Il Testo Integrato delle Connessioni Attive (TICA): regole, procedure, adempimenti per la connessione alla rete
Attenzione:
Il TICA (Testo Integrato delle Connessioni Attive, delibera ARG/elt 99/2008) è stato modificato in più punti dalla recente delbera 4 agosto 2010, ARG/elt 125/10 (vedi menu di destra). La maggior parte delle novità saranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2011. Ci sono però alcune disposizioni che trovano immediata applicazione: al riguardo si consiglia di consultare l’allegato B alla delibera 125/2010 “Ulteriori disposizioni in materia di connessioni nel caso di richieste di connessione presentate fino al 31 dicembre 2010” (vedi menu di destra).
Segnaliamo anche la delibera 4 agosto 2010, ARG/elt 124/10, con la quale è stato istituito il sistema di Gestione delle anagrafiche uniche degli impianti di produzione e delle relative unità (Gaudì), anch’esso pienamente operativo a decorrere dal 1° gennaio 2011 (vedi menu di destra).
Il TICA (Testo Integrato delle Connessioni Attive, delibera ARG/elt 99/2008) è stato modificato in più punti dalla recente delbera 4 agosto 2010, ARG/elt 125/10 (vedi menu di destra). La maggior parte delle novità saranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2011. Ci sono però alcune disposizioni che trovano immediata applicazione: al riguardo si consiglia di consultare l’allegato B alla delibera 125/2010 “Ulteriori disposizioni in materia di connessioni nel caso di richieste di connessione presentate fino al 31 dicembre 2010” (vedi menu di destra).
Segnaliamo anche la delibera 4 agosto 2010, ARG/elt 124/10, con la quale è stato istituito il sistema di Gestione delle anagrafiche uniche degli impianti di produzione e delle relative unità (Gaudì), anch’esso pienamente operativo a decorrere dal 1° gennaio 2011 (vedi menu di destra).
Connetttere un impianto alla rete elettrica è un presupposto fondamentale in tutti i casi in cui si intende scambiare o cedere energia alla rete, usufruendo degli eventuali meccanismi incentivanti previsti dall'attuale normativa.
Le procedure di connessione alla rete hanno da sempre costituito uno dei maggiori ostacoli alla diffusione di impianti di produzione di elettricità di piccola taglia, penalizzando soprattutto gli impianti di cogenerazione e quelli alimentati da fonti rinnovabili.
Era quindi particolarmente sentita l'esigenza di arrivare a un testo unico delle regole tecniche, procedurali ed economiche per la connessione, che obbligasse le parti in causa (gestore di rete / impresa di distribuzione e richiedenti) a tempi e accertamenti di spesa certi e trasparenti.
Questa esigenza è stata tradotta in una serie di deliberazioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, che hanno portato infine alla redazione di un Testo Integrato delle Connessioni Attive (TICA), contenente le “condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione”.
Il Testo Integrato è contenuto nell’allegato A alla delibera AEEG 99/08, nella versione integrata e modificata dalle successive delibere 179/08, 205/08, 130/09 e 125/10. Per consultare il documento completo, vedi anche “Delibera ARG/elt 99/08: Testo Integrato” nel menu di destra.
Riportiamo qui alcune delle principali disposizioni introdotte dal Testo Integrato che coinvolgono gli impianti alimentati da fonti rinnovabili e di cogenerazione ad alto rendimento, connessi in bassa e media tensione, rimandando alla delibera per ulteriori approfondimenti.
A chi si applicano le nuove regole
Il Testo Integrato regola i diritti e gli obblighi dei soggetti implicati nella connessione: il gestore di rete / lmpresa di distribuzione che fisicamente effettua la connessione e il soggetto richiedente.
Le regole del Testo Integrato riguardano:
• le richieste di nuove connessioni
• le richieste di adeguamento di connessioni esistenti, in seguito alla realizzazione o alla modifica di impianti di produzione di energia elettrica
A seconda della potenza in immissione richiesta per la connessione, il Testo Integrato ha stabilito che l'allacciamento debba avvenire in alta, media o bassa tensione (qui ci interessano prevalentemente la seconda e la terza opzione).
