L'energia elettrica è sottoposta ad imposta erariale di consumo (l'accisa, vedi voce nel menu di sinistra).
Secondo il Testo Unico delle Accise (Dlgs 504/95), consultabile nel menu di destra, i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta sono:
• l'esercente l'officina di produzione di energia elettrica, oppure
• il soggetto ad esso assimilato nel momento in cui avviene la fornitura di energia elettrica oppure nel momento dell’autoconsumo.
In pratica, chi produce energia elettrica è gravato da accisa, ma ha la facoltà di riversare il pagamento dell'accisa stessa sugli acquirenti: sarà il consumatore finale a versarla all'erario, in bolletta. Ciononostante, il produttore di energia elettrica resta il soggetto ufficialmente obbligato e deve pertanto ottenere la licenza di Officina elettrica.
Inoltre, per la parte di energia autoconsumata, il produttore è il consumatore finale e versa direttamente l'accisa su tali autoconsumi.
Solo gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, di potenza non superiore ai 20 kW, sono esentati da tale adempimento.
Impianti obbligati
Sono quindi tenuti a presentare la denuncia di Officina elettrica tutti gli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza superiore ai 20 kW (legge 133/99), che autoconsumano una parte dell’energia elettrica prodotta dall’impianto (Circolare 17/D del 28 maggio 2007 dell'Agenzia delle Dogane).
>> Per consultare la circolare dell'Agenzia delle Dogane vedi la corrispondente voce del menu di destra.
Nota bene: per gli impianti situati in territori montani, la soglia minima di potenza per l’apertura di Officina elettrica sale da 20 kW a 30 kW.
Fondamentale risulta il requisito dell’autoconsumo, che è alla base del meccanismo di tassazione dell’Officina elettrica. Le accise, infatti, vengono calcolate unicamente sull’elettricità prodotta dall’impianto e auto-consumata in loco.
L’obbligo di apertura di Officina elettrica, quindi, non riguarda in alcun modo gli impianti a fonti rinnovabili che immettono in rete tutta l’energia prodotta.
Gli impianti a fonti rinnovabili con potenza superiore a 20 kW, che immettono in rete tutta l’energia prodotta, sono comunque tenuti a fare una comunicazione all’Ufficio delle Dogane, in deroga all'obbligo di denuncia di apertura di Officina elettrica. In seguito a questa comunicazione, che deve essere fatta prima dell’allacciamento alla rete elettrica, l’Ufficio delle Dogane assegna un “Codice Ditta”, indispensabile per identificare l’impianto nel momento in cui si presenta la dichiarazione annua di produzione (che è comunque obbligatoria).
La nozione di “autoconsumo” non prevede delle soglie minime di riferimento. Ad esempio, un impianto fotovoltaico da 50 kW di potenza che cede alla rete il 99% dell’energia prodotta, utilizzandone l'1% per alimentare i servizi ausiliari dell’impianto, è comunque tenuto ad aprire Officina elettrica. Infatti, questo 1% di energia autoconsumata, essendo prodotta dallo stesso impianto fotovoltaico, è sottoposta al regime delle accise.
In questi casi, una soluzione comunemente utilizzata per evitare l’apertura di Officina elettrica, consiste nello scegliere la “cessione totale” alla rete dell’energia prodotta dall’impianto, provvedendo a soddisfare le piccole necessità di autoconsumo con un normale contratto di fornitura.
Impianti esclusi dall’obbligo
Non sono tenuti a presentare la denuncia di Officina elettrica:
• Impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 20 kW
• Impianti alimentati da fonti rinnovabili, di qualsiasi potenza, che scelgono la cessione totale (senza autoconsumo) dell’energia alla rete
Nota bene: questi impianti, se di potenza superiore a 20 kW, sono comunque tenuti a fare una comunicazione all’Ufficio delle Dogane, in deroga all'obbligo di denuncia di apertura di Officina elettrica. In seguito a questa comunicazione, che deve essere fatta prima dell’allacciamento alla rete elettrica, l’Agenzia assegna un “Codice Ditta”, indispensabile per identificare l’impianto nel momento in cui si presenta la dichiarazione annua di produzione (che è comunque obbligatoria).
• Impianti costituiti da gruppi elettrogeni di emergenza, con potenza disponibile non superiore a 200 kW
• Impianti di qualsiasi tipo, con potenza disponibile non superiore a 1 kW
• Impianti alimentati a biogas di qualsiasi potenza
Per quanto riguarda gli impianti di biogas, il Dlgs 26/2007 indica chiaramente che “non sono sottoposte ad accisa le miscele gassose […] di origine biologica destinate agli usi propri del soggetto che le produce”.
Obblighi in fase di esercizio
Una volta ottenuta la licenza di esercizio (vedi menu di sinistra) e con l’impianto a regime, il soggetto obbligato è tenuto a:
• Compilare il registro di produzione, con la registrazione giornaliera della lettura dei contatori. In molti casi, è possibile concordare letture dei contatori effettuate su base settimanale o mensile
• Pagare annualmente il diritto di licenza entro le scadenze previste (23,24 € nel caso di uso proprio e 77,47 € nel caso di utilizzo commerciale dell’energia)
• Comunicare entro 30 giorni eventuali variazioni societarie o impiantistiche
• Presentare la dichiarazione annuale di consumo (modello AD-1), che contiene di dati relativi a ogni mese solare. La dichiarazione va trasmessa unicamente via web, utilizzando il servizio telematico E.D.I. (vedi www.agenziadogane.it)
Il pagamento dell’accisa
L’accisa viene generalmente pagata versando delle rate di acconto mensili. Il pagamento deve essere effettuato entro il giorno 16 di ogni mese, e la cifra da corrispondere viene calcolata su 1/12 dei consumi dell’anno precedente.
In base ai dati contenuti nella dichiarazione annuale di consumo (da presentare entro il 20 febbraio di ogni anno), entro il 16 marzo si effettua il conguaglio.
Le Officine elettriche costituite da impianti di cogenerazione di potenza non superiore a 100 kW e privi di contatori, hanno la possibilità di pagare l'accisa sull'energia elettrica mediante un canone annuale di abbonamento (comma 7 dell'articolo 55 del Testo Unico delle Accise). In questo caso, i consumi tassabili vengono calcolati forfettariamente in base alla potenza e alle ore di utilizzo del cogeneratore. Chi usufruisce di questa semplificazione fiscale, non può contestualmente beneficiare dell'aliquota ridotta per la quota di carburante utilizzata nella produzione di energia elettrica.
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