Detrazioni fiscali 20%

Mobili ed elettrodomestici
Dl n. 5 2009: detrazioni fiscali per mobili ed elettrodomestici nell'ambito delle ristrutturazioni residenziali
La detrazione si applica alle spese sostenute tra il 7 febbraio e il 31 dicembre 2009. E' quindi scaduto il termine per effettuare gli acquisti, mentre è ancora aperta la possibilità di detrarre - nella prossima dichiarazione dei redditi - i costi sostenuti nello scorso anno.
 
Per maggiori informazioni su "che cos'è una detrazione" si veda la voce nel menu di destra.
Per maggiori informazioni sulle procedure del Dl 5/09 si consulti il testo qui sotto.
 
 
Il decreto legge "Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi" (Dl 10 febbraio 2009, n.5), convertito in legge con modificazioni il 9 aprile 2009, introduce una detrazione Irpef del 20% per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici "di classe energetica non inferiore ad A+", computer e televisori. Essa è cumulabile con un'analoga misura già operante, riferita solo ai frigoriferi e congelatori. Ma tempi, modi e procedure differiscono.
 
Nota bene: purtroppo, la limitazione agli elettrodomestici di classe energetica “non inferiore ad A+”, rischia di trasformare una parte di questa misura in un “incentivo fantasma”. Va infatti ricordato che, ad eccezione dei frigoriferi, congelatori e frigocongelatori, non esiste attualmente alcun elettrodomestico con un sistema di etichettatura che vada oltre la classe A. Questo significa che le lavastoviglie, le lavatrici, i forni e i climatizzatori, non potendo appartenere ad una classe energetica “non inferiore ad A+”, si trovano di fatto esclusi dalla possibilità di beneficiare di questa detrazione. Per quanto riguarda frigoriferi, congelatori e frigocongelatori, che sarebbero gli unici apparecchi a  poter rientrare nei limiti di classe energetica indicati, la norma li esclude esplicitamente dall’incentivo, rimandando alla specifica detrazione (anche questa del 20%) di cui già godono grazie a una legge preesistente. 
 
Vediamo in dettaglio le misure derivanti dal decreto anticrisi.
 
Condizioni preliminari e periodo
 
E’ possibile beneficiare della detrazione solo se l’acquisto di questi beni avviene contestualmente a interventi di ristrutturazione di singole unità immobiliari, iniziati non prima del 1° luglio 2008. Gli interventi di ristrutturazione degli edifici sono gli stessi che usufruiscono della detrazione 36%. Non vanno confusi con gli interventi di efficienza energetica, che godono della detrazione 55%.
 
Una ulteriore confusione può derivare dal fatto che si parla di una detrazione 20% collegata a lavori che godono di detrazione 36%. Un esempio chiarirà la questione: vengono iniziati dei lavori di rifacimento delle pavimentazioni e murature interne, e si effettua la comunicazione inizio lavori alla Agenzia delle Entrate (vedi Detrazione 36%, nel menu di sinistra e Procedure 36% nel menu di destra). I lavori di muratura e di pavimentazione saranno detraibili al 36% a partire dalla prima dichiarazione dei redditi successiva alla chiusura lavori. Nella stessa dichiarazione dei redditi sarà poi possibile detrarre mobili e elettrodomestici, ma al 20%, sempreché ci siano le ulteriori condizioni qui sotto specificate. 

La detrazione si applica alle spese sostenute tra il 7 febbraio 2009 e il 31 dicembre 2009. Dunque i lavori di ristrutturazione devono essere stati avviati dopo il 1° luglio 2008 (fa fede la Comunicazione all'Agenzia delle Entrate), ma l'acquisto di beni (o meglio il bonifico con cui viene pagato l'acquisto) deve avvenire in data successiva al 7 febbraio 2009 e anteriore al 31 dicembre 2009.

Beneficiari
                                                                                                                                                                                                                             Sono ammessi a fruire della detrazione coloro che sono assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche, residenti o meno nel territorio dello Stato. La legge però specifica che gli interventi di ristrutturazione che consentono l’accesso alle detrazioni del 20%, sono “quelli effettuati su singole unità immobiliari residenziali”. Sono quindi esclusi dal beneficio fiscale gli interventi realizzati sulle parti comuni dei condomini, in edifici industriali e del terziario.

Consigliamo a chi non avesse già esperienza di come funzionano le detrazioni di consultare la voce "Cos'è una detrazione," nel menu di destra.  

Interventi per cui è prevista la detrazione

La detrazione del 20% si applica alle spese sostenute per l’acquisto di:

• Mobili
• Elettrodomestici di classe energetica "non inferiore ad A+" (esclusi frigoriferi e congelatori)
• Televisori
• Computer

Tutti questi beni devono essere finalizzati all’arredo dell'immobile oggetto della ristrutturazione.

Percentuale di detrazione e limite di spesa

La detrazione del 20% per l’acquisto di mobili, elettrodomestici, televisori e computer è calcolata su importo massimo di 10.000 euro. La detrazione deve essere ripartita in cinque rate annuali.

Nota bene: I 10.000 euro indicano il limite massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione e non il limite massimo detraibile, che è pari al 20% di 10.000 euro, cioè 2.000 euro. La rata massima scaricabile per ogni anno è dunque di 400 euro.

Cumulabilità con la preesistente "detrazione frigoriferi e congelatori"

La detrazione del 20% è cumulabile con la detrazione (anche questa del 20%) già prevista per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e frigocongelatori con apparecchi analoghi di classe non inferiore a A+.

Ma la possibilità di cumulare le due misure incentivanti non significa che si possa usufruire di una doppia detrazione (20% + 20%) per l’acquisto di uno stesso frigorifero o congelatore. Infatti, il comma 1 dell’articolo 2 del decreto anticrisi esclude specificamente frigoriferi, congelatori e frigocongelatori dagli elettrodomestici detraibili, in quanto essi godono di una agevolazione preesistente.

In altre parole, la cumulabilità delle due agevolazioni indica la possibilità di utilizzare entrambe le misure nello stesso periodo di imposta, mentre resta esclusa la cumulabiità delle due detrazioni se riferite al medesimo frigorifero o congelatore.

Attenzione: la preesistente agevolazione fiscale per frigoriferi e congelatori ha un iter e una rateazione del tutto diversi: non rientra nella "pratica" del 36% e si detrae in una volta sola. E' quindi più che mai necessario fare bene i conti delle spese che si sostengono e delle quote di detrazione che, sommandosi, andranno a cadere nei vari anni, soprattutto se contemporaneamente a questi interventi e acquisti se ne prevedono altri che avrebbero diritto ad altre detrazioni (ad esempio il 55% per gli interventi di risparmio energetico). Il rischio è  che il "debito fiscale" non sia sufficiente a contenerle tutte.

Consigliamo quindi di leggere con attenzione anche la voce Detrazioni per frigoriferi e congelatori (menu di sinistra) e la voce Cos'è una detrazione (menu di destra).

Segnaliamo inoltre la Circolare esplicativa n. 35/E dell'Agenzia delle Entrate, accessibile dal menu di destra, che affronta tutti gli argomenti esaminati in questa pagina.

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