La novità più consistente del nuovo meccanismo è dunque l'abbandono della modalità net metering, che nel vecchio sistema veniva utilizzata per il calcolo del saldo tra l’energia elettrica immessa e quella prelevata
Il net metering presentava altri svantaggi di tipo tecnico/contabile per il sistema elettrico: non essendo conteggiati i flussi di elettricità collegati allo Scambio sul posto, la ripartizione dei costi dei servizi di rete sulla generalità degli utenti (cioè sulle bollette) risultava sfalsata. Il previsto allargamento dello Scambio agli impianti fino a 200 kW, e dunque un probabile notevole aumento dell'energia scambiata, obbligava ad una più precisa contabilità dei flussi e dei loro valori economici.
• corretta valorizzazione economica dell’energia elettrica immessa e prelevata, al fine di evitare le compensazioni di uguali quantità di energia elettrica dal valore diverso;
• evidenza dei costi non sostenuti dagli utenti dello Scambio sul posto che, pertanto, devono essere attribuiti agli altri clienti del sistema elettrico.
Il nuovo regime assicura questa nuova modalità di saldo qualitatitivo attraverso il Contributo in conto scambio.
Il contributo viene definito dal GSE come “un intervento equalizzatore”, corrispondente ad un “ammontare che garantisce, al più, l’equivalenza tra quanto pagato dall’utente per l’energia elettrica prelevata e il valore dell’energia elettrica immessa in rete”. La definizione non è semplice: cercando di scioglierne il significato, potremmo dire che il meccanismo di computo garantisce l'equivalenza, cioè la corretta imputazione, dei valori delle partite di energia prelevata e immessa.
I criteri di base sono:
• l'energia immessa in rete viene valutata secondo parametri di mercato, e lo stesso avviene per quella prelevata;
• rispetto all'energia prelevata (e pagata in bolletta), l'utente non deve farsi carico dei costi di gestione della rete, che gli vengono rimborsati per tutta la quota di energia scambiata.
Il contributo è infatti composto da due voci: il Contributo in “quota energia” e il Contributo in "quota servizi".
Vediamo adesso, passaggio per passaggio, come è costruita la logica di questo ragionamento, che si traduce poi in una serie di calcoli per la valutazione del saldo finale ad eventuale credito dell'utente.
Contributo in conto scambio: la" quota energia"
Primo step: confronto tra le quantità
Il GSE riceve dai venditori di energia tutti i dati relativi ai prelievi dell'utente e, dal distributore e gestore di rete, i dati relativi alle immissioni di energia effettuate dall'impianto.
L'Autorità per l'Energia prescrive che "le imprese di vendita, per ciascun utente dello Scambio, forniscano al GSE, tramite il portale informatico ... le misure reali o presunte dell’energia elettrica prelevata, utilizzate per la fatturazione in ciascun bimestre e l’onere OPR (vedi punto successivo, ndr) in capo all’utente dello Scambio espresso in € (...)"
Ricordiamo che il gestore di rete è il distributore di energia al quale è connesso l'impianto ("persona fisica o giuridica responsabile ...della gestione di una rete elettrica con obbligo di connessione di terzi, nonché delle attività di manutenzione e di sviluppo della medesima").
Per un approfondimento dei ruoli dei diversi soggetti del mercato elettrico, vedi la voce "La struttura del sistema elettrico e del gas" nel menu di destra.
E' quindi possibile per il GSE controllare le quantità di energia immessa e di energia prelevata, confrontando le quali è possibile definire la quantità scambiata (che corrisponde sempre al valore inferiore tra i due).
Secondo step: le quantità vengono valorizzate e trasformate in valori monetari
• Per quanto riguarda l'energia prelevata, si parte dall'onere sostenuto per l'acquisto di energia, secondo i diversi orari, al netto delle tasse. Da questo valore si detraggono poi i costi relativi ai servizi di rete (le voci che l'Autorità e il GSE definiscono come OPR, onere di prelievo).
Leggendo attentamente una bolletta elettrica, si vede come prelevare energia dalla rete significhi pagare, oltre al costo “puro” dell’energia, anche una serie di oneri economici relativi ai servizi di dispacciamento, trasmissione, distribuzione e generali. Questi oneri possono incidere notevolmente sul prezzo finale dell’energia.
Questa operazione di pulizia dagli oneri di rete è necessaria perché per effettuare i calcoli del contributo in quota energia si devono paragonare i prezzi che si riferiscono alla sola energia, depurato dagli altri costi. Si ottiene così il "valore pulito" dell'energia acquistata, definito come OE (controvalore onere energia).
• Per quanto riguarda l'energia immessa, essa viene valorizzata secondo i prezzi di mercato, cioè viene moltiplicata per il suo "prezzo orario zonale". Anche in questo caso si tratta di "valore pulito", quindi confrontabile con il precedente. Questa voce viene definita CEI (controvalore energia immessa).
Si ottengono quindi due valori espressi in euro, che stimano le due partite di energia in entrata e in uscita al punto di scambio.
Terzo step: i valori monetari a confronto stabiliscono il valore dell'energia scambiata
Per questa operazione, è ininfluente quale dei due valori sia superiore, perché il risultato non cambia. Se l'energia acquistata vale 80 euro e l'energia ceduta vale 50 euro, l'energia scambiata vale 50 euro. Ma anche se l'energia acquistata vale 50 e l'energia ceduta vale 80, l'energia scambiata è sempre pari a 50 euro.
In pratica, con le vecchie regole, l'energia scambiata veniva calcolata in quantità, in kWh. Attraverso l'operazione di valorizzazione, l'energia scambiata viene calcolata in euro.
A fronte del fatto che l'utente acquista e paga l'energia che preleva dalla rete, dunque, il GSE gli riconosce un controvalore, il Contributo in quota energia, che è pari al valore dell'energia scambiata.
Nel nostro esempio, il Contributo in quota energia è pari a 50 euro.
Attenzione: il Contributo in quota energia è un calcolo a sé stante, che il GSE gestisce e liquida separatamente dalla voce seguente, e cioè l'eventuale saldo a favore dell'utente.
Se il valore dell'energia "scambiata" è sempre uguale nel confronto dei flussi, è invece evidente che essi hanno complessivamente un valore diverso e dunque l'utente può trovarsi ad avere immesso più (valore)energia di quanto (valore)energia abbia prelevato.
In questo caso, il GSE calcola un credito a favore del gestore dell'impianto.
Quindi: se il valore dell'energia immessa (CEI) è quello che supera il valore dell'energia scambiata, la parte eccedente viene calcolata a credito dell'utente.
Se è invece il valore dell'energia acquistata (OE) a superare il valore dell'energia scambiata, non si determina alcun credito a favore dell'utente.
Tornando all'esempio precedente: se il valore dell'energia scambiata è 50 euro, e il valore CEI è 80 euro, la differenza tra 80 e 50 euro, cioè 30 euro, sarà l'importo calcolato a credito dell'utente.
Ma se, sempre con un valore di energia scambiata 50, il valore OE è 80, non ci sarà alcun credito a favore dell'utente.
In pratica, quindi, si determina un credito solo quando si è ceduto alla rete più di quanto si è scambiato, con logica identica alla precedente, ma effettuando i conteggi in euro anziché in quantità di kWh.
Nota bene: vale la pena di osservare che, rispetto al meccanismo precedente, può verificarsi il caso in cui le quantità cedute alla rete siano superiori alle quantità ritirate, ma le rispettive valorizzazioni siano così diverse (sempre per via dei prezzi di mercato attribuiti) da non far più scattare un saldo a favore dell'utente.
Con un esempio semplificato nei numeri (e quindi non realistico), ipotizziamo che sia stato acquistato un quantitativo di 70 kWh e ceduto un quantitativo di 80 kWh. Ma che la valorizzazione dei 70 acquistati sia pari a 50 euro, mentre la valorizzazione degli 80 ceduti sia pari a 40 euro. Il valore dell'energia scambiata è 40 euro (quota base del Contributo), ma il valore dell'energia ritirata è 50: non ci sarà nessun credito per l'utente.
Come vengono riconosciuti i saldi a credito
Nota bene: gli eventuali saldi a credito non fanno parte del Contributo in conto scambio, ma sono una partita separata, che il GSE gestisce e liquida separatamente.
Gli utenti dello Scambio sul posto hanno la possibilità di scegliere tra:
•la gestione a credito delle eventuali eccedenze per gli anni successivi
•la liquidazione monetaria (annuale) delle eventuali eccedenze
In una prima fase, la liquidazione monetaria non era consentita se non per la cogenerazione ad alto rendimento. Ma la legge 23 luglio 2009, n. 99 ha allargato tale possibilità anche agli impianti a fonti rinnovabili (o quota di rinnovabili in un impianto ibrido).
L'utente, se lo ritiene opportuno, può decidere – al momento stesso dell'attivazione dello Scambio sul posto, o anche in anni successiv i– l'opzione per la liquidazione monetaria. In caso contrario il credito viene semplicemente riportato agli anni successivi.
Per le modalità di richiesta di liquidazione, vedi Procedure Scambio sul posto nel menu di destra.
Contributo in conto scambio: la quota servizi
Ma il nuovo meccanismo dello Scambio sul posto prevede una ulteriore compensazione. Poiché infatti l'utente paga al proprio fornitore tutti i consumi (e non ha più crediti in kWh), si ritiene che egli non debba subire - per la quota di energia scambiata - l'onere dei servizi di rete.
E' corretto infatti considerare che in un meccanismo che si chiama "Scambio sul posto" l'utente non debba pagare il trasporto e l'organizzazione dei flussi in rete, perché è come se producesse e auto-consumasse in loco tutta l’energia scambiata. E' chiaro che questa è una facilitazione decisa di principio (è la parte incentivante dello Scambio sul posto) ma non corrisponde alla realtà: infatti si tratta comunque di energia che viaggia in rete, ed è soggetta a tutti gli oneri della sua gestione. Ed è altrettanto evidente che gli oneri non pagati dagli utenti dello Scambio vanno a ripartirsi su tutte le altre bollette.
Il GSE calcola quindi un rimborso degli oneri relativi ai servizi, con la seguente logica:
• Per gli impianti a fonti rinnovabili, vengono restituite le seguenti componenti dei servizi di rete:
- tariffa di trasmissione
- tariffa di distribuzione
- dispacciamento
- oneri generali (componenti A e UC)
• Per gli impianti di cogenerazione ad alto rendimento, vengono restituite le seguenti componenti dei servizi di rete:
- tariffa di trasmissione
- tariffa di distribuzione
- dispacciamento
Come viene conteggiata la quota servizi
Attraverso i dati ottenuti dall'impresa di vendita, relativi a tutte le componenti variabili dell'energia prelevata dall'utente nel periodo considerato, il GSE calcola il controvalore unitario di queste componenti per ogni kWh acquistato. Tale valore unitario, espresso in centesimi di Euro per kWh, viene definito dall'Autorità per l'Energia con la sigla CUs (controvalore unitario servizi) ed è ovviamente variabile, perché si riferisce ai costi e alle quantità del periodo esaminato, e cioè il bimestre.
Moltiplicando tale valore per la quantità di energia scambiata (primo step del nostro precedente ragionamento) si ottiene l'importo del rimborso per la quota servizi che verrà effettuato dal GSE.
Contabilità della liquidazione del Contributo in conto scambioLe due componenti del Contributo in conto scambio vengono saldate direttamente dal GSE con un contributo di acconto erogato trimestralmente, e un conguaglio annuo.
Di seguito le indicazioni fornite dallo stesso GSE sul meccanismo amministrativo:
Premesso che tecnicamente il GSE può procedere all’erogazione del contributo in conto scambio (Cs) solo se:
A. le imprese di vendita hanno comunicato:
• i dati anagrafici e le variazioni mensili dei dati anagrafici;
• i dati relativi a onere in prelievo periodico/annuo e quantità fatturate;
B. i gestori di rete hanno comunicato:
• i dati anagrafici degli impianti collegati alla propria rete e le variazioni mensili;
• il dato di misura in prelievo totale mensile;
• il dato di misura in immissione orario mensile,
il GSE procede a calcolare il contributo in conto scambio:
• di acconto
Il contributo in conto scambio di acconto viene erogato trimestralmente sulla base dei dati di misura dell’energia elettrica in immissione e in prelievo inviati dai gestori di rete, e sulla base dell’onere in prelievo stimato secondo un prezzo di riferimento.
• di conguaglio
Il contributo in conto scambio di conguaglio viene erogato annualmente sulla base dei dati di misura dell’energia elettrica in immissione e prelievo risultanti ai gestori di rete alla fine dell’anno e dell’onere in prelievo relativo all’anno di competenza, inviato dalle imprese di vendita.
Costi da rimborsare al GSE
La delibera 186/09, modificando la 74/08, ha introdotto tre nuovi scaglioni di prezzo, a seconda delle potenza dell’impianto:
• 15 euro/anno per ogni impianto di potenza inferiore o uguale a 3 kW
• 30 euro/anno per ogni impianto di potenza superiore a 3 kW e inferiore o uguale a 20 kW
• 45 euro/anno per ogni impianto di potenza superiore a 20 kW
Si tratta, rispetto allo Scambio sul posto, dell'unica partita a debito dell'utente nei confronti del GSE, che può essere compensata dai crediti accumulati a suo favore.
Nota bene. Nei casi in cui i l’utente dello scambio sia un Comune con popolazione fino a 20mila residenti oppure il Ministero della Difesa, con una pluralità di punti di prelievo e di punti di immissione, si applica un contributo aggiuntivo di 4 euro/anno per ogni punto di connessione, a copertura dei costi di aggregazione delle misure relative ai diversi punti di connessione.
Pregresso del 2008
Per i "vecchi utenti" dello Scambio sul posto, si poneva il problema di come considerare il saldo (quantitativo) maturato al 31 dicembre 2008. I gestori di rete hanno l’obbligo di comunicare il valore del saldo al GSE entro il 25 febbraio 2009 e il GSE provvederà a valorizzarlo attribuendo un controvalore unitario pari alla media aritmetica nazionale dei valori dei prezzi zonali orari. Il valore così ottenuto viene considerato dal GSE per il calcolo del contributo in conto scambio del 2009.