La potenza in immissione richiesta viene definita dal Testo Integrato come "il valore della potenza in immissione complessivamente disponibile dopo gli interventi da effettuare senza che l'utente sia disconnesso".
In altre parole, questo significa che l’utente si deve garantire la “dimensione del rubinetto” che gli serve perché non salti la
connessione nei momenti di massimo carico in immissione (la stessa cosa – ma al contrario – di quello che succede nelle nostre case quando un carico eccessivo di elettrodomestici fa saltare il contatore). In pratica, la potenza in immissione è quella massima che l’utente ritiene di poter immettere in rete. La quale può non coincidere con la potenza nominale dell’impianto. Ad esempio, nel caso del fotovoltaico, la potenza nominale è data dalla somma delle potenze di tutti i moduli, ma ciò che interessa ai fini della connessione non è la potenza dell’impianto, bensì la potenza in immissione in corrente alternata (CA), cioè la potenza nominale dell’inverter.
connessione nei momenti di massimo carico in immissione (la stessa cosa – ma al contrario – di quello che succede nelle nostre case quando un carico eccessivo di elettrodomestici fa saltare il contatore). In pratica, la potenza in immissione è quella massima che l’utente ritiene di poter immettere in rete. La quale può non coincidere con la potenza nominale dell’impianto. Ad esempio, nel caso del fotovoltaico, la potenza nominale è data dalla somma delle potenze di tutti i moduli, ma ciò che interessa ai fini della connessione non è la potenza dell’impianto, bensì la potenza in immissione in corrente alternata (CA), cioè la potenza nominale dell’inverter.
Nel caso di connessione alla rete di due o più impianti di produzione, che il Testo Integrato definisce "un lotto di impianti di produzione", la potenza in immissione richiesta "è pari alla somma delle potenze in immissione richieste per ciascun impianto di produzione appartenente al lotto".
| Livello di tensione | Potenza |
| Bassa tensione (BT) | Fino a 100 kW |
| Media Tensione (MT) | Fino a 6.000 kW |
Per potenze in immissione richieste otre i 6.000 kW, la connessione avviene in Alta Tensione (AT) o Altissima Tensione (AAT). In questo caso la connessione viene effettuata dal gestore di rete (Terna Spa) e non dall'impresa di distribuzione competente per il territorio.
Il gestore di rete / impresa di distribuzione ha comunque la possibilità, in base a motivazioni di tipo tecnico, di erogare il servizio di connessione in bassa tensione per potenze in immissione richieste superiori a 100 kW e in media tensione per potenze in immissione richieste superiori a 6.000 kW.
La richiesta di connessione
Il Testo Integrato prevede esplicitamente che le imprese di distribuzione trattino "in via prioritaria le richieste e la realizzazione delle connessioni di impianti di produzione da fonte rinnovabile e da cogenerazione ad alto rendimento rispetto agli impianti di produzione diversi dai predetti impianti".
La richiesta di connessione costituisce il primo passo dell'iter procedurale. Le richieste di connessione vanno inoltrate:
• All’impresa di distribuzione competente nell’ambito territoriale (Enel, ACEA, a2a) se la potenza in immissione richiesta è inferiore a 10.000 kW
• A Terna Spa, se la potenza in immissione richiesta è uguale o superiore a 10.000 kW
Nella richiesta di connessione devono essere fornite una serie di informazioni dettagliate sull’impianto. Le diverse imprese di distribuzione elaborano e pubblicano dei modelli standard per la richiesta di connessione, che devono essere in ogni caso conformi a quanto previsto dal Testo Integrato.
Tutte le informazioni contenute nella richiesta, servono all’impresa di distribuzione per elaborare un preventivo tecnico ed economico relativo alla connessione.
Tutte le informazioni contenute nella richiesta, servono all’impresa di distribuzione per elaborare un preventivo tecnico ed economico relativo alla connessione.
Per conoscere nel dettaglio tutti i dati e i documenti da allegare alla richiesta di connessione, vedi anche "La richiesta di connessione" nel menu di sinistra.
Il corrispettivo per la richiesta di connessione
Si tratta in realtà di un corrispettivo per l'ottenimento del preventivo da parte dell'impresa di distribuzione, che va versato all'atto della presentazione della richiesta di connessione. Il corrispettivo varia a seconda del valore della potenza richiesta in immissione, come da tabella seguente.
Si tratta in realtà di un corrispettivo per l'ottenimento del preventivo da parte dell'impresa di distribuzione, che va versato all'atto della presentazione della richiesta di connessione. Il corrispettivo varia a seconda del valore della potenza richiesta in immissione, come da tabella seguente.
| Corrispettivo | per potenza richiesta in immissione |
| 100 euro | fino a 50 kW |
| 200 euro | superiore a 50 kW e fino a 100 kW |
| 500 euro | superiore a 100 kW e fino a 500 kW |
| 1.500 euro | superiore a 500 kW e fino a 1.000 kW |
| 2.500 euro | superiore a 1.000 kW |
Il preventivo per la connessione
Ricevuta la richiesta di connessione, l’impresa di distribuzione deve effettuare un sopralluogo, elaborare un preventivo e metterlo a disposizione del richiedente entro determinati limiti di tempo.
Ricevuta la richiesta di connessione, l’impresa di distribuzione deve effettuare un sopralluogo, elaborare un preventivo e metterlo a disposizione del richiedente entro determinati limiti di tempo.
| Tempo di messa a disposizione del preventivo | Valore della potenza richiesta in immissione |
| 20 giorni lavorativi | Fino a 100 kW |
| 45 giorni lavorativi | Da 100 kW fino a 1.000 kW |
| 60 giorni lavorativi | Oltre i 1.000 kW |
Oltre a indicare il corrispettivo per la connessione, il preventivo contiene una serie di informazioni relative alla tipologia, ai tempi dei lavori e agli adempimenti autorizzativi richiesti.
Nota bene: l'impresa di distribuzione è tenuta a fornire al richiedente tutte le informazioni inerenti le pratiche autorizzative. Ma non solo: a fronte di un compenso economico prestabilito, il richiedente può demandare alla stessa impresa di distribuzione la predisposizione dei documenti necessari per ottenere le autorizzazioni. Il richiedente può anche affidare all'impresa di distribuzione la gestione dell'intero iter autorizzativo. Rimane in ogni caso la possibilità, per il richiedente, di occuparsi in proprio di tutte le pratiche autorizzative. Tale richiesta deve essere esplicitamente formulata all'atto dell'accettazione del preventivo per la connessione.
Il preventivo ha una validità di 45 giorni lavorativi. Questo significa che il richiedente è tenuto, entro questo lasso di tempo, a comunicare all’impresa di distribuzione l’ accettazione del preventivo, pena la decadenza dello stesso.
Per conoscere nel dettaglio tutte le informazioni contenute nel preventivo, vedi anche "Il preventivo per la connessione" nel menu di sinistra.
Sanzioni per ritardo preventivo: se il preventivo non viene elaborato e trasmesso al richiedente entro i tempi previsti, l’impresa di distribuzione deve corrispondere al richiedente un indennizzo di 20 euro al giorno per ogni giorno lavorativo di ritardo. Se il ritardo è superiore a 60 giorni lavorativi, il richiedente può segnalare il fatto all’Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, che ha facoltà di attivare delle procedure sostitutive per soddisfare il cliente e ulteriori sanzioni nei confronti dell'impresa di distribuzione.
Il "vero" corrispettivo per la connessione
Il corrispettivo per la connessione è l'oggetto principale del preventivo e la parte più rilevante della spesa, quella che serve a coprire i costi dei lavori effettuati dall’impresa di distribuzione. Non deve essere confuso con il corrispettivo “per la richiesta di connessione”, che serve solo a ottenere il preventivo.
Per conoscere le modalità di calcolo del corrispettivo per la connessione, nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili e di cogenerazione ad alto rendimento, vedi anche "Il corrispettivo per la connessione" nel menu di sinistra.
Se il richiedente accetta il preventivo, deve inviare all'impresa di distribuzione una comunicazione di accettazione del preventivo. Questa deve essere corredata da documentazione che attesti il pagamento del 30% del totale del corrispettivo per la connessione.
Il restante 70% viene pagato una volta che il richiedente ha comunicato all’impresa di distribuzione il completamento delle “opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione”, così come indicate nel preventivo.
I tempi di realizzazione della connessione da parte dell’impresa di distribuzione devono essere al massimo di:
• 30 giorni lavorativi nel caso di lavori semplici
I lavori semplici, secondo la definizione dell’AEEG, consistono nella "realizzazione, modifica o sostituzione a regola d’arte dell’impianto del gestore di rete eseguita con un intervento limitato alla presa ed eventualmente al gruppo di misura”.
• 90 giorni lavorativi nel caso di lavori complessi, aumentato di 15 giorni lavorativi per ogni km di linea da realizzare in media tensione eccedente il primo chilometro
I lavori complessi, secondo la definizione dell’AEEG, “sono la realizzazione, modifica o sostituzione a regola d’arte dell’impianto del gestore di rete in tutti i casi non compresi nella definizione di lavori semplici”.
Sanzioni: se la realizzazione della connessione non avviene entro i tempi previsti, l’impresa di distribuzione deve corrispondere al richiedente un indennizzo “pari al valore massimo tra 20 euro al giorno e il 5% del totale del corrispettivo per la connessione” per ogni giorno lavorativo di ritardo nei lavori di realizzazione della connessione, fino a un massimo di 120 giorni lavorativi. Se il ritardo è superiore a 120 giorni lavorativi, il richiedente il può segnalare il fatto all’Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, che ha facoltà di attivare delle procedure sostitutive per soddisfare il cliente e ulteriori sanzioni nei confronti dell'impresa di distribuzione.
Informazione completamento dei lavori
Il richiedente e l'impresa di distribuzione hanno il reciproco obbligo di informazione sul completamento dei lavori di realizzazione dell'impianto e dei lavori necessari alla connessione.
L’impresa di distribuzione invia al richiedente una comunicazione di completamento dei lavori e di disponibilità all’entrata in esercizio della connessione. A questo punto dell’iter, è molto probabile che il richiedente abbia già concluso i lavori di realizzazione dell’impianto di produzione, di cui deve dare comunicazione all’impresa di distribuzione. Dopo l’invio di quest’ultima comunicazione da parte del richiedente, l’impresa di distribuzione ha 10 giorni lavorativi per attivare la connessione.
Se la sequenza temporale non fosse questa, e il richiedente avesse già segnalato il completamento dei propri lavori prima di ricevere l’informativa sulla connessione, i 10 giorni scattano da quest’ultima data.
E' in ogni caso prevista per il richiedente la possibilità di realizzare in proprio la connessione alla rete elettrica.
Per approfondire tutti i dettagli relativi a questa opzione, consulta la voce "Realizzare in proprio la connessione" nel menu di sinistra.
La risoluzione delle controversie
Nella fase di realizzazione o di esercizio della connessione, può accadere che il produttore (colui che presenta la richiesta di connessione) verifichi nel comportamento del gestore di rete / impresa di distribuzione scorrettezze o abusi tali da giustificare l’attivazione di una procedura di risoluzione delle controversie.
Il “regolamento per la risoluzione delle controversie tra produttori e gestori di rete” è contenuto nell’Allegato A della delibera AEEG 123/08. Non bisogna confondere le controversie, e le relative regolamentazioni che le disciplinano, con le “procedure sostitutive” previste in tutti quei casi in cui il preventivo per la connessione e la realizzazione della connessione avvengano con ritardi superiori rispettivamente a 60 e 120 giorni lavorativi.
Il ricorso alla risoluzione delle controversie si configura come la “scelta estrema” a problemi di varia natura (tecnici, economici, procedurali), di cui il produttore e il gestore di rete / impresa di distribuzione non siano riusciti a trovare una soluzione condivisa da entrambi.
Per l’attivazione della procedura di risoluzione della controversia, il produttore deve presentare un’apposita istanza alla Direzione Mercati dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas.
Per approfondire tutti dettagli relativi alla risoluzione delle controversie, si veda “Delibera AEEG 123/08” nel menu di destra.
