Il nuovo Scambio sul posto allarga anche agli impianti di cogenerazione ad alto rendimento, fino a 200 kW di potenza, un meccanismo prima riservato ai soli impianti a fonti rinnovabili. Inoltre, grazie alla delibera AEEG 01/09, per gli impianti a fonti rinnovabili la soglia massima per l'accesso allo Scambio sul posto viene innalzata, da 20 kW a 200 kW.
Nota bene. La soglia massima dei 200 kW può essere superata solo nel caso in cui l'impianto o gli impianti siano di proprietà del ministero della Difesa.
Possono quindi avvalersi dello Scambio sul posto i seguenti impianti:
• Impianti alimentati a fonti rinnovabili di potenza fino a 200 kW, purché entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2007
Nota bene: gli impianti fino a 20 kW, già previsti dalla precedente normativa, mantengono il loro precedente diritto, indipendentemente dal momento della loro entrata in esercizio.
Consigliamo a chi fosse interessato alle incentivazioni per il fotovoltaico di consultare anche la voce Conto energia nella sezione Incentivi e Agevolazioni, dove sono riportate più specifiche informazioni sul meccanismo di Scambio sul posto per il Conto energia.
• Impianti di cogenerazione ad alto rendimento di potenza fino a 200 kW
La cogenerazione è la produzione combinata di elettricità e calore da un unico impianto, realizzata utilizzando una singola fonte di energia. Per approfondire il concetto di "ad alto rendimento", consulta la voce nel menu di destra.
Cliente finale o mandatario
Secondo il Testo integrato dell'AEEG (delibera 74/08), può avvalersi dello Scambio sul posto chi è titolare, o dispone dell'impianto, ovvero un mandatario del titolare se questo non è cliente finale del mercato elettrico. Molto più praticamente, ciò significa che il GSE può stipulare la convenzione esclusivamente con la persona fisica o giuridica a cui è intestato anche il contratto di fornitura dell'energia "in ingresso". (quello che riceve le bollette). E' infatti indispensabile, per il nuovo meccanismo di compensazione previsto, che i flussi in ingresso e in uscita facciano capo ad una stessa persona fisica o guridica. (vedi Contributo in conto scambio, menu di sinistra)
Se il titolare dell'impianto e il cliente finale non coincidono (è il caso, ad esempio delle ESCo, che a loro volta hanno un contratto di erogazione di servizi energetici con un cliente finale), sarà necessario che il titolare dell'impianto dia mandato al soggetto terzo (ESCo), ad esempio, di sottoscrivere per suo conto il regime di Scambio sul posto. In altre parole: l’utente dello Scambio deve anche essere la controparte del contratto di acquisto dell’energia elettrica.
Possono usufruire del servizio di Scambio sul posto anche gli impianti di potenza non superiore a 200 kW, di proprietà di comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti. Gli impianti devono produrre energia per soddisfare i consumi delle utenze comunali, senza obbligo di coincidenza tra il punto di immissione e il punto di prelievo dell'energia scambiata con la rete. Discorso analogo anche per impianti di proprietà del Ministero della Difesa, con l'ulteriore vantaggio che in questo caso lo scambio sul posto è applicabile anche agli impianti di potenza superiore a 200 kW.
