Per maggiori informazioni sulle procedure del Dl 5/09 si consulti il testo qui sotto.
La detrazione si applica alle spese sostenute tra il 7 febbraio 2009 e il 31 dicembre 2009. Dunque i lavori di ristrutturazione devono essere stati avviati dopo il 1° luglio 2008 (fa fede la Comunicazione all'Agenzia delle Entrate), ma l'acquisto di beni (o meglio il bonifico con cui viene pagato l'acquisto) deve avvenire in data successiva al 7 febbraio 2009 e anteriore al 31 dicembre 2009.
Beneficiari
Sono ammessi a fruire della detrazione coloro che sono assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche, residenti o meno nel territorio dello Stato. La legge però specifica che gli interventi di ristrutturazione che consentono l’accesso alle detrazioni del 20%, sono “quelli effettuati su singole unità immobiliari residenziali”. Sono quindi esclusi dal beneficio fiscale gli interventi realizzati sulle parti comuni dei condomini, in edifici industriali e del terziario.
Consigliamo a chi non avesse già esperienza di come funzionano le detrazioni di consultare la voce "Cos'è una detrazione," nel menu di destra.
Interventi per cui è prevista la detrazione
La detrazione del 20% si applica alle spese sostenute per l’acquisto di:
• Mobili
• Elettrodomestici di classe energetica "non inferiore ad A+" (esclusi frigoriferi e congelatori)
• Televisori
• Computer
Tutti questi beni devono essere finalizzati all’arredo dell'immobile oggetto della ristrutturazione.
Percentuale di detrazione e limite di spesa
La detrazione del 20% per l’acquisto di mobili, elettrodomestici, televisori e computer è calcolata su importo massimo di 10.000 euro. La detrazione deve essere ripartita in cinque rate annuali.
Nota bene: I 10.000 euro indicano il limite massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione e non il limite massimo detraibile, che è pari al 20% di 10.000 euro, cioè 2.000 euro. La rata massima scaricabile per ogni anno è dunque di 400 euro.
Cumulabilità con la preesistente "detrazione frigoriferi e congelatori"
La detrazione del 20% è cumulabile con la detrazione (anche questa del 20%) già prevista per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e frigocongelatori con apparecchi analoghi di classe non inferiore a A+.
Ma la possibilità di cumulare le due misure incentivanti non significa che si possa usufruire di una doppia detrazione (20% + 20%) per l’acquisto di uno stesso frigorifero o congelatore. Infatti, il comma 1 dell’articolo 2 del decreto anticrisi esclude specificamente frigoriferi, congelatori e frigocongelatori dagli elettrodomestici detraibili, in quanto essi godono di una agevolazione preesistente.
In altre parole, la cumulabilità delle due agevolazioni indica la possibilità di utilizzare entrambe le misure nello stesso periodo di imposta, mentre resta esclusa la cumulabiità delle due detrazioni se riferite al medesimo frigorifero o congelatore.
Attenzione: la preesistente agevolazione fiscale per frigoriferi e congelatori ha un iter e una rateazione del tutto diversi: non rientra nella "pratica" del 36% e si detrae in una volta sola. E' quindi più che mai necessario fare bene i conti delle spese che si sostengono e delle quote di detrazione che, sommandosi, andranno a cadere nei vari anni, soprattutto se contemporaneamente a questi interventi e acquisti se ne prevedono altri che avrebbero diritto ad altre detrazioni (ad esempio il 55% per gli interventi di risparmio energetico). Il rischio è che il "debito fiscale" non sia sufficiente a contenerle tutte.
Consigliamo quindi di leggere con attenzione anche la voce Detrazioni per frigoriferi e congelatori (menu di sinistra) e la voce Cos'è una detrazione (menu di destra).
Segnaliamo inoltre la Circolare esplicativa n. 35/E dell'Agenzia delle Entrate, accessibile dal menu di destra, che affronta tutti gli argomenti esaminati in questa pagina.


