La Regione Toscana e le province

Quadro generale delle politiche energetiche
La Regione Toscana e le province: quadro generale delle politiche energetiche

                 Superficie: 22.990 km²

                 Popolazione: 3.714.807 ab. 

                 Capoluogo: Firenze

                  Province: Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca,
                 Massa-Carrara, Pisa, Pistoia, Prato, Siena

                                   Comuni: 287



                                     IMPIANTI  A FONTI RINNOVABILI
FONTE            MW INSTALLATI             N°IMPIANTI
Fotovoltaico                    54,8                            4.973
Eolico                    36,1                    4
Idro                   332,4                   98
Geotermico                   737,0                   32
Biomasse e rifiuti                    77,2                   27

Dati Terna aggiornati al 31/12/2009 (biomasse e rifiuti aggiornate al 31/12/2008)

 Quadro normativo

La legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 detta la programmazione regionale in materia di energia, norme sull’autorizzazione unica, sulla certificazione energetica degli edifici e in materia di inquinamento luminoso.

 
Misure per l'efficienza energetica
 
Edifici: in attuazione della legge 39/2005, con Dgr 28 febbraio 2005, n. 322 (modificata da Dgr 3 aprile 2006, n. 218) la Regione ha approvato le Linee guida per la valutazione della qualità energetica e ambientale degli edifici. La Lr 23 novembre 2009, n. 71, modificando la Lr 39/2005 (articoli 23 e seguenti) ha ridisegnato la normativa in materia di rendimento energetico degli edifici.
Con regolamento approvato dal Presidente della Regione con decreto 25 febbraio 2010, n. 17/R sono state dettate le procedure applicative delle norme in materia di certificazione energetica.
 
Illuminazione: la Dgr 27 settembre 2004, n. 962 ha invece dettato le Linee guida per la progettazione, l’esecuzione e l’adeguamento degli impianti di illuminazione esterna.
 
Programmazione energetica
 
Il Piano di indirizzo energetico regionale è stato approvato con deliberazione del Consiglio regionale 8 luglio 2008, n. 47.
 
Autorizzazioni
 
Competenze: la Lr 1° dicembre 1998, n. 88 disciplina le attribuzioni di Regione, Province e Comuni in materia di energia. Nuove competenze degli Enti locali sono state dettate dalla Lr 23 novembre 2009, n. 71.
 
Autorizzazione unica: la Lr 24 febbraio 2005, n. 39 ha dettato misure in materia di autorizzazione unica per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili. Con Dgr 31 marzo 2008, n. 235 la Regione ha precisato gli ambiti di operatività dell'autorizzazione unica, dopo le modifiche alla disciplina nazionale apportate dalla Finanziaria 2008. La citata Lr 71/2009 ha ridisegnato le norme sull'autorizzazione per gli impianti da fonti rinnovabili. Alla luce delle nuove indicazioni l'autorizzazione unica è necessaria:
 
- per impianti eolici di potenza compresa tra 100 kW e 1 MW con istanza alla Provincia;
- per impianti eolici di potenza superiore a 1 MW, ed è necessaria anche la Via (che può essere acquisita nell’ambito del procedimento unificato) con istanza presentata alla Regione;
- per impianti fotovoltaici di potenza superiore a 200 kW (istanza alla Provincia);
- per impianti a biomassse di potenza superiore a 200 Kw (250 Kw se biomassa gassosa) con istanza alla Provincia. Per effetto della L. 99/2009, il richiedente l’autorizzazione deve dimostrare, nel corso del procedimento e comunque prima del rilascio dell’autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizza l’impianto;
- per impianti idroelettrici di potenza superiore a 100 Kw (istanza alla Provincia);
- per impianti a gas di discarica o gas residuati dei processi di depurazione o biogas, di potenza superiore a 250 Kw (istanza alla Provincia);
- per impianti geotermici (istanza alla Regione). La concessione mineraria richiesta costituisce anche titolo abilitativo per le opere e infrastrutture necessarie all’impianto e con essa viene rilasciata anche l’autorizzazione unica. Per l’installazione di impianti di produzione di calore da risorsa geotermica senza prelievo di fluido geotermico e destinati al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici è sufficiente la Dia.
 
In tutti altri casi è sufficiente la Dia, o, qualora costituiscano attività libera (impianti di potenza minima), la semplice comunicazione scritta al Comune.
 Anche nei casi in cui non fosse richiesta l’autorizzazione unica, qualora fosse presente un vincolo paesaggistico, occorre presentare la relativa autorizzazione paesaggistica a norma del Dlgs 42/2004.
 
L'installazione di pannelli solari termici fino a 20 mq è considerata attività libera, per la quale è sufficiente solo una comunicazione scritta al Comune, elevati a 200 mq nel settore florovivaistico; ed è considerata attività libera, indipendentemente dalla potenza, quando i pannelli sono integrati o aderenti per tutto lo sviluppo del tetto. Per impianti solari termici da 20 a 100 mq è sufficiente presentare la Denuncia di inizio attività (Dia) al Comune.
 
Per i testi di questi e degli altri provvedimenti regionali, consulta la voce Normativa regionale dal menù di destra. 
Segnala questa pagina su: