valore economico al kWh immesso e a quello prelevato.

I capisaldi che caratterizzano il sistema oggi in vigore sono:

L’effettiva valorizzazione dell’energia elettrica immessa e di quella prelevata, mediante il contributo in Conto Scambio

All’energia elettrica prodotta dall’impianto e immessa in rete viene assegnato il prezzo orario zonale di mercato.

“Il prezzo di vendita zonale è il prezzo di equilibrio in ciascuna zona, geografica e virtuale, rappresentativa di una porzione della rete nazionale. Attualmente le zone geografiche di mercato sono: Nord (NORD), Centro Nord (CNOR),Centro Sud (SUD), Sud (SUD), Calabria (CALB), Sicilia (SICI), Sardegna (SARD). Le zone virtuali sono invece relative a Poli di produzione limitata così come definite da Terna”. (fonte:GSE)

Il prezzo dell’energia prelevata, invece, dipende dalle condizioni di acquisto previste dal contratto stipulato tra l’utente dello Scambio sul posto, in quanto cliente libero del mercato elettrico, e l’impresa distributrice.

Mediante acconti trimestrali e un conguaglio annuale, il GSE eroga a favore dell’utente dello Scambio sul posto un contributo in Conto Scambio. Questo contributo di tipo economico viene definito dal GSE come “un intervento equalizzatore”, corrispondente ad un “ammontare che garantisce, al più, l’equivalenza tra quanto pagato dall’utente per l’energia elettrica prelevata e il valore dell’energia elettrica immessa in rete”.

Il contributo in Conto Scambio prevede la restituzione all’utente dello Scambio delle componenti economiche relative all’utilizzo della rete, per tutta l’energia scambiata

In altre parole, dal punto di vista degli oneri di rete (che pesano notevolmente sul prezzo dell’energia in bolletta) è come se l’utente avesse prodotto e auto-consumato in loco tutta l’energia che in realtà è stata scambiata.

Nel caso del fotovoltaico (e in generale delle rinnovabili), vengono restituite le componenti variabili relative:

a) alla tariffa di trasmissione

b) alla tariffa di distribuzione

c) agli oneri generali (componenti A e UC)

d) al dispacciamento

Dal momento che il valore complessivo dell’energia elettrica immessa può essere superiore a quello dell’energia prelevata, gli utenti dello Scambio sul posto hanno la possibilità di scegliere tra:

• la gestione a credito delle eventuali eccedenze per gli anni successivi (senza alcuna scadenza temporale)

Il sistema net metering prevedeva invece, in caso di saldo annuale positivo, l’assegnazione di un credito in kWh che scadeva dopo tre anni. 

• la liquidazione monetaria (annuale) delle eventuali eccedenze

Nota bene: la Legge 23 luglio 2009, n. 99, ha modificato un punto fondamentale della disciplina dello Scambio sul posto. Sostituendo il comma 2 dell’articolo 6 del dlgs 387/2003, ora "l’energia elettrica prodotta può essere remunerata a condizioni economiche di mercato per la parte immessa in rete e nei limiti del valore eccedente il costo sostenuto per il consumo dell’energia”. Tale modifica è stata resa effettiva con la delibera AEEG 186/09.Prima di questa modifica, il comma 2 dell’articolo 6 del dlgs 387/2003 impediva, all'interno della disciplina dello Scambio sul posto, ogni operazione che potesse essere considerata vendita di energia (e il versamento  di un importo si configurava automaticamente come vendita)

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